F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013 (324) – RICORSO IN APPELLO DI: CIRO CAMEROTA (all’epoca dei fatti Presidente del CRA Toscana) avverso la propria sospensione per mesi 10 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (337) – RICORSO IN APPELLO DI: LEONARDO CIAMBOTTI (Arbitro Benemerito già Presidente della Sezione AIA di Empoli) avverso la propria sospensione per mesi 6 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12- 13 AM/ma del 25.2.2013). (344) – RICORSO IN APPELLO DI: GABRIELE NUZZI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 2 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (345) – RICORSO IN APPELLO DI: FRANCESCO COCOLLINI (Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 2 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (338) – RICORSO IN APPELLO DI: GIUSEPPE CAMARLINGHI (all’epoca dei fatti coordinatore tecnico presso il CRA Toscana) avverso la propria sospensione per mesi 4 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (336) – RICORSO IN APPELLO DI: PATRIZIO PASQUI (Arbitro F.Q. Presidente della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 6 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013 (324) – RICORSO IN APPELLO DI: CIRO CAMEROTA (all’epoca dei fatti Presidente del CRA Toscana) avverso la propria sospensione per mesi 10 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (337) – RICORSO IN APPELLO DI: LEONARDO CIAMBOTTI (Arbitro Benemerito già Presidente della Sezione AIA di Empoli) avverso la propria sospensione per mesi 6 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12- 13 AM/ma del 25.2.2013). (344) – RICORSO IN APPELLO DI: GABRIELE NUZZI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 2 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (345) – RICORSO IN APPELLO DI: FRANCESCO COCOLLINI (Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 2 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (338) – RICORSO IN APPELLO DI: GIUSEPPE CAMARLINGHI (all’epoca dei fatti coordinatore tecnico presso il CRA Toscana) avverso la propria sospensione per mesi 4 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). (336) – RICORSO IN APPELLO DI: PATRIZIO PASQUI (Arbitro F.Q. Presidente della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 6 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013). Con distinti atti di appello i Signori Camerota Ciro, Camarlinghi Giuseppe, Nuzzi Gabriele, Cocollini Francesco, Pasqui Patrizio e Chiambotti Leonardo, proponevano impugnativa avverso la decisione della CDT CR Toscana pubblicata sul C.U. n. 57 del 15.04.2013 con cui l’organo di primo grado, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ha inflitto agli stessi rispettivamente la sospensione di mesi 10 al primo, mesi 4 al secondo, mesi 2 al terzo e quarto e mesi 6 agli ultimi due, riconoscendoli colpevoli della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 40 commi 1,2 e 3 lett. a del Regolamento AIA. In particolare l’Organo di Giustizia di primo grado riconosceva i deferiti colpevoli delle violazioni ascritte, quanto al Sig. Camerota Ciro per essere venuto a conoscenza, in virtù del suo ruolo di Presidente del CRA Toscana, delle forzature all’interno del sistema informatico denominato “Sinfonia” di amministrazione dei rimborsi degli arbitri e di aver tollerato detta situazione senza porvi rimedio di fatto avallandole; gli altri per aver posto in essere materialmente dette forzature del sistema informatico amministrativo “Sinfonia” in violazione ai generali principi di trasparenza, correttezza e probità a cui gli arbitri, soprattutto se titolari di ruolo apicali, sono tenuti. Con il proposto atto di gravame il Sig. Camerota Ciro censura la decisione di primo grado ritenendola assolutamente carente dal punto di vista delle motivazioni, sottolineando di non aver mai negato di essere a stato a conoscenza delle problematiche in ordine alla gestione del sistema “Sinfonia”, ma evidenziando come, rispetto alle informazioni in suo possesso, le attività dallo stesso compiute sono state idonee e sufficienti a impedire comportamenti illeciti. L’appellante ribadiva di non essere stato a conoscenza di nessun comportamento illecito o contrario alle norme federali riguardanti