COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Baricetta Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 45 dell’8/5/2013 – Squalifica sino al 31/12/2013 calciatore Pizzo Leonardo – Torneo Esordienti Primavera

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Baricetta Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 45 dell’8/5/2013 – Squalifica sino al 31/12/2013 calciatore Pizzo Leonardo – Torneo Esordienti Primavera La Società A.S.D. Baricetta ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 45 dell’8/5/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 31/12/2013 a carico del giocatore Pizzo Leonardo, perché : “rivolgeva frase offensiva pertinente l’origine etnica ad un avversario e quindi il direttore di gara lo redarguiva, venendo a sua volta offeso e minacciato. Conseguentemente, veniva espulso e a seguito della sanzione reiterava gravi offese e minacce sempre all’indirizzo del direttore di gara. (sanzione aggravata dalla giovanile età e dalla tipologia ludica del torneo).” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Baricetta; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della società ricorrente; sentito, altresì l’arbitro che ha confermato sostanzialmente quanto già riportato nel proprio rapporto di gara, precisando, peraltro, che il suo tentativo di cercare di capire direttamente dal giocatore Pizzo se l’insulto a contenuto razzista fosse stato proferito senza valutarne il peso, non é andato a buon fine, in considerazione della sua violenta reazione di quest’ultimo che lo offendeva e lo minacciava; valutata la decisione del dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore Pizzo Leonardo appare assolutamente congrua; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Baricetta - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2013 a carico del calciatore Pizzo Leonardo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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