F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI, (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), SERGIO GASPARIN (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 3521/359pf12-13/SP/blp del 10.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013
(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI, (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), SERGIO GASPARIN (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 3521/359pf12-13/SP/blp del 10.12.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 10 dicembre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:
1) i Signori Sergio Gasparin e Antonino Pulvirenti, rispettivamente Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa e Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera A), punto VI delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato.
2) La Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Nel corso delle precedenti riunioni, tenutesi nei giorni 4 febbraio 2013, 27 febbraio 2013 e 22 maggio 2013, in occasione delle quali questa Commissione ha ritenuto tra l’altro, necessario al fine del decidere, emettere ordinanze istruttorie, i deferiti Sig. Antonino Pulvirenti e Società Calcio Catania Spa hanno definito il procedimento in base all’applicazione di sanzione ex art. 23 CGS di cui segue Ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento Sig. Antonino Pulvirenti e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Antonino Pulvirenti e per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuno;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento é proseguito per Sergio Gasparin. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava una
memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’irrogazione nei confronti del Sig. Sergio Gasparin della sanzione dell’inibizione per 6 (sei) mesi.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con nota del 21.11.2012, la Co.Vi.So.C. riscontrava che la Società Calcio Catania Spa aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, utilizzando modalità diverse da quelle stabilite dall’art. 85 lettera A) punto VI delle N.O.I.F.. In particolare, da controlli effettuati, emergeva che la Società Calcio Catania S.p.A. non utilizzava, per il pagamento dell’incentivo all’esodo dovuto ad un tesserato, il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di Competenza. A tal fine la Commissione Disciplinare richiedeva l’esibizione dei titoli di credito emessi dalla Società Catania Calcio Spa, al fine di stabilire il periodo di consumazione del comportamento antiregolamentare, anche alla luce dell’incarico assunto dal Sig. Sergio Gasparin in seno alla suddetta Società, in data 22 maggio 2012. Dalla disamina dei titoli prodotti dai legali dei deferiti, risulta che gli assegni sono stati emessi nel periodo in cui il Gasparin aveva già assunto la carica di Amministratore Delegato del Catania Calcio Spa. Il deferito in base alla carica assunta, era preposto a garantire la corretta gestione contabile ed amministrativa della Società etnea. Al contrario il Sig. Gasparin con il suo comportamento omissivo non ha impedito il verificarsi della condotta contestata dalla Procura Federale con il presente deferimento che, si fonda sulla violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera A), punto VI delle N.O.I.F.. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dai Signori Sergio Gasparin, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuno per il Sig. Antonino Pulvirenti e per la Società Calcio Catania Spa. In accoglimento del deferimento proposto, commina al Signor Sergio Gasparin la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).
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