F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COSENTINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl) Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl – (nota n. 7234/782pf12-13/SP/blp del 13.5.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013
(354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COSENTINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl) Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl - (nota n. 7234/782pf12-13/SP/blp del 13.5.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 13 maggio 2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:
- il Sig. Cosentino Giuseppe, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl;
- la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl;
per rispondere:
“...il Sig. Cosentino Giuseppe della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) ed all'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse...”;
“...la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro – tempore...”.
La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto da parte dei deferiti del C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dell'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver utilizzato, nel periodo dal novembre 2012 a gennaio 2013, il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti, con nota del 20.03.2013 pervenuta alla Procura federale in data 25.03.2013, “... la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, nel periodo dal novembre 2012 a gennaio 2013, ha utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati (come stabilito dal C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dall'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF) per finalità diverse, così come rilevato dal report della Società di revisione Deloite & Touch s.p.a....”, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.335,00 (€ duemilatrecentotrentacinque/00) ciascuno]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.335,00 (€ duemilatrecentotrentacinque/00) ciascuno, per Giuseppe Cosentino e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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