F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013 (290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI e EZIO BARBIERI (Fallimento Società Perugia Calcio Srl) ▪ (nota n. 6126/057 pf10-11 AM/ma del 29.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095 del 06 Giugno 2013 (290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI e EZIO BARBIERI (Fallimento Società Perugia Calcio Srl) ▪ (nota n. 6126/057 pf10-11 AM/ma del 29.3.2013). Il deferimento Con provvedimento del 17 aprile 2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Sig.ri: - Leonardo Covarelli, per la violazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver – in qualità di Amministratore unico dal 10.07.2008 sino alla data di dichiarazione del fallimento (20 maggio 2010) della società Perugia Calcio Srl – colpevolmente determinato, attraverso il non corretto esercizio dei poteri di gestione economica e finanziaria della società allo stesso attribuiti, il fallimento del Perugia Calcio Srl; - Ezio Barbieri, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del CGS, in relazione all’art. 19 – allora vigente – dello Statuto, per aver colpevolmente concorso – in qualità di socio e amministratore unico della GE.SE. Srl, socio unico della società Perugia Calcio Srl nel periodo 14.07.2009/27 marzo 2010 – nella determinazione del dissesto Il tutto come dettagliatamente esposto nell’atto di deferimento. A sostegno del deferimento la Procura federale ha prodotto copiosa documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ed acquisita nel corso delle indagini in corso a carico dei deferiti. La difesa del deferito Covarelli Il solo Covarelli si è costituito nel procedimento con memoria difensiva 24.05.2013 chiedendo: (i) il differimento del dibattimento in attesa della conclusione delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; (ii) l’applicazione – in subordine – della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, ovvero il contenimento, nel minimo, della sanzione. Nella riunione del 30 maggio 2013 é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la conferma del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC sia per Covarelli che per Barbieri. É altresì comparso, il difensore del Covarelli, Avv. Stefano Bagianti, che ha insistito nelle argomentazioni e relative conclusioni esposte nella richiamata memoria difensiva. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. Deve essere, anzitutto, disattesa - sotto più profili - la richiesta di sospensione/differimento del dibattimento avanzata dalla difesa del Covarelli. Anzitutto e in via generale, non sussiste, infatti - attesa la piena autonomia dell’ordinamento sportivo - alcun legame di pregiudizialità/dipendenza con il processo penale. Sotto altro profilo, poi, le risultanze sin qui acquisite appaiono sufficienti e pienamente idonee a consentire gli autonomi accertamenti e le conseguenti valutazioni di competenza degli organi della giustizia sportiva. Le contestazioni avanzate nei confronti dei deferiti risultano comprovate e trovano puntuale riscontro nella copiosa documentazione versata in atti. Per quanto riguarda in particolare la posizione del Sig. Covarelli ha rivestito, nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di amministratore unico della società, risultando titolare, in via esclusiva, di ogni potere economico-gestionale. In particolare, secondo quanto evidenziato dalla relazione del Curatore fallimentare - acquisita nell’ambito del procedimento penale in corso - il fallimento societario sarebbe riconducibile alle ingenti perdite generate durante il periodo di gestione – a tratti definita “scellerata” e, comunque, “non rappresentativa del reale e rispettoso accadimento temporale dei fatti e delle effettive operazioni contabili societarie, come anche delle reali consistenze finanziarie e patrimoniali societarie” – del Covarelli, e attribuibili a tutta una serie di irregolarità nella contabilità sociale riscontrate nel biennio anteriore al fallimento, tra cui: esposizione di crediti inesistenti; uscite di denaro non registrate in contabilità, indebito utilizzo per scopi extrasociali dei fondi societari ecc…. Tali circostanze trovano, inoltre, puntuale riscontro nelle relazioni ispettive della COVISOC (nello specifico, quelle del 18 maggio 2009, 17 novembre 2009 e 29 marzo 2010) in cui venivano segnalate, tra l’altro: inesattezze nelle registrazioni contabili e nella tenuta dei libri sociali; errate contabilizzazioni di alcune poste di bilancio; difformità tra la documentazione esibita in sede di verifica e quella richiamata nei verbali assembleari; perplessità in ordine alla effettiva esigibilità di alcune poste creditorie risultanti dalla contabilità; la particolare onerosità – in ragione della complessiva situazione economico finanziaria della società – del compenso riconosciuto all’amministratore, così come rilevata anche dal Collegio Sindacale della stessa società, poi, fallita, ecc…. Numerosi ed univoci sono, dunque, gli elementi – da considerarsi più che sufficienti ad integrare quei profili di necessaria “colpevolezza” richiamati dalla Corte Federale nel parere del 28.06.2007 in merito alla concreta interpretazione e conseguente applicazione della disposizione di cui all’art. 21, comma 3, delle NOIF – che consentono di affermare senz’altro la responsabilità del Covarelli per le violazioni ad esso ascritte nell’atto di deferimento. Quanto, invece, alla posizione del Barbieri, dal deferimento e, in particolare, dalla documentazione a sostegno acquisita dalla Procura federale e frutto delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, emergono – sempre in linea con quanto, sul punto, evidenziato dalla Corte Federale nel parere più sopra richiamato – incontestabili profili di colpa a carico del deferito nella causazione del dissesto societario cui è seguito il successivo fallimento. Sotto tale aspetto, il ruolo rivestito dal Barbieri, unitamente al notevole lasso temporale intercorso tra “l’ingresso” – per il tramite della società GE.SE. Srl – e “l’uscita” dal capitale sociale del Perugia Calcio Srl, nonché l’intervento ravvicinato della dichiarazione di fallimento, non solo evidenziano la piena conoscenza, in capo al deferito, della situazione in essere, ma appaiono senz’altro idonei a confermare un ruolo attivo – anche sotto forma di condotta omissiva e non impeditiva – dello stesso nella determinazione del dissesto. In ragione della diversità dei ruoli assunti (Amministratore Unico ed esclusivo titolare del potere gestionale il Covarelli; socio di riferimento – in qualità di socio unico della GE.SE. – del Perugia Calcio il Barbieri) e, conseguentemente, del differente livello di intensità – sul piano causale – del contributo apportato da ciascuno dei deferiti nella determinazione del dissesto societario, anche in relazione alla misura dell’intervallo temporale che ha caratterizzato la condotta del Covarelli (Amministratore Unico dal 10 luglio 2008 al 20 maggio 2010) e del Barbieri (socio di riferimento dal 14 luglio 2009 al 27 marzo 2010), appare equo condividere la significativa differenziazione della misura della pena della sanzione da irrogare ad entrambi i deferiti. P.Q.M. Dichiara il Sig. Leonardo Covarelli e il Sig. Ezio Barbieri responsabili delle violazioni loro contestate e, per l’effetto, infligge agli stessi, rispettivamente, la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC per il Covarelli, e di anni 4 (quattro) di inibizione per il Barbieri.
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