F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013 387) – APPELLO DELL’ASD POLISPORTIVA DUE STELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA NELLA S.S. 2012/2013 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DELLA COPPA PROVINCIA NELLA S.S.2013/2014 ▪ (Delibera CDT presso il C.R. Veneto – C.U. n.87 del 22.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 07 Giugno 2013
387) – APPELLO DELL’ASD POLISPORTIVA DUE STELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA NELLA S.S. 2012/2013 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DELLA COPPA PROVINCIA NELLA S.S.2013/2014 ▪ (Delibera CDT presso il C.R. Veneto – C.U. n.87 del 22.5.2013).
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con nota del 17 aprile 2013, segnalava alla Procura federale che la Società AP Due Stelle ASD di Brugine aveva utilizzato in otto gare del Campionato Provinciale di Terza categoria e in due gare della Coppa Provincia di Padova per Società di Terza categoria il calciatore Borella Stefano, che non aveva titolo di parteciparvi perché non tesserato per detta Società. Si precisava in tale nota che in una gara di Campionato il calciatore, presente in distinta, non era stato impiegato e che in una delle due gare di Coppa il Giudice Sportivo aveva comminato alla Società la punizione sportiva della perdita della stessa e l’ammenda di € 52,00 per la presenza in campo del Borella. Nel dettaglio era risultato che siffatto calciatore, tesserato nel 2011/2012 per la Società di cui trattasi, era andato in regime di svincolo dal 1° luglio 2012 e aveva partecipato alle gare sopra dette, afferenti la successiva stagione 2012/2013, senza sottoscrivere il nuovo tesseramento in favore della stessa Società. La Procura federale, istruito il procedimento, con atto datato 8 maggio 2013, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore Stefano Borella ed i dirigenti della Società AP Due Stelle ASD, a nome Claudio Boni, Adriano Bertini e Daniele Bordigato, che avevano sottoscritto le distinte delle gare a cui aveva partecipato il Borella ed ai quali contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 61 commi 5 e 6 NOIF. Veniva altresì deferita la Società AP Due Stelle ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul CU n. 87 del 22 maggio 2013, resa nel contraddittorio delle parti deferite, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 23 CGS, comminava al calciatore Stefano Borella, al momento non tesserato, la squalifica per tre giornate, di cui due da scontarsi nel campionato di competenza della Società affiliata alla FIGC per la quale egli si sarebbe nuovamente tesserato ed una nella Coppa o Trofeo Regione Veneto di competenza della nuova Società; ai dirigenti le seguenti inibizioni: Claudio Boni per tre mesi, Adriano Bertini e Daniele Bordigato per mesi uno ciascuno; alla Società AP Due Stelle ASD l’ammenda di € 300,00.
La Commissione, nel contempo, preso atto che sulla residua sanzione richiesta dalla Procura federale a carico della predetta Società non si era raggiunto l’accordo per l’applicazione di sanzioni ridotte, comminava alla Società medesima la sanzione della penalizzazione di nove punti in classifica, da applicarsi quanto ad otto punti alla classifica del Campionato di Terza Categoria stagione 2012/2013, quanto ad un punto nella classifica della Coppa Provincia o Torneo Regione Veneto 2013/2014. Avverso siffatta decisione propone reclamo la sola Società ASD Polisportiva Due Stelle, la quale chiede la totale riforma di detta decisione, da attuarsi in via principale a mezzo dell’applicazione della sola ammenda nella misura ritenuta di giustizia e, in via subordinata, a mezzo della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di Seconda Categoria Veneta della prossima stagione sportiva 2013/2014. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, che ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata. E’ altresì comparsa la Società reclamante, la quale ha insistito nell’accoglimento delle precisate conclusioni. La Commissione osserva quanto segue. La reclamante censura la decisione per aver applicato il principio dell’automatismo, comminando per ogni gara irregolare un corrispondente punto di penalizzazione in classifica, finendo così per violare l’ulteriore principio di proporzionalità e congruità della sanzione. Evidenzia che in casi analoghi era stata applicata la sola ammenda e che, nello
specifico, essa reclamante era stata indotta in errore dallo stesso calciatore Borella, il quale, già tesserato con la reclamante nella precedente stagione sportiva 2011/2012, non si era accorto di essere andato in regime di svincolo e che pertanto occorreva un nuovo tesseramento. Aggiunge che non vi è stata perequazione tra le sanzioni inflitte ai tesserati e la sanzione comminata alla Società e che, peraltro, l’apporto che il calciatore le aveva dato in campo era stato minimale e che, anche per questo ulteriore aspetto, la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica era da considerarsi abnorme. Così riassunte le ragioni della reclamante, non può dubitarsi che l’indirizzo costantemente seguito da questa Commissione nella materia oggetto del presente procedimento sia stato quello di commisurare la sanzione alla gravità della violazione, senza ricorrere al principio dell’automatismo, nel senso richiamato dall’attuale reclamante. Tanto premesso, un metro di giudizio può essere ricavato dai risultati conseguiti sul campo dalla Società reclamante. Delle dieci gare contestate (otto di Campionato e due di Coppa), in una di Campionato, il calciatore Borella, inserito nella distinta, non venne utilizzato; quattro di Campionato furono vinte; due di Campionato furono perse; una di Campionato venne pareggiata; una di Coppa venne vinta; l’altra di Coppa fu persa. Appare pertanto equo limitare i punti di penalizzazione in classifica al numero delle gare dal risultato favorevole per la Società reclamante, di guisa che siffatta penalizzazione può essere ridotta da otto a cinque punti, da scontarsi nella classifica del Campionato della stagione sportiva 2012/2013 per il principio della maggiore afflittività della pena, confermando il punto di penalizzazione in classifica per la Coppa Provincia o per il Torneo Regione Veneto della prossima stagione sportiva 2013/2014. Con il che deve ritenersi disapplicato il principio dell’automatismo, sostanzialmente seguito dal Giudice di primo grado ed applicato l’alternativo principio della decisione secondo equità. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il reclamo e, per l’effetto, riduce a 5 (cinque) i punti di penalizzazione a carico della Società AP Due Stelle ASD da applicarsi alla classifica del Campionato di Terza Categoria 2012/2013; conferma per il resto l’impugnata decisione. Nulla per la tassa non versata.
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