F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), Società COSENZA CALCIO 1914 Srl – (nota n. 6593/1810pf10-11/SP/LG/mg del 17.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013
(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), Società COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota n. 6593/1810pf10-11/SP/LG/mg del 17.4.2013).
A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 06/06/2011, da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi istituita presso la FIGC, il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl (nelle more dichiarata fallita dal Tribunale Civile di Cosenza in data 19/11/2012) la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui al CU n. 117/A del 25/05/2010 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali), Titolo III -Criteri Sportivi e Organizzativi-, punto 5, non avendo detta compagine societaria partecipato, mediante l'intervento di alcun proprio rappresentante, all'incontro dedicato al programma antirazzismo organizzato dalla FIGC (s.s. 2010/2011) e svoltosi in data 26 aprile 2011. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata Società sportiva, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al proprio legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, Prof. Eugenio Funari. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. ..., il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Prof. Eugenio Funari; - € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che la violazione ascritta al Prof. Funari, e, per esso, alla Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl risulta ampiamente comprovata per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di entrambi i deferiti risultano pacificamente acclarate. Quanto alla Società sportiva, é opportuno precisare che ai fini disciplinari e sanzionatori a nulla rileva l'intervenuta dichiarazione di fallimento sopra richiamata. Come costantemente affermato da questa Commissione disciplinare nazionale (cfr ex multis CU n. 42/CDN del 22/11/2012 -procedimento n. 96-) in capo alla Società sportiva che risulti inattiva o che comunque, in via analogica, sia stata dichiarata fallita (nel caso di
specie, il Cosenza Calcio 1914 Srl), l'eventuale responsabilità disciplinare sussiste a tutti gli effetti essendo la medesima riconducibile, in concreto, a violazione commessa in costanza di attività. Poiché, dunque, nel caso in esame, non risulta che, ad oggi, il Cosenza Calcio 1914 Srl all'esito della intervenuta dichiarazione di fallimento sia incorsa in alcun provvedimento del Presidente federale che ne abbia revocato l'affiliazione alla FIGC ex art.16, comma 6, NOIF, ne discende che detta Società sportiva formalmente munita dello status di soggetto affiliato alla FIGC, ancora appartenente, pertanto, agli effetti sportivi e nei rapporti federali, all'ordinamento giuridico sportivo calcistico, non può che essere al medesimo pacificamente vincolata, in particolare, sotto il profilo disciplinare e, dunque, nello specifico, con riferimento alle conseguenze sanzionatorie connesse alla responsabilità specificamente ascritta a suo carico. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Prof. Eugenio Funari; - € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda della Società sportiva Cosenza Calcio 1914 Srl.
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