COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. TIBLIAS DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GABICCE GRADARA/COLLEMARINO DEL 18.5.2013 SEMIFINALE TITOLO REGIONALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 191 del 22.5.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL SIG. TIBLIAS DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GABICCE GRADARA/COLLEMARINO DEL 18.5.2013 SEMIFINALE TITOLO REGIONALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 191 del 22.5.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig.TIBLIAS Danilo, asseritamente dirigente tesserato a favore della Polisportiva Collemarino e nell’occasione massaggiatore della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato, deducendo il comportamento “provocatorio” e “non imparziale” dell’arbitro che lo avrebbe determinato a porre in essere, quale difesa dei propri calciatori e della società tutta, le reazioni oggetto del presente procedimento.
Il reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, il riesame della sanzione applicatagli.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato il reclamante, assistito dal Presidente della società Veronese Francesco;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a più e distinti comportamenti del dirigente Tiblias Danilo: 1) espulsione per avere rivolto all’arbitro frasi offensive ed irriverenti; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni minacciose ed intimidatorie; 3) a fine gara, approfittando della confusione creatasi, essersi avvicinato all’arbitro e tirato un orecchio, senza provocargli ulteriori conseguenze;
• ritenuto che le modalità dei fatti posti in essere dal ridetto dirigente non consentono l’invocata riduzione della sanzione inflittagli, la cui durata pertanto deve essere confermata;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal dirigente TIBLIAS Danilo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Trasmette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza in ordine alle dichiarazioni del reclamante e del Presidente della società Veronese Francesco, intervenuti all’odierna riunione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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