COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 06.06.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAVIGLIANESE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 54 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 9.5.2013 in riferimento alla gara SAVIGLIANESE – BUSCA del 5.5.2013 valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 06.06.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società SAVIGLIANESE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 54 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 9.5.2013
in riferimento alla gara SAVIGLIANESE – BUSCA del 5.5.2013 valida per il Campionato
Giovanissimi Provinciali – Girone B
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della
società BUSCA CALCIO in merito alla irregolare posizione del calciatore LHATE ACHRAF schierato
nella gara in questione in pendenza di squalifica e chiede l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte e
l’omologazione del risultato conseguito.
La ricorrente sostiene che, al momento della gara con il BUSCA, il giocatore in questione aveva già
scontato le tre giornate di squalifica inflittegli dal G.S. nel C.U. n.52 del 25.4.2013 in quanto,
essendo stato espulso al termine della gara del 16 aprile contro il GENOLA, si era deciso di non
schierarlo nelle tre gare successive a prescindere dalla pubblicazione del C:U. ed in attesa del
medesimo.
E’ evidente l’equivoco in cui è caduta la ricorrente che avrebbe dovuto attendere la pubblicazione
del Comunicato Ufficiale atteso che il giocatore non era stato espulso dal campo (v. C.U. n.52
25/4/13 C.P. Cuneo).
Infatti soltanto dal momento della pubblicazione della sanzione questa può considerarsi inflitta salvo
i casi espressamente previsti dal C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Si addebita alla reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata
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