F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BOMPIERI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 7356/871pf12-13/AM/ma del 15.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BOMPIERI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 7356/871pf12-13/AM/ma del 15.5.2013). Il deferimento Con provvedimento del 15 maggio 2013, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Bompieri Bruno, Presidente e Legale rappresentante della Società Mantova FC Srl; - la Società Mantova FC Srl; per rispondere: il Sig. Bompieri “...della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per aver contravvenuto a quanto statuito dal C.U. n. 146/A relativo ai criteri infrastrutturali e precisamente per non aver provveduto - entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012 - a sanare la 'carenza infrastrutturale' relativa al mancato adeguamento della 'Sala lavoro giornalisti e fotografi' presso l'impianto sportivo D. Martelli di Mantova così come contestato dalla Commissione Criteri Infrastrutturali con la nota del 6 agosto 2012...” “...la Società Mantova FC Srl, della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante...” La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 19, indicato come criterio “B” di cui al Titolo II) dell'allegato C del C.U.146/A pubblicato il 7 maggio 2012, ed in particolare per non aver provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, la “carenza infrastrutturale” relativa al mancato adeguamento della “Sala lavoro giornalisti e fotografi” presso l'impianto sportivo D. Martelli di Mantova commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti con nota pervenuta alla Procura federale in data 05/03/2013, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, ed in particolare ai requisiti di tipo “B”, comunicava che gli stessi non risultavano rispettati, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (in seguito Lega Pro), con lettera del 28 Gennaio 2013, avendo riscontrato che la Società Mantova FC Srl, con riferimento allo stadio D. Martelli di Mantova, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico), del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2012, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 19 di cui all'allegato C del C.U. citato ed in particolare la “carenza infrastrutturale” relativa al mancato adeguamento della “Sala lavoro giornalisti e fotografi” “...in quanto la sala risulta di dimensioni ridotte e non dotata di attrezzature sufficienti...”. All’inizio della riunione odierna il Sig. Bruno Bompieri, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Bruno Bompieri, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Bruno Bompieri, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società Mantova FC Srl. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l'irrogazione della sanzione dell’ammenda € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la stessa. E' comparso inoltre il difensore della Società Mantova FC Srl, il quale ha riconosciuto la violazione contestata e si é rimesso alle decisioni della Commissione. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, non hanno rispettato i termini stabiliti dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico), del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2012, il mancato rispetto dell'art. 19 di cui all'allegato C del C.U. citato ed in particolare la “carenza Infrastrutturale” relativa al mancato adeguamento della “Sala lavoro giornalisti e fotografi” “...in quanto la sala risulta di dimensioni ridotte e non dotata di attrezzature sufficienti...”, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Come riscontrato infatti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC la Società Mantova FC Srl, con riferimento allo stadio D. Martelli di Mantova, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico), del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 07 maggio 2012, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2012, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 19 di cui all'allegato C del C.U. citato ed in particolare la “carenza Infrastrutturale” relativa al mancato adeguamento della “Sala lavoro giornalisti e fotografi” “...in quanto la sala risulta di dimensioni ridotte e non dotata di attrezzature sufficienti...”, determinando così sia la responsabilità diretta della Società Mantova FC Srl. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Bruno Bompieri. Irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico della Società Mantova FC Srl.
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