CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 11/06/2013 – sig. Riccardo Zillio/Federazione Ginnastica d’Italia

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 11/06/2013 - sig. Riccardo Zillio/Federazione Ginnastica d'Italia L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore Prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2013 presentato, in data 11 marzo 2013, da Riccardo Zillio contro la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), il Presidente pro tempore, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della FGI per la declaratoria di nullità e/o annullamento, nonché per la riforma, previa adozione di ogni misura cautelare: della nota FGI, a firma del Segretario Generale, con la quale si comunica al sig. Riccardo Zillio che, nella riunione del 19 gennaio 2013, il Consiglio Direttivo federale aveva deliberato l’inammissibilità del ricorso presentato dal sig. Zillio medesimo in data 19 dicembre 2012; del verbale della riunione del Consiglio Direttivo federale della FGI del 19 gennaio 2013 nel corso della quale è stata deliberata l’inammissibilità del ricorso presentato dal sig. Riccardo Zillio in data 19 dicembre 2012, documento alla data di presentazione del ricorso sconosciuto nei contenuti e negli estremi, con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti, del verbale della 95^ Assemblea Ordinaria elettiva della FGI, svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012, nel corso della quale sono state deliberate l’elezione del Presidente della FGI, dei componenti il Consiglio Direttivo Federale, inclusi i rappresentanti dei tecnici e degli atleti, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, documento in data odierna sconosciuto soltanto in parte, in quanto pubblicato per estratto sulla rivista “Il Ginnasta” n. 4/2012, con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti ed eventuale querela di falso; visto il ricorso e i relativi allegati; vista la memoria di costituzione della resistente Federazione Ginnastica d’Italia - F.G.I.; uditi, all’udienza pubblica del 23 maggio 2013, gli avvocati Daniela Missaglia ed Antonino Strano, per il ricorrente Riccardo Zillio, e l’avvocato Alessandro Avagliano, per la resistente Federazione Ginnastica d’Italia; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il relatore, Presidente Giovanni Francesco Lo Turco. Ritenuto in fatto Riccardo Zillio, con ricorso del 28 febbraio 2013, chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della novantacinquesima Assemblea ordinaria elettiva della Federazione Ginnastica d'Italia per il rinnovo degli organi, tenutasi a Roma, il 15 dicembre 2012. Il ricorrente, grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato regionale veneto, ai fini dell'elezione di due rappresentanti degli atleti in seno al Consiglio Federale, affermava che, dopo aver espresso il proprio voto, aveva lasciato l'assemblea per motivi personali. Qualche giorno dopo aveva appreso che le operazioni di voto dei componenti degli atleti erano state ripetute, previo annullamento della precedente votazione cui aveva partecipato; aggiungeva che lo scrutinio delle schede votate da tutti i componenti del Consiglio Direttivo (compresi i rappresentanti degli atleti) si era svolto in sala separata rispetto alla sede assembleare, in violazione dell'art. 15, comma 9, lett f., del Regolamento organico (omessa pubblicità delle operazioni di scrutinio). Avendo a suo dire riscontrato anche altre irregolarità, lo Zillio aveva, in data 19 dicembre 2012, proposto ricorso (previsto dall'art. 15 del Regolamento Organico) al Consiglio Direttivo che, senza neppure sentirlo (era peraltro rimasta inevasa la sua istanza di accesso agli atti), aveva deliberato l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva, trattasi di controversia avente ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, anche per la natura pubblicistica della governance di una Federazione sportiva, è configurabile la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale e che non sussistono altri rimedi endofederali, affermava che sulla competenza di questa Alta Corte non poteva nutrirsi alcun dubbio. Nel merito deduceva in primis che l'art. 15 del Regolamento Organico della Federazione Ginnastica, nel prescrivere che “i ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali … dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo