• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
6) RICORSO TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. avverso le sanzioni: – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. GHEZZI ERCOLE; – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), “CRITERI INFRASTRUTTURALI”, LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3186/82 PF12-13/SP/PP DEL 28.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
6) RICORSO TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. avverso le sanzioni: - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. GHEZZI ERCOLE; - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), “CRITERI INFRASTRUTTURALI”, LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3186/82 PF12-13/SP/PP DEL 28.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la Società Ttritium Calcio 1908 S.r.l ed il suo Presidente p.t. Ercole GhezziI hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013 con la quale alla Società medesima è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ed al suo Presidente p.t., Ercole Ghezzi, la sanzione dell’inibizione per mesi 1 per non aver depositato, entro il termine del 20.6.2012, la prescritta documentazione presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. ed in particolare il nulla osta del Prefetto di Milano per l’utilizzo dello Stadio Brianteo di Monza. La Società appellante ha lamentato preliminarmente l’erronea applicazione di norme di legge con conseguente inammissibilità del deferimento di prime cure e, in via principale, che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto colpevole il ritardo nel deposito della documentazione, trascurando, nella decisione, la valutazione della buona fede nel comportamento tenuto dalla Società nonché la non imputabilità alla Società della condotta violativa. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. Quanto alla richiesta formulata in via preliminare, occorre osservare che nessun errore è stato compiuto dalla Procura Federale nella individuazione ed applicazione di norme in quanto la stessa ha chiamato la Società a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. specificando poi che tale violazione è in relazione a quanto disposto dal Titolo II, Criteri Infrastrutturali, lettera a, punto 3): in nessun modo tale espressione fa ipotizzare il volersi riferire al titolo II C.G.S. che, come asserito dalla stessa appellante, disciplina tutt’altra materia. Quanto al merito, occorre ribadire che dalla documentazione in atti risulta che il deposito della prescritta documentazione è avvenuto tardivamente, come attestato, tra l’altro, dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, nella nota del 6.8.2012 diretta alla Procura Federale; altre valutazioni non spettano a questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Tritium Calcio 1908 s.r.l. di Trezzo sull’Adda (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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6) RICORSO TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. avverso le sanzioni: – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. GHEZZI ERCOLE; – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), “CRITERI INFRASTRUTTURALI”, LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3186/82 PF12-13/SP/PP DEL 28.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)"