F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO STIRPE (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società U. Frosinone Calcio Srl) Società U. FROSINONE CALCIO Srl – (nota n. 7258/779pf12-13/SP/blp del 14.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO STIRPE (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società U. Frosinone Calcio Srl) Società U. FROSINONE CALCIO Srl - (nota n. 7258/779pf12-13/SP/blp del 14.5.2013). Con nota del 14.05.2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1. il Signor Stirpe Maurizio, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Unipersonale Frosinone Calcio Srl; per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione al C.U. 146/A del 07/05/12, titolo I), par III), lett. C), punto 8) e all’art. 85, lettera C), paragrafi IV e V delle NOIF, per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse; 2. la stessa Società Unipersonale Frosinone Calcio Srl; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33) ciascuno]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33) ciascuno, per Maurizio Stirpe e la Società U. Frosinone Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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