Federale...”, non statuisce che allo stesso organo è assegnato anche “il potere di decidere”. Aggiungeva che la deliberazione impugnata sarebbe stata “adottata in conflitto di interesse da un Consiglio Direttivo chiamato a decidere su ricorsi che contestano la correttezza e la validità delle operazioni elettorali in esito alle quali lo stesso organo è stato eletto, atteso anche che due dei componenti eletti rivestivano la carica di atleti e, quindi, potevano avere specifico interesse”. Premesso che la decisione del Consiglio Federale aveva statuito l'inammissibilità del ricorso promosso sul presupposto che il ricorrente non lo aveva “preannunciato” in assemblea come prescritto dall'art. 15 del Regolamento org. della Federazione, lo Zillio assumeva in fatto che, dopo aver votato, si era allontanato dall'Assemblea per motivi personali, avendo constatato che la (prima) votazione “si era conclusa senza che nessuno ne avesse contestato la regolarità” e non avendo motivo di ritenere che se ne sarebbe effettuata una seconda; che successivamente “il Segretario dell'Assemblea aveva invitato nuovamente i rappresentanti degli atleti a ripresentarsi... per esprimere il loro voto... a causa di un erroneo riscontro del sistema informatico” (che aveva permesso di esprimere, per la loro categoria, solamente una preferenza e non due come “normato” dall'art. 15, comma 4, dello Statuto Federale). Ciò posto, lo Zillio, essendosi allontanato dopo la prima votazione, allorquando non era stata neppure affacciata la imprevedibile necessità della seconda, lamentava di non aver potuto partecipare, come altri atleti, a quest'ultima votazione. Infine rilevava che era stato violato il principio (art.15, c. 9, lett. f.) del Regolamento Organico giacché "lo scrutinio elettronico", in violazione della prescritta pubblicità, si era svolto in una sala separata da quella assembleare: in realtà sullo schermo erano apparsi soltanto i risultati definitivi. Il ricorrente proponeva, inoltre, istanza cautelare tesa a disporre la custodia di alcuni atti e documenti e formulava prova testimoniale. Costituitasi in giudizio, la F.G.I., premessa una ricostruzione dei fatti ben diversa da quella esposta dal ricorrente, in primis eccepiva che, trattandosi di una semplice controversia fra un tesserato e la Federazione, sarebbe mancata la notevole rilevanza di cui all'art. 1, c. 3, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva. In ipotesi la controversia avrebbe potuto appartenere al Tribunale Nazionale di Arbitrato (art. 21, c. 2, Statuto F.G.I.). In via subordinata rilevava che a questa Corte si sarebbe potuto sottoporre esclusivamente il giudizio di legittimità della delibera 22 del 19 gennaio 2013 (che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dallo Zillio), ma non quello sulla validità della celebrazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva tenutasi in data 15 dicembre 2012. Inoltre la F.G.I. deduceva che correttamente (in base all'art. 15, c. 11, del Regolamento Organico) il Consiglio Federale adito dallo Zillio aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione che "non era stata preannunciata in assemblea e verbalizzata". In merito al preteso conflitto di interesse, la convenuta osservava che l'Ordinamento Federale ha espressamente individuato, quale organo deputato alla deliberazione dei ricorsi elettorali, il Consiglio Federale. In fatto, poi, negava l'addotto abbandono dei lavori dell'assemblea da parte dello Zillio perché l'allontanamento non era stato riportato nel verbale che "fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte” e obiettava che lo Zillio in ipotesi, con un minimo di diligenza, avrebbe dovuto chiedere, prima della chiusura della seduta e della proclamazione degli eletti, che si prendesse atto del suo allontanamento. La F.G.I. descriveva poi minutamente l'iter delle operazioni di voto e dello scrutinio, operazioni assertivamente svolte in rigorosa ottemperanza della normativa federale; infine deduceva l'inammissibilità, o quanto meno l'inopportunità, della produzione di ulteriore documentazione e di prove per interrogatorio e per testi. Ciò detto, concludeva in via pregiudiziale per l'inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia; in via pregiudiziale subordinata, per la delimitazione dell'oggetto del presente giudizio al solo esame della legittimità della delibera