la propria sezione e che il deferimento della Procura Federale si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese in sede di indagine dal Camarlinghi e dal Pasqui rispettivamente coordinatore tecnico presso il CRA Toscana e Presidente della sezione AIA di Valdarno, che in sede dibattimentale sono state meglio precisate tanto da escludere il coinvolgimento dell’allora Presidente. L’appellante concludeva per il proscioglimento o, in subordine per una riduzione della sanzione inflitta. Gli altri appellanti, incentrano la propria difesa sull’insussistenza di alcun illecito o norma violata e sulla irrilevanza della condotta posta in essere dai reclamanti. In particolare eccepiscono che le cd. forzature del sistema informatico “Sinfonia” da loro effettuate non costituiscono degli illeciti disciplinari, ma solo un “escamotage tecnico” necessario al fine di poter assicurare la corretta designazione degli arbitri ed il regolare svolgimento dei campionati, sottolineando come tutti ritenessero detta procedura corretta atteso che non procurava nessun illecito vantaggio e nessun danno alla Federazione. Gli stessi concludevano chiedendo il proscioglimento o, in subordine per una riduzione della sanzione inflitta. Alla riunione del 30.05.2013, previa riunione dei procedimenti attesa la connessione oggettiva, i difensori dei deferiti si sono riportati ai propri atti di appello chiedendone integrale accoglimento, mentre il rappresentante della Procura Federale insisteva per il rigetto. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue: Il presente procedimento trae origine dal deferimento operato dalla Procura Federale del Sig. Paolo Tepsich, già Presidente della sez. AIA di Firenze che aveva sistematicamente eluso il programma denominato “Sinfonia” (Sistema informatico che regola le assegnazioni ed il rimborso agli arbitri), forzando il sistema mediante l’inserimento di date errate precedenti o successive a quelle di effettivo svolgimento degli incontri. Lo stesso Tepsich in sede dibattimentale aveva riferito che tale prassi era generalizzata ed usata anche in altre sezioni come quelle di Valdarno ed Empoli e dalle sue dichiarazioni prendeva il via una indagine da parte della Procura Federale, le cui risultanze portavano a deferire innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana gli odierni appellanti. Al termine del giudizio di primo grado, l’Organo Giudicante, ritenuto fondato il deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti graduando le sanzioni in relazione al ruolo avuto nella vicenda da ciascuno di essi. Dall’esame degli atti allegati a corredo del presente giudizio emerge una prassi utilizzata nelle sezioni AIA di Valdarno ed Empoli, prima del 2011, volta ad evitare una anomalia del sistema che non consentiva agli arbitri di percepire doppi rimborsi nella stessa giornata. Tale prassi riguardava i campionati provinciali e veniva adottato nei casi in cui dal Pronto AIA era segnalata la indisponibilità di un arbitro che veniva sostituito con un altro già presente sul campo, o nelle vicinanze, per aver diretto un’altra gara. E’ pertanto pacifico, perché ammesso espressamente dai deferiti, che il sistema veniva forzato con l’immissione di dati errati al fine di consentire ad un arbitro che aveva arbitrato due gare nella stessa giornata, di percepire entrambi i rimborsi. Quello che emerge dalla lettura degli atti è la consapevolezza da parte di gran parte dei deferiti, di violare il sistema sia per far percepire al D.G. il giusto compenso per le due gare dirette, sia per consentire un regolare svolgimento delle partite e dei campionati. Orbene, tale comportamento, anche se volto ad ovviare ad un’anomalia del sistema informatico, costituisce senza ombra di dubbio una violazione disciplinare, non potendo rappresentare una scriminante la rigidità dello stesso sistema o la necessità di operare una sorta di “giustizia sostanziale”, come peraltro già evidenziato dall’Organo di primo grado. Non è in alcun modo giustificabile, infatti, il cambiamento o l’inserimento di una data errata, da considerarsi comunque una falsificazione, per simulare lo svolgimento di gare in giorni diversi al fine di eludere il vincolo imposto dal sistema informatico. Gli odierni