COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. MARINELLI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GABICCE GRADARA/COLLEMARINO DEL 18.5.2013 SEMIFINALE TITOLO REGIONALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 191 del 22.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. MARINELLI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GABICCE GRADARA/COLLEMARINO DEL 18.5.2013 SEMIFINALE TITOLO REGIONALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 191 del 22.5.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico MARINELLI Michele, asseritamente allenatore tesserato a favore della Polisportiva Collemarino, la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2013 per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il tecnico sanzionato, ammettendo di avere rivolto all’arbitro le frasi irriguardose per le quali fu, giustamente, allontanato e per le quali ha espresso il suo rincrescimento, ma negando di avere mai posto in essere gli ulteriori fatti del fine gara contestatigli. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il gravame possa essere accolto in ragione delle motivazioni ivi addotte, essendo emerso, dall’esame degli atti, lo scambio di persona in cui è incorso il Giudice Sportivo, il quale ha erroneamente attribuito al reclamante - responsabile unicamente dei fatti per i quali fu allontanato - i comportamenti posti in essere, a fine gara, dal dirigente Marinelli Remo. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal tecnico MARINELLI Michele e, per l’effetto, gli riduce la squalifica al 10 giugno 2013. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Alla luce di quanto emerso in questa sede, trasmette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza in ordine ai fatti ascrivibili al dirigente Marinelli Remo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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