COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Baricetta Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 45 dell’8/5/2013 – Squalifica sino al 31/12/2013 calciatore Pizzo Leonardo – Torneo Esordienti Primavera
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.S.D. Baricetta
Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 45 dell’8/5/2013 –
Squalifica sino al 31/12/2013 calciatore Pizzo Leonardo – Torneo Esordienti Primavera
La Società A.S.D. Baricetta ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 45 dell’8/5/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica
sino al 31/12/2013 a carico del giocatore Pizzo Leonardo, perché : “rivolgeva frase offensiva pertinente l’origine etnica ad
un avversario e quindi il direttore di gara lo redarguiva, venendo a sua volta offeso e minacciato. Conseguentemente,
veniva espulso e a seguito della sanzione reiterava gravi offese e minacce sempre all’indirizzo del direttore di gara.
(sanzione aggravata dalla giovanile età e dalla tipologia ludica del torneo).”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Baricetta;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della società ricorrente;
sentito, altresì l’arbitro che ha confermato sostanzialmente quanto già riportato nel proprio rapporto di gara, precisando,
peraltro, che il suo tentativo di cercare di capire direttamente dal giocatore Pizzo se l’insulto a contenuto razzista fosse
stato proferito senza valutarne il peso, non é andato a buon fine, in considerazione della sua violenta reazione di
quest’ultimo che lo offendeva e lo minacciava;
valutata la decisione del dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore Pizzo Leonardo appare assolutamente congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Baricetta
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2013 a carico del calciatore Pizzo Leonardo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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