federale con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo presentato dallo Zillio in data 20 dicembre 2012; nel merito, per il rigetto della domanda. Il ricorrente, premesso che successivamente erano stati resi noti altri documenti, in data 10 aprile 2012, presentava "motivi aggiunti" nei quali, sostanzialmente deduceva: -che la votazione della componente atleti si era già conclusa, e sembrava andata a buon fine, dunque egli non aveva nessun obbligo di non allontanarsi dall'assemblea come in realtà era avvenuto; - che quando in un secondo tempo, come risultava dal verbale, i rappresentanti degli atleti "vengono nuovamente invitati a ripresentarsi" per una seconda votazione, lo Zillio non era presente; - che in detta seconda votazione si era verificata, pertanto, una vera e propria violazione del suo diritto ad un voto valido; che nel verbale, infarcito di lacune ed omissioni, si sarebbe dichiarato falsamente che venti grandi elettori, dopo aver votato per la prima volta, si erano astenuti nella seconda votazione pur essendo presenti in aula. Con riferimento al successivo scrutinio, lo Zillio denunciava che le relative operazioni non sarebbero in sostanza avvenute o, quanto meno, non sarebbero state effettuate con la prescritta pubblicità, e che alcune deleghe, in contrasto con quanto prescritto dagli art. 11, commi 7 e 8, del Regolamento Organico e 11, comma 6, dello Statuto, sarebbero state rilasciate in bianco o redatte dalla stessa mano, corrette nel nome, conferite a due distinti soggetti, etc. (cfr. tabelle prodotto nel corpo della memoria). Infine lamentava che la Commissione verifica poteri aveva ritenuto, pur non avendone il potere, e senza riferire all'Assemblea, di sanare ogni irregolarità. Quanto sopra dedotto, il ricorrente chiedeva la conferma dell'istanza cautelare, l'ordine di esibizione di determinati documenti, l'ammissione della già formulata prova testimoniale, una perizia calligrafica e l'audizione di tutti gli interessati, riportandosi poi alle già formulate conclusioni. Nella replica ai motivi aggiunti la F.G.I. ribadiva che il presente gravame doveva essere delimitato soltanto alla delibera con la quale il Consiglio Federale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso, basato sul mancato preannuncio del reclamo che avrebbe dovuto essere verbalizzato nel corso dell'assemblea, assumendo che l'inammissibilità, essendo innegabile la mancanza dell’indicato presupposto, non avrebbe potuto che essere confermata. Obiettava, inoltre, che in questa sede la domanda sarebbe stata anche tardiva perché proposta oltre i previsti trenta giorni dalla conoscenza dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva) e, infine, che l'istituto dei motivi aggiunti non sarebbe previsto da detto codice e comunque, nel caso di specie, sarebbero mancati i necessari requisiti. Nel merito, la convenuta ribadiva la regolarità delle procedure elettorali, la validità dei mandati di rappresentanza e la correttezza del controllo operato dalla Commissione verifica poteri non incorsa in alcuno errore nelle procedure di accertamento, osservando che la prova di resistenza non sarebbe stata superata con riferimento sia alla elezione del Presidente, che della componente relativa alla rappresentanza delle società e dei membri della Commissione giustizia di secondo grado. Infine la convenuta ribadiva le conclusioni già formulate chiedendo anche la reiezione delle istanze istruttorie. Con ulteriore memoria di replica in data 17 maggio 2013 il ricorrente sosteneva che l'ammissibilità dei motivi aggiunti era stata più volte riconosciuta da questa Corte e dal Giudice Amministrativo; che la propria assenza nella seconda fase dell'assemblea non era stata mai contestata; che la piena prova del verbale (redatto da un notaio) non si estende alla veridicità del "contenuto verbalizzato"; che, comunque, i motivi aggiunti erano relativi a vizi occulti non conoscibili. Ribadiva inoltre la mancanza dello scrutinio, la violazione della segretezza del voto, il conflitto di interessi (cfr. retro). All'udienza di discussione i difensori, dopo ampie ed approfondite argomentazioni, si sono riportati alle conclusioni formulate nelle rispettive memorie. Considerato in diritto Deve preliminarmente affermarsi la competenza di questa Corte, trattandosi di controversia relativa all'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi della governance della Federazione Ginnastica d'Italia (F. G. I.). Basterà ricordare, con riferimento alla indisponibilità dei relativi diritti e alla particolare rilevanza della questione per l'intero ordinamento sportivo nazionale, la costante giurisprudenza di questa Corte (decisioni n. 8 del 2013, n. 15 del 2011, n. 3 del 2010). L'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta va, dunque, respinta. Passando all'esame del merito, occorre in primis riportare l'art. 15, comma 11, del Regolamento Organico della F.G.I.: "eventuali ricorsi allo svolgimento delle operazioni sono ammessi purché siano stati preannunciati in Assemblea e verbalizzati. Essi dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Federale nel termine improrogabile di cinque giorni". Con riferimento a tale norma – la cui legittimità non è oggetto di contestazione in questa sede - in relazione all'Organo cui viene affidata la decisione, il ricorrente deduce che la proposizione "dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo Federale" non statuisce l'assegnazione, anche del potere di decidere, a detto Consiglio. L'interpretazione razionale della norma, ad avviso della Corte, induce a ritenere non fondato il rilievo. Un organo diverso cui si fosse voluto affidare la decisione sarebbe stato immancabilmente ed espressamente indicato; risulterebbe inspiegabile disporre che venga inoltrato un reclamo ad un organo cui non sia assegnata anche la decisione, senza indicare l'eventuale altro organo cui detta decisione spetti; neppure è poi comprensibile l'eventuale motivo che avrebbe indotto a stabilire organi diversi rispettivamente per il ricevimento e la decisione del reclamo. In realtà il ricorso è stato e proposto e deciso dal Consiglio Federale, che lo ha dichiarato inammissibile sul presupposto che il ricorrente non lo aveva "preannunciato in assemblea". Non essendo previsto un ulteriore grado di appello nell'ambito della giustizia federale, il ricorso è stato correttamente proposto a questa Corte: sussiste infatti anche il necessario presupposto processuale per potere adire questa Corte, quale ultimo grado di giustizia sportiva, di cui all'art. 1, comma 3, Codice dell'Alta Corte in relazione all'art. 12 bis dello Statuto CONI. Sostiene inoltre lo Zillio che la deliberazione impugnata è stata adottata in conflitto di interesse con il Consiglio Direttivo, chiamato a decidere su ricorsi che contestano la validità e la correttezza delle operazioni elettorali in esito alle quali detto organo è stato eletto; tanto più che ne fanno parte anche due componenti atleti che possono avere specifico interesse ad evitare che sia posta in discussione la loro elezione. E' innegabile che assegnare al Consiglio Direttivo Federale la decisione dei ricorsi elettorali (disposizione talvolta rinvenibile nei regolamenti di diverse federazioni sportive, nonostante i principi della Giustizia sportiva) potrebbe sembrare non perfettamente in linea con la distinzione, da non molto tempo introdotta, fra governance e giurisdizione. Nel caso di specie, nondimeno, la prassi normativa di quasi tutte le federazioni sportive, che in passato non tenevano conto della separazione anzidetta (prassi che va scomparendo anche per le sollecitazioni di questa Corte), e ancor di più l'elevato numero dei componenti di detto Consiglio Direttivo (del quale fanno parte soltanto due eletti nella categoria degli atleti) inducono ragionevolmente ad escludere il paventato conflitto. Ancora preliminarmente, anche ai fini dell'individuazione esatta dell'ambito del presente giudizio e dei poteri di sindacato di questa Corte, deve essere posto in rilievo che il presente giudizio di ultimo grado ha natura impugnatoria avente delimitazione nelle questioni legittimamente introdotte nel precedente grado di appello ovvero, come nel caso di specie, nel precedente unico grado di giustizia endofederale. In questa sede si instaura non un nuovo giudizio, ma solo un sindacato nei limiti dei motivi dedotti. Naturalmente detto sindacato non è circoscritto a profili di sola legittimità ma può estendersi anche ai profili attinenti al merito e alla valutazione dei fatti contenuti nella decisione impugnata (cfr. decisione n. 8 del 2012). Ne consegue che in questa sede non può instaurarsi un nuovo giudizio relativo alla validità di tutte le operazioni elettorali espletate nel corso dell'assemblea elettiva