COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C.D. Treporti Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 87 del 22/05/2013 – Squalifica sino al 31/5/2016 giocatore Basso Simone; Squalifica per quattro giornate giocatore Lucchetta Matteo Ammenda di € 400,00 – Play-off Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C.D. Treporti
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 87 del 22/05/2013 – Squalifica
sino al 31/5/2016 giocatore Basso Simone; Squalifica per quattro giornate giocatore Lucchetta Matteo
Ammenda di € 400,00 – Play-off Campionato di 2^ Categoria
L’A.C.D. Treporti ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel
Comunicato n. 87 del 22/05/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni :
- squalifica sino al 31/5/2016 a carico del calciatore Basso Simone, perché : “al termine della gara, prima di lasciare il
terreno di gioco, il giocatore Basso Simone si poneva di fronte ad uno dei due Assistenti Arbitrali impedendogli di
avanzare, lo prendeva per la maglietta, lo strattonava, lo spingeva e lo colpiva con una testata alla fronte provocandogli
acuto dolore fino a tarda serata. Veniva allontanato con forza dai propri compagni”;
- squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Lucchetta Matteo : “espulso, in quanto si rivolgeva ad uno
spettatore con frasi offensive e linguaggio volgare; alla notifica del provvedimento contestava la decisione arbitrale con
frasi offensive e minacciose, lasciando il terreno di gioco solo dopo alcuni minuti, grazie all'intervento fattivo dei suoi
compagni”;
- ammenda di € 400,00 a carico della Società perché : “per tutta la durata della gara, i tifosi della società Treporti hanno
proferito insistenti insulti e gravi minacce alla Terna anche arrampicandosi alla rete di recinzione; al termine
dell’incontro, la società permetteva l'accesso nei locali prospicienti gli spogliatoi ad una ventina di persone, tra cui il
Signor Salvalaio Paolo (dirigente riconosciuto dall'Arbitro) il quale rivolgeva insulti. La Terna, costretta a chiudersi nello
spogliatoio, sentiva che la porta veniva ripetutamente colpita con calci e pugni e, temendo per la propria incolumità, ha
chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, al cui arrivo il clima si è ristabilito. All'uscita dell'impianto, nel tragitto fino
all'auto, tifosi e giocatori della società Treporti, tra cui i Signori Bullo Simone e Basso Simone, applaudivano in segno di
scherno”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Treporti;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante legale della Società ricorrente;
sentiti personalmente i componenti della terna arbitrale che hanno sostanzialmente confermato quanto riportato nel loro
rapporto di gara, con esclusione dell’assistente arbitrale Furlan Andrea che ha voluto precisare come la testata , pur
volontaria, non sia stata connotata da particolare violenza e sia stata seguita dalle pronte scuse presentategli dal
giocatore Basso Simone che, probabilmente, si era subito reso conto dell’assurdità del gesto commesso;
la C.D.T.
considerate le nuove precisazioni del predetto assistente arbitrale, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ritiene
più congruo irrogare a carico del giocatore Basso Simone la squalifica sino al 31/5/2015;
conferma, inoltre, perché provvedimenti congrui, la squalifica per quattro giornate di gara nei confronti del calciatore
Lucchetta Matteo, nonché la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società Treporti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Treporti;
- di ridurre al 31/5/2015 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Basso Simone;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Lucchetta Matteo;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 400,00 a carico della Società.
La tassa reclamo non è stata versata.
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