F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (384) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BELLUCCI (Calciatore), ROSARIO MARCHEGIANI (all’epoca dei fatti Dirigente della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl – (nota n. 7581/988pf12- 13/AA/ac del 22.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100 del 12 Giugno 2013 (384) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BELLUCCI (Calciatore), ROSARIO MARCHEGIANI (all’epoca dei fatti Dirigente della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 7581/988pf12- 13/AA/ac del 22.5.2013). Con provvedimento del 22/05/2013, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 18/02/2013 trasmessa dal Segretario del Dipartimento Interregionale LND e meglio individuata in atti, in merito ad una presunta irregolare partecipazione del calciatore, tesserato in forza all'US Ancona 1905 Srl SSD, Sig. Luca Bellucci, in occasione della disputa di alcune gare del Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D – Girone F), ovvero US Ancona 1905 Srl SSD-SS Maceratese del 06/01/2013, Jesina-US Ancona 1905 Srl SSD del 13/01/2013, nonché US Ancona 1905 Srl SSD-VIS Pesaro del 27/01/2013, ha deferito, nei termini di cui all'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare, il predetto calciatore, Sig. Luca Bellucci, il Sig. Romano Marchegiani, nella sua qualità di dirigente accompagnatore dell'US Ancona 1905 Srl SSD e, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società sportiva da ultimo richiamata, in ordine alle violazioni specificamente ascritte al proprio tesserato e al predetto dirigente accompagnatore per aver quest'ultimo attestato, mediante la sottoscrizione di due distinte di gara relative, in particolare, agli incontri di calcio del 06/01/2013 e del 13/01/2013, la regolare posizione di tesseramento del Sig. Bellucci. Nei termini assegnati esclusivamente l'US Ancona 1905 Srl SSD ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Preliminarmente la difesa del deferito Marchegiani rappresenta che il nome di battesimo del deferito é “Rosario” anziché “Romano” e ne chiede pertanto la correzione. La Procura federale si associa. La Commissione disciplinare nazionale dispone la correzione del nominativo del deferito da intendersi Rosario Marchegiani, in luogo di Romano Marchegiani. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Luca Bellucci, Rosario Marchegiani e la Società US Ancona 1905 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Luca Bellucci, Rosario Marchegiani e la Società US Ancona 1905 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per Luca Bellucci, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata e ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata di squalifica e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00); pena base per Rosario Marchegiani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Ancona 1905 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Luca Bellucci sanzione della squalifica di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00); - per Rosario Marchegiani, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta); - per la Società US Ancona 1905 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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