F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), ANDREA BORGHINI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl – (nota n. 7458/770pf12-13/SP/blp del 17.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099 del 12 Giugno 2013 (371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), ANDREA BORGHINI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 7458/770pf12-13/SP/blp del 17.5.2013). Con nota del 17.05.2013, dopo aver verificato gli atti relativi alla nota N. 640.04/GC/cc esaminati dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1. il Signor Oppicelli Fabio (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), il Signor Borghini Andrea (Amministratore delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Carrarese Calcio Srl), il Signor Trombella Lorenzo (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl dal 14.08.2012), il Signor Bottici Cristiano (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl dal 14.08.2012); per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), par. I) e 2), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver ottemperato all’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio approvato al 30 giugno 2012 e del progetto di bilancio redatto dagli amministratori corredati dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia; 2. la stessa Società Carrarese Calcio Srl; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e per la Società Carrarese Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento é proseguito per il solo deferito Sig. Fabio Oppicelli; All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento per l’Oppicelli e irrogarsi nei suoi confronti la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00). Nessuno é comparso per l’Oppicelli. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Con nota del 20/03/13 e 05/04/13 la Co.Vi.So.C. riscontrava che la Società Carrarese Calcio Srl non aveva depositato il bilancio d’esercizio approvato al 30 giugno 2012, di cui all’art. 85, lett. C), par. I), punto 1), delle NOIF; né aveva provveduto al deposito del progetto di bilancio redatto dagli amministratori di cui all’art. 85, lett. C), par. I), punto 2) delle NOIF Il deferimento si fonda sulla violazione di cui all’art. 85, lett. C), par. I) e 2), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver ottemperato all’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio approvato al 30 giugno 2012 e del progetto di bilancio redatto dagli amministratori corredati dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia; e la stessa Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legale pro-tempore. Il denunziato comportamento antiregolamentare risulta provato dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, oltre che da quanto accertato dalla Co.Vi.So.C. Il disinteresse alla difesa mostrato dell’interessato non può far altro che rafforzare l’assenza di ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità contestata all’Oppicelli e quindi comprovato l’illecito disciplinare posto in essere dallo stesso. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.333,33 (€ duemilatrecentotrentatré/33) per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e per la Società Carrarese Calcio Srl. In accoglimento del deferimento proposto, irroga la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) nei confronti del Sig. Oppicelli.
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