F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 19 Giugno 2013 (382) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA CDT LAZIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA ITRI E DEI TESSERATI ALESSANDRO AURICCHIO, ROBERTO SOSCIA, FABRIZIO MALLOZZI E GENNARO MASINO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 230 del 17.5.2013). (372) – APPELLO DELLA SOCIETÁ POL. FONTANA LIRI AVVERSO LE SANZIONI DELLA ESCLUSIONE DAI PLAY OFF DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E € 8.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 230 del 17.5.2013). (376) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA ITRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 230 del 17.5.2013). (373) – APPELLO DEL SIG. MASSIMO CALDERONI (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. Pol. Fontana Liri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (374) – APPELLO DEL SIG. DAVIDE CARMASSI (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. Pol. Fontana Liri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (375) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO GIURINI (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (377) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO SOSCIA (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, 2 FIGC – Commissione disciplinare nazionale – S.S. 2012-2013 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (378) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO AURICCHIO (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (379) – APPELLO DEL SIG. FABIO MALLOZZI (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (380) – APPELLO DEL SIG. GENNARO MASINO (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 19 Giugno 2013 (382) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA CDT LAZIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA ITRI E DEI TESSERATI ALESSANDRO AURICCHIO, ROBERTO SOSCIA, FABRIZIO MALLOZZI E GENNARO MASINO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 230 del 17.5.2013). (372) – APPELLO DELLA SOCIETÁ POL. FONTANA LIRI AVVERSO LE SANZIONI DELLA ESCLUSIONE DAI PLAY OFF DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E € 8.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 230 del 17.5.2013). (376) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA ITRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 230 del 17.5.2013). (373) – APPELLO DEL SIG. MASSIMO CALDERONI (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. Pol. Fontana Liri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (374) – APPELLO DEL SIG. DAVIDE CARMASSI (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. Pol. Fontana Liri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (375) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO GIURINI (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (377) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO SOSCIA (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, 2 FIGC - Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2012-2013 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (378) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO AURICCHIO (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (379) – APPELLO DEL SIG. FABIO MALLOZZI (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). (380) – APPELLO DEL SIG. GENNARO MASINO (all’epoca dei fatti, calciatore della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013). A - Il deferimento e la decisione di I° grado. 1. - Con provvedimento del 27 marzo 2013, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio-LND: - I Sig.ri: Caldaroni Massimo (allenatore della Società Polisportiva Fontana Liri), Lasconi Marius Cosmin (calciatore tesserato per la Società Polisportiva Fontana Liri), Carmassi Davide (calciatore tesserato per la Società Polisportiva Fontana Liri), Soscia Roberto (calciatore tesserato per la ASD Nuova Itri), Mallozzi Fabio (calciatore tesserato per la ASD Nuova Itri) e Masino Gennaro (calciatore tesserato per la ASD Nuova Itri), per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2 del CGS, per aver posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare Fontana Liri-Nuova Itri rispettivamente del 13.05.2012 (gara di campionato Regionale di Promozione, Girone D) e 27.05.2012 (gara di play-off), consentendo alla Società Nuova Itri di vincere la gara del 13.05.2012, al fine di determinare la griglia dei successivi play-off che sarebbero stati conseguentemente disputati tra le medesime Società il giorno 27.05.2012, consentendo altresì alla Società Fontana Liri, così come convenuto, di assicurarsi