COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso Sig. Marco Antonello – Allenatore A.S.D. San Floriano 1970 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 87 del 22/05/2013 – Squalifica sino al 31/5/2014 – Play-off Campionato di 2^ Categoria Il Sig. Marco ANTONELLO – Allenatore tesserato per l’A.S.D. San Floriano 1970 – ha presentato ricorso avverso la delibera assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 87 del 22/05/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 31/05/2014 perché : “allontanato dal terreno di gioco per essere entrato al centro dello stesso rivolgendo all’Arbitro frasi offensive; al termine dell’incontro si riportava a centro campo reiterando gli insulti, spingeva con il proprio petto l’Arbitro facendolo indietreggiare, calpestandogli un piede provocandogli leggero dolore. Allontanato dai propri dirigenti, cercava ugualmente di impedire l’ingresso della terna negli spogliatoi,sempre profferendo insulti e frasi ingiuriose”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso Sig. Marco Antonello – Allenatore A.S.D. San Floriano 1970 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 87 del 22/05/2013 – Squalifica sino al 31/5/2014 – Play-off Campionato di 2^ Categoria Il Sig. Marco ANTONELLO – Allenatore tesserato per l’A.S.D. San Floriano 1970 - ha presentato ricorso avverso la delibera assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 87 del 22/05/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 31/05/2014 perché : “allontanato dal terreno di gioco per essere entrato al centro dello stesso rivolgendo all'Arbitro frasi offensive; al termine dell'incontro si riportava a centro campo reiterando gli insulti, spingeva con il proprio petto l'Arbitro facendolo indietreggiare, calpestandogli un piede provocandogli leggero dolore. Allontanato dai propri dirigenti, cercava ugualmente di impedire l'ingresso della terna negli spogliatoi,sempre profferendo insulti e frasi ingiuriose”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’allenatore Marco Antonello; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il ricorrente assistito da legale; sentito personalmente l’arbitro il quale ha descritto esattamente i fatti contestati ed ha precisato che nell’atteggiamento dell’allenatore Antonello non si sono ravvisati gli elementi della condotta violenta e che il pestone al piede é stato determinato dalla dinamica dell’episodio ed é da ritenersi accidentale; la C.D.T., atteso che, venendo meno l’elemento della violenza, la sanzione appare sproporzionata al fatto così come accaduto, ma ritenendo anche che proprio l’eccessiva foga posta dal Sig. Antonello nel manifestare la propria protesta, al di là dei contenuti estremamente offensivi della medesima, ha comunque causato un danno/dolore seppur lieve, delibera di ridurre la sanzione a carico del ricorrente, ritenendo di applicare nei confronti dello stesso la squalifica di dieci giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’allenatore Marco Antonello (San Floriano 1970), riducendo a++ 10 giornate di gara la sanzione della squalifica a suo carico; - di restituire la tassa reclamo versata.
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