F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SPADEA (all’epoca dei fatti Responsabile Regionale Calcio a Cinque del C.R. Lombardia) – (nota n. 7388/185pf12-13/AM/ma del 15.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SPADEA (all’epoca dei fatti Responsabile Regionale Calcio a Cinque del C.R. Lombardia) - (nota n. 7388/185pf12-13/AM/ma del 15.5.2013). Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Vincenzo Spadea, nella qualità di rubrica, per rispondere, (testualmente nel deferimento): “della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, inviando, in data 04/06/2012, al Sig. Belolli Felice, Presidente del Comitato Regionale Lombardia, una nota a mezzo mail il cui contenuto si è palesato offensivo per l’onore ed il decoro del destinatario e della sua funzione in seno alla Figc, atteso che allo stesso venivano imputate, tra le varie, le seguenti circostanze: “rivolge delle avances alle dipendenti del C.R.L.; rovina l’ambiente del Settore Giovanile Scolastico regionale intromettendosi nella gestione dello stesso; interviene nella gestione del Comitato Regionale Arbitri e specificatamente sulle gare e sui relativi referti; spaventa gli impiegati che verrebbero mandati via in caso di loro errori; si avvale di collaboratori soltanto a titolo gratuito o rimborsati nel minimo; utilizza contributi delle Società per i suoi pranzi; sfrutta i collaboratori del C.R.L. allontanandoli a sua discrezione; favorisce alcune Società convertendo dei tesseramenti temporanei in definitivi; interferisce nelle decisioni della giustizia sportiva regionale; conferisce incarichi di responsabilità al Sig. Fregoni, Responsabile del magazzino del C.R.L., invece che ai Consiglieri del Comitato stesso; accuse riconosciute dallo stesso assolutamente infondate nel corso dell’espletata attività istruttoria”. All’inizio della riunione odierna il Sig. Vincenzo Spadea ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Spadea ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per Sig. Vincenzo Spadea, sanzione della inibizione di mesi 14 (quattordici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 9 (nove) e giorni 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Vincenzo Spadea; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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