la successiva vittoria nell’incontro di play-off, come poi avvenuto, in danno della Società ASD Città di Pignataro, con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, del CGS; - il Sig. Auricchio Alessandro (calciatore tesserato per la ASD Nuova Itri) (i) per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2 del CGS, per aver posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare Fontana Liri-Nuova Itri rispettivamente del 13.05.2012 (gara di campionato Regionale di Promozione, Girone D) e 27.05.2012 (gara di play-off), consentendo alla Società Nuova Itri di vincere la gara del 13.05.2012, al fine di determinare la griglia dei successivi play-off che sarebbero stati conseguentemente disputati tra le medesime Società il giorno 27.05.2012, consentendo altresì alla Società Fontana Liri, così come convenuto, di assicurarsi la successiva vittoria nell’incontro di play-off, come poi avvenuto, in danno della Società ASD Città di Pignataro, con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, del CGS; (ii) nonché per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver cercato indebitamente di avere notizie dal calciatore Mallardi Andrea circa le dichiarazioni rese in sede di audizione avanti la Procura federale intimando allo stesso di tenerlo informato sulle successive attività di indagine della Procura federale; - il Sig. Mallardi Andrea (calciatore tesserato per la ASD Nuova Itri) per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7 comma 7, del CGS, per aver omesso di denunciare alla Procura federale della FIGC l’avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Fontana Liri-Nuova Itri del 13.05.2012; - il Sig. Evangelista Giuseppe (Presidente e Legale rappresentante p.t. della ASD Città di Pignataro) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver intrattenuto contatti telefonici con l’allenatore della Società Fontana Liri sig. Caldaroni Massimo, nella prossimità dello s volgimento della gara di campionato Fontana Liri-Nuova Itri del 13.05.2012, al fine di sincerarsi sull’effettivo impegno da parte della stessa Società Fontana Liri nell’incontro con la Nuova Itri, in quanto la propria squadra, ASD Città di Pignataro, era interessata alla possibile partecipazione alla gara spareggio per i play-off del campionato regionale dio Promozione Laziale, S.S. 2011-2012,; nonché per aver indotto i propri calciatori Giurini Francesco e Grillo Michele a telefonare all’allenatore della Società Fontana Liri nell’imminenza della gara con la Nuova Itri del 13.05.2012 al fine di conoscere l’effettivo impegno dei propri tesserati nell’ambito di tale gara di campionato; - i Sig.ri Giurini Francesco e Grillo Michele (calciatori tesserati per la ASD Città di Pignataro) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver intrattenuto contatti telefonici con l’allenatore della Società Fontana Liri sig. Caldaroni Massimo, nella prossimità dello svolgimento della gara di campionato Fontana Liri-Nuova Itri del 13.05.2012, al fine di sincerarsi sull’effettivo impegno da parte della stessa Società Fontana Liri nell’incontro con la Nuova Itri, in quanto la propria squadra, ASD Città di Pignataro, era interessata alla possibile partecipazione alla gara spareggio per i play-off del campionato regionale dio Promozione Laziale, S.S. 2011-2012; - il Sig. Picano Angelo (Presidente e Legale rappresentante p.t. della ASD Nuova Itri) per la violazione dell’art. 1, comma 1 e 3, del CGS, per non essersi presentato avanti gli Organi di Giustizia Sportiva ancorché ritualmente convocato; - la Società Polisportiva Fontana Liri per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati; - la Società ASD Nuova Itri per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, con riferimento ai fatti imputabili al suo Presidente e Legale rappresentante p.t., nonché ai propri tesserati; - la Società ASD Città di Pignataro, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, con riferimento ai fatti imputabili al suo Presidente e Legale rappresentante p.t., nonché ai propri tesserati; - la Società ASD Città di Minturnomarina, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, con riferimento ai fatti imputabili al proprio tesserato Conte Rolando. 2. - Nel corso del procedimento di primo grado veniva: - stralciata – con restituzione degli atti alla Procura federale – la posizione del calciatore Lasconi Marius Cosmin, previa declaratoria di nullità della notifica dell’atto di deferimento; - accolta – in quanto ritenute congrue le sanzioni patteggiate – la istanza di applicazione della sanzione su richiesta della parti ai sensi dell’art. 23 CGS avanzata, rispettivamente, dai sig.ri Mallardi Andrea e Grillo Michele, nonché dalla Società ASD Città di Minturnomarina; - accolta l’istanza, ex art. 41, comma 7, del CGS, formulata dalla Società ASD Città di Pignataro. 