del 15 novembre 2012, ma soltanto un sindacato sulla decisione impugnata. In detta decisione era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione perché "non preannunciata in assemblea e verbalizzata". Rileva il ricorrente in fatto che, dopo aver votato e aver constatato che la votazione si era conclusa senza che alcuno ne avesse contestato la regolarità, si era allontanato per motivi personali dalla sede dell'assemblea. Qualche giorno dopo aveva appreso che successivamente "il segretario dell'assemblea aveva invitato nuovamente i rappresentanti degli atleti a ripresentarsi...per esprimere il loro voto...giacché, a causa di un erroneo riscontro, il sistema informatico aveva permesso di esprimere, per la loro categoria, soltanto una preferenza anzi che due, come "normato" dall'art. 15, comma 4, dello Statuto Federale". Sostiene, pertanto, che, non essendo prevista né prevedibile la (seconda) votazione richiesta dal segretario (e poi effettuata), il suo allontanamento non poteva considerarsi illegittimo. Di conseguenza era stato violato il suo diritto (quale grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato regionale veneto) di esprimere l'unico voto ritenuto valido. La convenuta ha ritenuto non vero e ha contestato l'addotto abbandono preventivo dei lavori (da parte dello Zillio) anche perché non riportato nel verbale dell'assemblea (redatto da un notaio) che fa fede fino a querela di falso. E' innegabile che lo Zillio avrebbe dovuto, con maggiore diligenza, chiedere (come peraltro avevano fatto altri partecipanti) che si prendesse atto, con annotazione nel verbale, del suo allontanamento prima della conclusione dei lavori e dello scrutinio. Nondimeno la validità formale di detto verbale non può evidentemente estendersi fino al punto da far ritenere comunque non vero e quindi illegittimo l'allontanamento (peraltro non impedibile e neppure facilmente rilevabile) di un elettore che, espresso il proprio voto, abbia omesso di far verbalizzare la sua successiva assenza. Soltanto a seguito di un tempestivo riscontro (appello) si sarebbe potuto affermare con certezza la presenza di tutti gli elettori con diritto al voto e pretendere, a pena di inammissibilità, che fosse preannunciato l'eventuale ricorso. Deve dunque ritenersi che l'“allontanamento" può essere dimostrato senza che si debba proporre la querela di falso. Ad avviso del Collegio detta assenza può ritenersi dimostrata: dalla nota della Federazione in data 29 gennaio 2012, a firma del Segretario Generale, nella quale si dà sostanzialmente per ammesso l'allontanamento dello Zillio, sia pure per sostenere che il ricorso non poteva essere stato preannunciato; dalla ricevuta (prodotta dal ricorrente e non contestata) sottoscritta da un conducente di taxi nella quale si dichiara che lo Zillio, nel giorno in cui si era svolta l'assemblea, aveva usufruito dell'auto con partenza da Piazza del Popolo alle ore 13.35 (e quindi prima della seconda votazione) con un esborso finale di euro venti. Peraltro qualche ulteriore perplessità sulla effettiva presenza di tutti gli atleti elettori sorge anche dallo stesso (singolare) svolgimento della votazione: ad esempio, ben venti atleti risultano astenuti nella seconda votazione, mentre nella prima il numero di coloro che avevano espresso il voto era stato circa il doppio. Ribadisce la convenuta che, con un minimo di precisione, lo Zillio avrebbe dovuto chiedere che si prendesse atto del suo allontanamento prima della chiusura della seduta e che pertanto la sua censura era ed è inammissibile. Come si è accennato, però, questa pur condivisibile critica non può integrare un vero e proprio onere giuridico nel senso che l'elettore, che provi di essersi (dopo aver votato) allontanato senza che ciò risulti dal verbale, non possa, in modo assoluto, proporre ricorso avverso le irregolarità delle operazioni elettorali (ripetizione della votazione) svolte successivamente al suo allontanamento, a causa di un'evenienza (mancato funzionamento del sistema informatico) non prevedibile, per di più anomala e rilevata dopo il compimento della tornata delle votazioni e a risultati già rilevati (come da tabulato acquisito agli atti). In conclusione, dunque, dimostrato che lo Zillio si era allontanato prima della seconda (valida) votazione e ritenuto che non sussiste un onere giuridico di continuare ad essere presente, specie dopo aver