deferiti invece che “forzare” il sistema attraverso l’inserimento di dati volutamente errati, avrebbero dovuto segnalare il problema agli Organismi preposti sollecitando una modifica o correzione del sistema che consentisse di poter inserire due rimborsi per lo stesso Direttore di Gara nello stesso giorno. Né può trovare accoglimento quanto eccepito da alcuni degli appellanti circa l’assenza nell’impianto normativo Federale di una norma che impedisca agli arbitri di percepire un doppio rimborso, in quanto il ricorso all’escamotage e la cd. forzatura del sistema, rappresentano azioni in netto contrasto sia con la natura istituzionale dell’AIA, sia con i principi generali fissati dall’art. 1 CGS, ovvero delle generali norme di comportamento che devono essere osservate da tutti coloro che operano in ambito Federale, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità. Sotto tale profilo l’art. 1 CGS è una norma che non deve essere necessariamente contestata in relazione ad altra fattispecie, ma rappresenta una norma di chiusura di tutto il sistema sanzionatorio del CGS, riferita a qualunque comportamento (anche non implicante la violazione di specifiche norme) tenuto dai soggetti indicati nell’ambito dell’attività sportiva. A ciò si aggiunga che sia l’AIA che la FIGC – SGS, nel periodo 2008 – 2011, precisavano quali dovessero essere i criteri per il calcolo dei rimborsi con i quali il sistema Sinfonia era stato impostato, assurgendo dette disposizioni a norme comportamentali di carattere obbligatorio dalle quali gli associati non dovevano discostarsi. Riguardo la posizione del Sig. Camerota Ciro, già Presidente del CRA Toscana, se da un lato può essere presa in considerazione l’argomentazione difensiva di non conoscenza diretta delle forzature operate al sistema, dall’altro si deve rilevare come egli ha omesso di adottare quelle idonee azioni di controllo e vigilanza che il superiore gerarchico è tenuto ad esercitare nei confronti dei propri sottoposti, soprattutto riguardo ad una tematica così delicata come quella dei rimborsi spesa. Né lo stesso ha provato quanto asserito, ovvero di aver messo in atto idonee attività volte ad impedire comportamenti contrari alle norme. Alla luce di ciò il Camerota è chiamato a rispondere della violazione posta in essere dai propri collaboratori a titolo di culpa in vigilando, avendo omesso di effettuare il dovuto controllo sull’operato degli stessi. Riguardo la posizione del Sig. Nuzzi Gabriele, arbitro effettivo e segretario della sezione AIA di Valdarno, da una attenta lettura degli atti emerge che il predetto non ha mai eseguito nessuna elusione del blocco del sistema “Sinfonia” in quanto non rientrante nei suoi compiti l’operazione di inserimento dei dati relativi ai rimborsi spesa dei D.G. che era materialmente effettuata dagli altri incolpati Francesco Cocollini, Patrizio Pasqui e Leonardo Ciambotti. Alla luce di ciò l’appello proposto dal Sig. Nuzzi Gabriele va accolto integralmente, mentre quello del Sig. Cocollini Francesco non può trovare accoglimento essendo lo stesso stato adeguatamente sanzionato dal Giudice di primo grado in riferimento alla marginalità del ruolo dallo stesso ricoperto. In merito agli altri atti di appello, essi possono trovare solo parziale accoglimento in riferimento all’entità delle sanzioni inflitte, che vanno rideterminate come in dispositivo tenuto conto che i comportamenti posti in essere dai deferiti sono riferiti ad un numero limitato di episodi, che non hanno comportato nessun ingiustificato rimborso. P.Q.M. In totale accoglimento dell’appello proposto da Nuzzi Gabriele, annulla la sanzione inflitta in primo grado; Rigetta il ricorso proposto da Cocollini Francesco e conferma la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado; dispone l’incameramento della tassa versata. In parziale accoglimento degli altri appelli: riduce la sanzione inflitta a Camerota Ciro a mesi 4 (quattro) di inibizione, quella inflitta a Camarlinghi Giuseppe a mesi 2 (due) di inibizione e quelle inflitte a Ciambotti Leonardo e Pasqui Patrizio a mesi 3 (tre) di inibizione. Dispone, limitatamente ai ricorsi accolti anche parzialmente, la restituzione della relativa tassa.
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