3. - Con decisione del 17.05.2013 (C.U. N. 230/LND) la Commissione disciplinare territoriale ha: - dichiarato la nullità del deferimento a carico del calciatore Lasconi Marius Cosmin; - applicato ai calciatori Grillo e Mallardi e alla Società Minturnomarina le sanzioni concordate ai sensi dell’art. 23 CGS, rispettivamente, della squalifica per giorni 53 (Grillo), della squalifica per mesi 2 e giorni 20 (Mallardi) e l’ammenda di Euro 1.400,00 (Minturnomarina); - ritenuto il tesserato Auricchio responsabile della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7, comma 7, CGS, così derubricando l’originaria incolpazione di cui al deferimento, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS come contestata nell’atto di deferimento, irrogando allo stesso la sanzione della squalifica per mesi 8; - i tesserati Soscia, Mallozzi e Masino responsabili della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7, comma 7, CGS, così derubricando l’originaria incolpazione di cui al deferimento, irrogando agli stessi la squalifica di mesi 6 ciascuno; - ritenuto responsabili delle violazioni a essi rispettivamente iscritte: ● l’allenatore Calderoni, il calciatore Carmassi e la Società Fontana Liri, irrogando loro, rispettivamente, le sanzioni della squalifica per anni 5 al Calderoni e per anni 3 al Carmassi, nonché l’esclusione dei play-off per la stagione in corso oltre all’ammenda di € 8.000,00 a carico del Fontana Liri; ● il Presidente Evangelista, il calciatore Giurini e l’ASD Città di Pignataro irrogando loro, rispettivamente, le sanzioni dell’inibizione per mesi 1 a carico dell’Evangelista, la squalifica per mesi 1 a carico del Giurini e l’ammenda di € 300,00 a carico della Società ASD Città di Pignataro; ● il Legale rappresentante p.t. della Nuova Itri, Sig. Picano, irrogando a esso la sanzione della inibizione per mesi tre; ● la Società Nuova Itri, irrogando a essa la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00. B. - I gravami proposti avverso la decisione della CDT e l’odierno procedimento Avverso la predetta decisione hanno proposto reclamo: - l’allenatore Massimo Caldaroni e il calciatore Davide Carmassi, richiedendo l’annullamento della decisione di primo grado e il conseguente proscioglimento, ovvero, in subordine, l’applicazione – previa derubricazione del capo di incolpazione – della sanzione minima, o, comunque, la riduzione di quella irrogata; - i calciatori Roberto Soscia, Fabio Mallozzi, Gennaro Masino e Alessandro Auricchio, richiedendo l’annullamento della decisione di primo grado e il conseguente proscioglimento dai capi di incolpazione contestati; - il calciatore Francesco Giurini, richiedendo, in via preliminare, la rinnovazione della fase dibattimentale di primo grado; in via principale di merito l’annullamento della decisione di primo grado e il conseguente proscioglimento dal capo di incolpazione contestato; in via gradata la riduzione della sanzione inflitta in primo grado; - la Società Polisportiva Fontana Liri, richiedendo l’annullamento della decisione di primo grado e il conseguente proscioglimento dal capo di incolpazione contestato, ovvero, in subordine, l’applicazione – previa derubricazione del capo di incolpazione – della sanzione minima, o, comunque, la riduzione di quella irrogata; - la Società ASD Nuova Itri, che ha chiesto l’annullamento della decisione di primo grado e il conseguente proscioglimento dal capo di incolpazione contestato; - la Procura federale, limitatamente ai capi della decisione riguardanti la posizione dei calciatori Alessandro Auricchio, Roberto Soscia, Fabio Mallozzi e Gennaro Masino, nonché – in funzione necessariamente consequenziale – della Società di appartenenza, ASD Nuova Itri, per responsabilità oggettiva, richiedendo la riforma della decisione impugnata nella parte in cui ha disposto la derubricazione dei capi di incolpazione di cui all’atto di deferimento, e, per l’effetto, la condanna dei tesserati e della Società per le violazioni, e nella misura, così come richiesti in primo grado. L’ASD Città di Pignataro ha – in prosecuzione dell’intervento spiegato in primo grado – depositato memoria, chiedendo la conferma della decisione per la parte relativa alla condanna della Società Fontana Liri, e la riforma della stessa – nei termini di cui all’appello della Procura federale – per il capo riguardante la Società ASD Nuova Itri. Alla riunione odierna sono comparsi gli appellanti assistiti