F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIANO PAGLIUSO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), Società COSENZA CALCIO 1914 Srl – (nota n. 6770/1805pf10-11/SP/LG/mg del 23.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013
(320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIANO PAGLIUSO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), Società COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota n. 6770/1805pf10-11/SP/LG/mg del 23.4.2013).
A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 06/06/2011, da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi istituita presso la FIGC, il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl (nelle more dichiarata fallita dal Tribunale Civile di Cosenza con sentenza del 19/11/2012) la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui al CU n. 117/A del 25/05/2010 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali), Titolo III -Criteri Sportivi e Organizzativi-, punto 4, non avendo detta compagine societaria partecipato, mediante l'intervento di alcun proprio rappresentante, agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri (s.s. 2010/2011), svoltisi
presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano – Firenze - in data 25/01/2011 e 26/04/2011. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata Società sportiva, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al Prof. Fabiano Paolo Pagliuso, legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria all'epoca della mancata partecipazione all'incontro del 25/01/2011, nonché, al Prof. Eugenio Funari, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore del Cosenza Calcio 1914 Srl in occasione dell'incontro del 26/04/2011, parimenti disertato. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Chiné, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Paolo Fabiano Pagliuso; inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Eugenio Funari; ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei riguardi della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni rispettivamente ascritte al Prof. Pagliuso e al Prof. Funari nelle rispettive qualità, e, per essi, alla Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl risultano ampiamente comprovate per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di tutti i deferiti risultano pacificamente acclarate. Quanto alla Società sportiva, é opportuno precisare che ai fini disciplinari e sanzionatori a nulla rileva l'intervenuta dichiarazione di fallimento sopra richiamata. Come costantemente affermato da questa Commissione disciplinare nazionale (cfr ex multis CU n. 42/CDN del 22/11/2012 - procedimento n. 96 -) in capo alla Società sportiva che risulti inattiva o che comunque, in via analogica, sia stata dichiarata fallita (nel caso di specie, il Cosenza Calcio 1914 Srl) la responsabilità sussiste a tutti gli effetti essendo la medesima riconducibile, in concreto, a violazione commessa in costanza di attività. Poiché, dunque, nel caso in esame, non risulta che, ad oggi, il Cosenza Calcio 1914 Srl all'esito della intervenuta dichiarazione di fallimento sia incorsa in alcun provvedimento del Presidente federale che ne abbia revocato l'affiliazione alla FIGC ex art.16, comma 6, NOIF, ne discende che detta Società sportiva, formalmente munita dello status di soggetto affiliato alla FIGC, ancora appartenente, pertanto, agli effetti sportivi e nei rapporti federali, all'ordinamento giuridico sportivo calcistico, non può che essere al medesimo pacificamente vincolata, in particolare, sotto il profilo disciplinare e, dunque, nello specifico, con riferimento alle conseguenze sanzionatorie connesse alla responsabilità specificamente ascritta a suo carico. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Paolo Fabiano Pagliuso; inibizione di mesi 3 (tre) nei riguardi del Prof. Eugenio Funari; ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei riguardi della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl.
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