COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA U. S. D. REAL FLAMENCO 82’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2016 , DEL CALCIATORE FEDERICO ALESSIO ,ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.88 LND DEL 30.04.2013 (GARA: USD REAL FLAMENCO 82’ – ARDITA SAN PAOLO DEL 25.04.2013 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA U. S. D. REAL FLAMENCO 82’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.04.2016 , DEL CALCIATORE FEDERICO ALESSIO ,ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.88 LND
DEL 30.04.2013
(GARA: USD REAL FLAMENCO 82’ – ARDITA SAN PAOLO DEL 25.04.2013 - CAMPIONATO
DI TERZA CATEGORIA ROMA)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
ascoltata la Società interessata,
osserva quanto segue;
Dal referto risulta che al 10’ del primo tempo, veniva espulso il calciatore Federico Alessio, per un
fallo di gioco. Alla notifica del provvedimento disciplinare, questi a distanza ravvicinata, sputava
all’indirizzo dell’arbitro attingendolo in pieno volto e nel contempo gli proferiva frasi minacciose.
La Società istante ,in sede di sua audizione ,dando una versione attenuta dei fatti, si rammaricava
del gesto riprovevole messo in essere dal proprio tesserato , innervosito già per l’andamento della
gara. Pertanto riportandosi ai suddetti motivi e considerata la giovane età del giocatore, chiedeva
la riduzione della sanzione inflitta .
Il ricorso non può essere accolto.
Nel merito, la condizione emotiva del giocatore come la invocata giovane età, non possono essere
prese in considerazione come cause di giustificazione e scriminanti per l’agente , in relazione ad
un’azione grave ,in cui è riposto il massimo disprezzo per la dignità della persona , come l’offesa
per le funzioni proprie del direttore di gara. Ciò peraltro è stato più volte ribadito in casi analoghi e
in generale, da una giurisprudenza costante anche da parte di questo Organo giudicante .
Considerato altresì, che il processo verbale dell’arbitro ,(per l’art.31, comma 1 del C.G.S. ),
assurge a fonte privilegiata di prova sul comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle
gare, si ritiene congrua e ben adeguata la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado.
Tanto ritenuto;
DELIBERA
Di confermare la squalifica del calciatore Federico Alessio, fino al 30.04.2016 come alla decisione
del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio al Com.Uff. n. 88 del 30.04.2013.
La tassa reclamo va’ incamerata.
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