dai loro difensori e il rappresentante della Procura federale. La Procura e gli assistenti delle parti hanno ampiamente illustrato le proprie ragioni, svolto reciproche repliche, e concluso per l’accoglimento delle rispettive richieste. Il Presidente della ASD Nuova Itri Vincenzo Ialongo ha reso, inoltre, spontanee dichiarazioni. Motivi della decisione I. - Premesse La vicenda di cui è procedimento scaturisce e si sviluppa all’interno di un contesto sportivo, agonistico e ambientale astrattamente in grado sia di indurre e agevolare comportamenti effettivamente indebiti e illeciti, che di dar luogo a fatti e rapporti idonei a creare e alimentare la diffusa convinzione, o, comunque, il sospetto di tali inappropriati comportamenti, anche in assenza dei medesimi. A costituire oggetto di questo processo sono, infatti, i fatti e le condotte “circostanti” la gara che vedeva contrapposte la ASD Fontana Liri (“Fontana Liri”) - già aritmeticamente qualificata per la fase dei play-off – e la ASD Nuova Itri (“Nuova Itri”) che avrebbe raggiunto il medesimo obiettivo conseguendo la vittoria nella gara medesima; su tale gara, poi, incombeva anche la naturale e preoccupata attenzione della ASD Città di Pignataro (“Pignataro”) che mirava, anch’essa, a conseguire l’accesso alla fase dei play-off, e che, a tal fine, aveva interesse che a vincere la gara in questione fosse, invece, la “disinteressata” Fontana Liri. Questo obiettivo intreccio si verifica, inoltre, in un “milieu” affatto particolare, composto da soggetti - dirigenti, tecnici e calciatori - che si conoscono e si frequentano da anni, abitano a pochi km di distanza gli uni dagli altri, hanno spesso militato a rotazione nelle varie compagini di zona, e sono legati talvolta da vincoli di amicizia, talaltra da consolidate o occasionali rivalità. A ciò si aggiunge la generale attitudine – diffusa, invero, non solo del mondo del calcio – a perseguire il risultato attraverso percorsi diversi da quelli stabiliti dalle regole, ricorrendo a strategie, accordi e comportamenti fondati sulla ricerca, e sulla artificiale creazione di comuni interessi, che risulta talmente radicata nel costume da essere percepita come sostanzialmente consentita, e, comunque, “normale”, e da indurre a ritenere che ogni risultato non previsto, o anche solo vittorioso, sia sempre la conseguenza di interventi e di variabili straordinarie, e non di meccanismi e accadimenti legittimi e naturali, anche se casuali o fortunosi. In presenza di un contesto così particolare, è apparso necessario svolgere un esame particolarmente attento e rigoroso delle risultanze probatorie al fine di discernere fatti e rapporti sorretti da riscontri logici, documentali e testimoniali, da ogni altra circostanza che – vuoi per la illogicità di quanto da essa rappresentato, vuoi per le contraddizioni intrinseche o estrinseche delle relative risultanze, vuoi per la “non terzietà” di talune narrazioni – non risulti supportato da piena attendibilità. Questa Commissione, ha, all’uopo, proceduto, nell’ordine a (i) esaminare la plausibilità logica – in astratto - degli illeciti contestati, (ii) verificare gli elementi indiziari scaturenti dallo svolgimento della gara; (iii) valutare le altre risultanze probatorie che dovrebbero costituire il necessario riscontro della unica testimonianza resa a carico degli incolpati degli illeciti, (iv) concludere, infine, con un esame approfondito e circostanziato dei contenuti di quest’ultima e della relativa conseguente attendibilità. II. Implausibilità logica del contenuto degli illeciti contestati 1. - Il deferimento della Procura e la decisione impugnata hanno – pur senza formalmente specificarlo - ravvisato due illeciti, temporalmente successivi: la proposizione di una sorta di accordo di “scambio” del risultato di due gare; la volontaria alterazione dello svolgimento e del risultato della prima gara, compiuta unilateralmente dai tesserati del Fontana Liri in favore della Nuova Itri, che pur aveva rifiutato lo scambio. Entrambi tali illeciti, tuttavia, evidenziano ragioni e contenuti che difettano di effettiva plausibilità logica, con ogni conseguenza in ordine alla sostanziale esclusione – almeno, appunto, sotto questo profilo logico - che essi possano essere stati, ragionevolmente, concordati e/o commessi. 