F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI CAPRA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), LUCA RENATO DI MASI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl – (nota n. 7313/785pf12- 13/SP/blp del 15.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI CAPRA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), LUCA RENATO DI MASI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl - (nota n. 7313/785pf12- 13/SP/blp del 15.5.2013). Il deferimento Con provvedimento del 15 maggio 2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Gianluigi Capra, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sino al 5/2/2013; - il Sig. Di Masi Luca Renato, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 6/2/2013; - la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl; per rispondere: “...i Signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) ed all'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse...”; “...la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro – tempore...”. La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto da parte dei deferiti del C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dell'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver utilizzato, nel periodo dal gennaio 2013 a febbraio 2013, il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti, con note del 20.03.2013 e del 5.04.2013 “... la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società Alessandria Srl, nel periodo da Gennaio 2013 a Febbraio 2013, ha utilizzato il conto corrente bancario ... dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati (come stabilito dal C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e dall'art. 85. lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F.) per finalità diverse, così come rilevato dal report della Società di revisione Deloite & Touch s.p.a....”, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, sia la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sia il Sig. Luca Renato Di Masi, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si evidenziava l'infondatezza delle contestazioni oggetto del deferimento. Infatti secondo dette difese, “… l’art. 85 N.O.I.F. si limiterebbe ad imporre che detti pagamenti avvengano ‘a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti’ appositamente indicati, ma non impone affatto alle Società di utilizzare detti conti in via esclusiva per la finalità…” del pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per cui nessuna violazione sarebbe stata commessa. Quanto al disposto di cui al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) anche se i conti oggetto di segnalazione alla Lega PRO sono qualificati dalla stessa norma “…come ‘dedicati esclusivamente ai pagamenti’ retributivi, contributivi e previdenziali..” le difese dei deferiti eccepiscono che la previsione dell’avverbio esclusivamente in seno al comunicato Ufficiale n. 146/A non possa valere ad introdurre un obbligo in capo alle Società di utilizzare il conto corrente ai soli fini sopra descritti e che l’inadempimento ad un simile obbligo non rappresenti una mancata “osservanza delle norme e degli atti federali” sanzionabile ex art. 1, comma 1 CGS, in quanto “…l’utilizzo del conto dedicato per fini diversi dal pagamento dei giocatori non è stato qualificato illecito disciplinare, né è stata prevista la comminatoria di alcuna sanzione… ma possa, al più integrare una mera irregolarità”. Peraltro, sempre secondo le difese dei deferiti “…A differenza delle N.O.I.F., che dettano regole organizzative di carattere generale cui tutti i destinatari sono tenuti ad uniformarsi, il Comunicato Ufficiale n. 146/A ha dettato una disciplina di carattere speciale e dalla portata maggiormente limitata, attinente alla sola fase di iscrizione… al campionato di competenza… La finalità del Comunicato Ufficilale n. 146 /a non è dunque quella di dettare regole organizzative, ma semplicemente di determinare la documentazione da trasmettere ai competenti Organi Federali in sede di iscrizione…” e “…Del tutto coerentemente, il Comunicato Ufficiale n. 146/A … si premura di sanzionare disciplinarmente il mancato rispetto dei termini di consegna ossia l’inadempimento a doveri che riguardano proprio la fase di iscrizione al campionato…” Pertanto, non sarebbe possibile trarre dall’avverbio esclusivamente (più volte citato) la sussistenza di una disposizione normativa cogente sanzionabile ai sensi dell’art. 1, comma 1 CGS “…Dunque, voler qualificare la condotta oggetto del deferimento … quale illecito disciplinare i) non solo violerebbe il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari (e e il generale principio nulla poena sine lege sancito dall’art. 25 Cost.), ii) ma prima ancora … rappresenterebbe …una violazione della volontà espressa dal Legislatore federale per il tramite del citato Comunicato Ufficiale n. 146/A e, comunque, l’attribuzione al medesimo Comunicato Ufficiale n. 146/A di una portata precettiva ulteriore e diversa da quella che gli è effettivamente propria (ossia l’identificazione della documentazione richiesta per l’iscrizione al Campionato)…” Si chiedeva pertanto il proscioglimento dei deferiti dalle accuse formulate. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuno per i Signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl. Sono comparsi inoltre i difensori dei signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato e della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, i quali si sono riportati integralmente alle proprie difese in atti, insistendo sui motivi a sostegno del proscioglimento dei deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, osserva. Dagli atti ufficiali risulta per tabulas la violazione posta in essere dai deferiti così come rilevato dalla Co.Vi.So.C. sulla base del report della Società di revisione Deloite & Touch s.p.a., incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli da cui emerge che la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl ha utilizzato, nel periodo ricompreso tra il Gennaio 2013 e il Febbraio 2013, il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, in contrasto con quanto prescritto dal C.U 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8). Pur non prevedendo l’ordinamento sportivo una specifica fattispecie connessa al mancato utilizzo del conto corrente in via esclusiva – come sostenuto dalla difesa dei deferiti - ritiene la Commissione che tale condotta, di natura meramente formale, sia sussumibile nella previsione sussidiaria di cui all’art.1 comma 1, CGS che impone il rispetto dei principi di lealtà probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, comprensivi dell’osservanza di tutti i provvedimenti federali. Ne consegue l’affermazione di responsabilità disciplinare dei signori Capra Gianluigi e Di Masi Luca Renato, nonché quella diretta della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl in relazione a quanto ascritto ai propri legali rappresentanti. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di irrogare al Signor Capra Gianluigi la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), al Signor Di Masi Luca Renato la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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