COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 6/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PATERNO TOFO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE D’ANGELO PIERMICHELE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRICELLA SICURA / PATERNO TOFO, DISPUTATA IL 5.5.2013 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°62 DEL 9.5.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 6/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PATERNO TOFO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE D’ANGELO PIERMICHELE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRICELLA SICURA / PATERNO TOFO, DISPUTATA IL 5.5.2013 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°62 DEL 9.5.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Paterno Tofo, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per avere il calciatore D’Angelo, a fine gara, rivolto ingiurie all’arbitro e per avere colpito la porta dello spogliatoio di quest’ultimo con calci e pugni, costringendolo a richiedere l’intervento dei C.C. che, sopraggiunti sul posto, riportavano la calma. L’appellante ha dedotto – e ribadito in sede di comparizione – l’estraneità del D’Angelo ai fatti addebitati, in quanto sarebbe stato l’autore del gesto altro calciatore e, più precisamente, Patrick Brandi, del quale veniva allegata una dichiarazione attestante la sua responsabilità in ordine al verificarsi di tale episodio. L’arbitro della gara, in sede di audizione, escludeva la circostanza dedotta dalla società appellante e riferiva con dovizia di particolari le modalità con le quali si era verificato l’episodio, precisando che non poteva esservi stato uno scambio di persona per avere egli stesso accertato l’autore del gesto e verificata la sua identità prima di chiudere la porta e dopo aver ricontrollato la necessaria documentazione. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, deve essere escluso il preteso scambio di persona, mentre la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto di particolare gravità essendo stato fine se stesso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Angelo Piermichele a tre gare, disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.
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