COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMI DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA E DEL GIOCATORE IN PROPRIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2017 A CARICO DEL CALCIATORE CARA PIERFRANCESCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 103 DELL’ 8/5/13 ( Gara: Futbol Club – Tor Sapienza del 4/5/13 – Campionato ALL. REG. FASCIA B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMI DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA E DEL GIOCATORE IN PROPRIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2017 A CARICO DEL CALCIATORE CARA PIERFRANCESCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 103 DELL' 8/5/13 ( Gara: Futbol Club – Tor Sapienza del 4/5/13 - Campionato ALL. REG. FASCIA B ) La Commissione Disciplinare; visti i reclami in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: In via preliminare va disposta la riunione, per connessione, dei due reclami, che sono stati proposti avverso lo stesso provvedimento disciplinare. Per quanto concerne il merito, i ricorrenti escludono nella maniera più assoluta che il calciatore Cara abbia colpito l'Arbitro con un pugno al volto, avendo egli soltanto spinto, in segno di protesta, il Direttore di gara con entrambe le mani sul petto, facendolo cadere, ma senza conseguenze. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, durante i minuti di recupero, il calciatore Cara Pierfrancesco del Tor Sapienza, a causa del ritardo di una rimessa laterale da parte dell'avversario, protestava vivacemente; invitato a calmarsi, replicava rivolgendo al Direttore di gara pesanti insulti, sicché gli veniva notificata l'espulsione. A quel punto, il giocatore si avvicinava di corsa all'Arbitro e lo colpiva con un pugno, che lo attingeva sul labbro inferiore e che lo faceva cadere all'indietro pesantemente, facendogli battere la testa sul terreno, causandogli dolore al capo e senso di vertigine; egli avvertiva inoltre un forte dolore alla bocca, e la presenza di liquido ematico all'interno del labbro. A causa delle menomate condizioni fisiche, l'Arbitro si vedeva quindi costretto a sospendere l'incontro; dopo aver abbandonato l'impianto sportivo, si recava poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo, dove gli veniva diagnosticato un “ trauma contusivo labiale ” con prescrizione di ghiaccio e tachipirina per i dolori e la cefalea, con una prognosi di gg 2 S.C.Esaminate le dichiarazioni rese dall'Arbitro, nonché il contenuto della cartella clinica rilasciata dal Pronto Soccorso, e valutate altresì le considerazione svolte dai reclamanti, in merito allo svolgimento dei fatti, questa Commissione ritiene che la dinamica dell'episodio possa essere ricostruita come segue: in un moto di rabbiosa protesta per l'espulsione subita, il calciatore Cara si dirigeva di corsa verso l'Arbitro e lo colpiva con violenza con le mani sul petto, facendolo cadere all'indietro e facendogli battere la testa sul terreno. Durante l'azione della spinta sul petto, a seguito dell'istintivo ritrarsi dell'Arbitro, le mani del giocatore, sullo slancio, colpivano di striscio anche le labbra dello stesso Direttore di gara, il quale avvertiva infatti un forte dolore alla bocca, e la presenza di sangue all'interno del labbro, sicchè percepiva tale gesto come un pugno. Gesto che questa Commissione ritiene quindi non abbia avuto un impatto diretto e violento sul volto, come se si fosse trattato di un vero e proprio pugno, in quanto, in tal caso, ben più gravi e dannose sarebbe state le conseguenze fisiche per l'Arbitro rispetto al “ trauma contusivo labiale ” diagnosticato al Pronto Soccorso, con una prognosi di appena due giorni. Ricostruito in tal modo l'effettivo svolgimento dei fatti, non v'è dubbio tuttavia che il comportamento del giocatore vada qualificato, in ogni caso, come violento ed aggressivo ed inoltre molto pericoloso, in quanto ha messo a repentaglio l'incolumità fisica dell'Arbitro, che a seguito della forte spinta ha battuto pesantemente la testa sul terreno e non è stato poi in grado di proseguire l'incontro. Ribadita la gravità e l'intollerabilità di tale comportamento, questa Commissione ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione, riconoscendo una parziale attenuante, per il fatto che il gesto compiuto dal giocatore (forte spinta sul petto dell'Arbitro), nato come un semplice gesto di protesta veemente, abbia poi avuto conseguenze che sono andate al di là delle effettive intenzioni del calciatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore CARA PIERFRANCESCO dal 30 aprile 2017 al 30 aprile 2016. La tassa di reclamo va restituita.
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