espresso il proprio voto, deve, in totale riforma dell'appellata decisione, dichiararsi ammissibile il ricorso dello Zillio limitatamente all’anzidetto profilo della ripetizione della votazione. Occorre pertanto esaminarne la fondatezza. Rileva la Corte che la ripetizione della votazione, cui erano stati nuovamente chiamati i rappresentanti degli atleti, costituisce un'irregolarità, sicché la seconda votazione deve ritenersi insanabilmente nulla, dovendo essere considerata né più e né meno che una convocazione ex novo dell'assemblea, non preceduta dai necessari adempimenti preliminari. E' opportuno ricordare quanto risulta testualmente dal verbale: "il Segretario dell'assemblea invita nuovamente i rappresentanti degli atleti a ripresentarsi alle cabine elettorali per esprimere il loro voto, causa il riscontro di un problema al sistema informatico il quale permetteva ai suddetti di esprimere, per la loro categoria solamente una preferenza, non due così come normato dall'art. 15, comma 4, dello Statuto Federale che cita testualmente: si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili" ( cioè due e non uno). E' vero che in detto verbale si scrive subito dopo: "l'assemblea prende atto". Il solo "prendere atto", ad avviso del Collegio, non è però sufficiente: sarebbe stato necessario che il Presidente (e non soltanto il Segretario) riferisse preventivamente all'Assemblea il grave inconveniente verificatosi, in modo che ciascuno degli elettori (le cui presenze al momento andavano scrupolosamente riaccertate) potesse esprimere la propria opinione. Soltanto se l'Assemblea avesse autorizzato preventivamente detta seconda votazione, questa avrebbe potuto legittimamente effettuarsi. Nell'ipotesi in cui non tutti gli elettori fossero risultati presenti ad un nuovo necessario appello, la ripetizione della votazione sarebbe stata illegittima, verificandosi in sostanza una vera e propria ipotesi di mancata convocazione. A dimostrazione degli inconvenienti concreti che si possono verificare ove non si segua la procedura suindicata, basti aver presente il caso in esame: uno o più elettori allontanati (sia pure imprudentemente) non hanno potuto esprimere (nella seconda votazione) l'unico voto valido. Altro aspetto dell'illegittimità della suddetta votazione è anche costituita dalla pubblicazione (che risulta dai documenti prodotti in ottemperanza all'ordinanza del Presidente di questa Corte) del nominativo dei votanti, degli astenuti, dei voti espressi e riportati da ciascuno degli atleti (sia nella prima che nella seconda votazione), dati che presentano una differenza notevolissima fra loro: i nominativi degli atleti che avevano riportato il maggior numero di voti nella prima votazione sono stati diversi da quelli della seconda votazione; i votanti nella prima votazione sono stati n. 49 con tre astenuti, mentre nella seconda n. 29 con 20 astenuti. Dal modo di procedere dell'assemblea emerge anche una grave compromissione della segretezza della votazione. In conclusione, la votazione (prima e seconda) relativa alla categoria degli atleti (unica ad essere ripetuta) deve essere annullata. Il ricorrente poi ha anche formulato una serie di censure relative allo scrutinio elettronico, alle deleghe, etc. Dette censure non possono essere esaminate in questa sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata (cfr. sopra) o relative ad operazioni elettorali alle quali lo Zillio, ancora presente, ha omesso il "preannuncio" del reclamo. I motivi aggiunti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono astrattamente consentiti. Nel caso di specie, però, sono inammissibili perché relativi a fatti già conosciuti dallo Zillio anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma). Ove anche si potesse configurarne l'ammissibilità (denegata dal Collegio), i motivi addotti dovrebbero essere disattesi in base alle stesse considerazioni svolte poco sopra. Ogni altra istanza che non risulti assorbita deve considerarsi respinta. Il comportamento processuale delle parti e la complessità delle questioni trattate inducono a dichiarare totalmente compensate le spese del giudizio. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 23 maggio 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco Depositato in Roma l’11 giugno 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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