COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 06 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12- 13 GR/mg) nei confronti di: – 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere: della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del 14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, sig. Rollo Francesco. – 2) ASD RACALE Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 06 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12- 13 GR/mg) nei confronti di: - 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere: della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del 14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, sig. Rollo Francesco. - 2) ASD RACALE Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato. FATTO Con decisione pubblicata sul C.U. n.4 del 14/4/2012, il collegio Arbitrale della FIGC presso la LND condannava la ASD Racale, al pagamento della somma di € 7.565,00 in favore dell’allenatore sig. Francesco Rollo. Con nota del 9/7/2012 (prot. n.151/01) il Presidente del CRP dato atto dell’esito negativo dell’invito del 31/5/2012 da lui rivolto alla società debitrice, di provvedere al pagamento della somma suindicata, deferiva (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.94 ter C.G.S.) la società ASD RACALE alla Procura Federale FIGC che -a sua volta- con la nota innanzi citata del 29/3/2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva - con racc. a.r. del 22/4/2013- la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del 20/5/2013 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. ASD Real Racale la penalizzazione di n.2 punti in classifica e l’ammenda di €3.500,00; - per il sig. Bagno Antonio la inibizione per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD Real Racale, non solo non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; ma anche che tale pagamento non è stato eseguito nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt.94/ ter comma 13 delle NOIF ed 8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo: P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: -al sig. Bagno Antonio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASd Real Racale la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. ASD Real Racale l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nei campionati di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
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