2. - Quanto all’accordo di “scambio” - che la decisione reclamata ritiene proposto dal Fontana Liri alla Nuova Itri, e da quest’ultima rifiutato - devesi osservare come proporre a una squadra di concederle la vittoria nella gara che le consentirebbe il quasi certo ingresso nella fase dei play-off, onde ricevere in cambio la vittoria nella prima gara dei medesimi play-off non ha alcun senso logico. La contropartita richiesta – sconfitta nella gara dei play-off – è, infatti, idonea a vanificare del tutto il contenuto e gli effetti del risultato ottenibile attraverso il certo conseguimento della vittoria indebitamente offerta, e, dunque, ad azzerare del tutto l’utilità del preteso patto di scambio. A ben vedere, insomma, la Nuova Itri, con questo accordo, avrebbe comunque rinunciato a ogni obiettivo di promozione, mentre – in difetto del medesimo – avrebbe conservato tutte le proprie possibilità di (i) accedere, comunque, alla fase del play-off, vincendo effettivamente sul campo la gara con il Fontana Liri (evento tutt’altro da escludere, anche in considerazione della naturale diversità dell’impegno agonistico delle due squadre: l’una già aritmeticamente qualificata alla fase successiva, e, dunque, ragionevolmente intenzionata a risparmiare le forze; l’altra chiamata a disputare la gara che le avrebbe consentito l’ingresso ai play-off); (ii) conseguire, quindi, l’obiettivo della promozione, prevalendo sul Fontana Liri, anche in quest’ultima fase (evento, anch’esso, tutt’altro che impossibile, trattandosi di squadre della medesima categoria e di gare “secche”). Ove, dunque, fosse da escludere – come sembra, considerato anche che circostanze di tal genere non sono state rappresentate da alcuno – che la Nuova Itri e/o i suoi tesserati potessero ricevere un qualche significativo vantaggio dal conseguimento del terzo posto, di per sé considerato, ogni accordo volto a ottenere solo quest’ultimo, a fronte della rinunzia alla possibilità di conseguirlo con le sole proprie forze sportive per poi partecipare liberamente alla fase dei play-off è da ritenersi, ancor prima che inaccettabile, logicamente improponibile. Si tratterebbe, in buona sostanza, di una sorta di “accordo impossibile” - in quanto privo di “causa”, e, cioè, privo, per una delle parti, di effettivo interesse e utilità – e, dunque, di un accordo che è difficile credere che sia stato, di fatto e in concreto, effettivamente proposto. Invero - sul piano della indagine logica dei fatti - la odierna decisione si differenzia da quella della Commissione Territoriale unicamente per questa considerazione finale: anche la decisione impugnata, infatti, ha colto la obiettiva inaccettabilità della proposta di accordo in esame, ma da essa ha fatto discendere unicamente la prova logica del suo rifiuto, e non anche similare prova, o quantomeno indizio, del fatto che una simile proposta non sarebbe mai stata, invero, nemmeno avanzata. 3. - La considerazione che precede consente, già di per sé, di ritenere logicamente insussistente anche la porzione di illecito che avrebbe fatto seguito al preteso tentativo (fallito) di raggiungere l’accordo “impossibile”: la volontaria alterazione del risultato della gara, perpetrata pur in difetto di ogni accordo con il beneficiario di tale alterazione. Una volta esclusa la logicità dell’accordo che si pretende proposto, e, dunque, revocatane in dubbio la stessa effettiva proposizione, le medesime valutazioni investono necessariamente anche la seconda parte dell’illecito contestato – la “unilaterale” alterazione del risultato della gara – in quanto essa farebbe seguito, e, in qualche modo, trarrebbe anche origine (almeno secondo la ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado) dal previo intervento della proposta di “accordo impossibile”, e dalla successiva decisione dei giocatori del Fontana Liri di comunque spontaneamente adempiere, nonostante la mancata accettazione dell’accordo da parte della Nuova Itri, all’obbligo in esso previsto a carico del Fontana Liri. Anche poi a voler – per ipotesi concessiva - considerare logica, e, comunque, di fatto intervenuta la proposta di accordo in questione, è evidente che il pacifico mancato raggiungimento del medesimo renderebbe, in ogni caso inspiegabile e poco credibile la spontanea alterazione, a proprio danno, di un risultato oggetto di un accordo mai raggiunto. Non sorretta da effettiva prova, e, comunque, non convincente – a prescindere dalla risoluzione della questione giuridica connessa con questa particolare forma di illecito “unilaterale”, in formale danno di chi lo commette – appare, in particolare, la circostanza, valorizzata dalla decisione impugnata, giusta la quale il Fontana Liri avrebbe volontariamente “consegnato” la vittoria alla Nuova Itri al solo fine di incontrare quest’ultima, e non il Pignataro, nella fase dei play-off. Devesi rammentare che si trattava di due squadre che – risultando appaiate in classifica al termine del campionato - non potevano certo esprimere valori tecnici e agonistici così dissimili da giustificare comportamenti di questo tipo. Poco credibili risultano, sul punto - e come meglio vedremo in appresso (v. infra par. IV) - le affermazioni di contenuto opposto attribuite ai tesserati del Fontana Liri dai tesserati del Pignataro, considerato anche che si tratta di affermazioni generiche, estemporanee, e probabilmente parzialmente “interpretate” da chi le ha indotte e raccolte. III. - Regolarità nella disputa in campo della gara La stessa Commissione territoriale ha osservato come “l’andamento della gara, pur se emergono indizi atti a corroborare l’ipotesi accusatoria, non è sufficiente ad avvalorare la tesi della volontarietà del comportamento del tecnico e dei giocatori del Fontana Liri”. A tale corretta osservazione, sembra potersi aggiungere che si trattava di una gara nella quale l’obiettivo squilibrio, sul piano dell’interesse per il risultato, tra le due squadre ben poteva – specialmente nelle fasi finali - produrre un impegno agonistico del tutto diverso, con conseguente ribaltamento delle situazioni del campo e del conseguente risultato, e come – al di là delle, peraltro non conclusive, rivelazioni tardive del Mallardi, di cui diremo in appresso - non sia stato acquisito alcun altro elemento idoneo a provare la esecuzione di un volontario illecito. Né vi è, comunque, riscontro in ordine all’insolito colloquio che si sarebbe svolto, a bordo campo, tra l’allenatore Caldaroni e i propri giocatori all’esito del vantaggio del Pignataro nella gara “collegata” (lo stesso Mallardi, infatti, ha dichiarato di non averlo notato). L’unico elemento cui può annettersi una qualche valenza indiziaria resta, invero, il fallo di mano volontariamente commesso dal calciatore Lasconi. A questo specifico riguardo, devesi anzitutto precisare come l’intento di farsi deliberatamente ammonire, onde “scaricare” le precedenti ammonizioni (ammesso dal Lasconi, anche se con motivazione – squalifica/riposo in vista dei play-off – abbastanza diversa, e ricorrente anche in altre testimonianze dalle quali, peraltro, emerge anche una curiosa non conoscenza del contenuto della norma in appresso illustrato) appare motivata da una cautela persino eccessiva: l’art. 19 CGS, infatti, prevede che, in fase di play-off, si azzerino le ammonizioni irrogate nel corso delle gare di campionato. Nella specie, insomma, la volontaria ricerca dell’ammonizione sembra poter rispondere unicamente all’esigenza, per i diffidati, di non rischiare, in caso di ammonizione nella successiva ultima gara di campionato, di incorrere in una squalifica da scontare proprio nella fase dei play-off. Precisato quanto precede in ordine alla effettiva fondatezza delle ragioni dedotte dal Lasconi e dalla difesa degli altri incolpati a giustificazione di questa condotta, devesi, d‘altra parte, osservare come la modalità del fallo di mano volontario sia quella abitualmente utilizzata dai calciatori alla dolosa “ricerca” della semplice ammonizione (al fine di non rischiare di dover compiere comportamenti che si prestano anche a più gravi interpretazioni: fallo di gioco, proteste etc. etc.), e come - approssimandosi oramai la fine della gara, e non essendovi alcun interesse per il risultato - è anche ragionevole ritenere che il calciatore abbia inteso mettere a frutto la prima occasione utile per commettere un inequivoco fallo di mano, senza curarsi troppo della posizione in cui si trovava, ovvero in area di rigore. In conclusione, dunque, dalla gara non emergono certo elementi che ne corroborino uno svolgimento agonisticamente ineccepibile e intenso fino al termine, ma nemmeno indizi concordanti di una volontaria alterazione del suo svolgimento, e del conseguente risultato. IV. - Le testimonianze indiziarie e indirette 1.- Venendo ora alle altre componenti testimoniali – diverse dalla testimonianza resa dal calciatore Mallardi (Nuova Itri) - devesi osservare come le stesse risultino, sotto più profili, inidonee non solo a supportare la effettiva commissione di un illecito, ma anche solo a fornire parziale riscontro alla narrazione del medesimo offerta dalla richiamata testimonianza del Mallardi . Si tratta, infatti, di testimonianze (i) sostanzialmente indirette, in quanto relative non già direttamente ai fatti dell’illecito, ma ad altre dichiarazioni, (ii) poco conclusive nei contenuti, (iii) rese nell’ambito di colloqui spesso scherzosi, (iv) e in un contesto di rapporti e di fatti che appaiono riferiti in modo non disinteressato dal presidente del Pignataro e dai suoi tesserati (Grillo e Giurini) obiettivamente portatori di un evidente e rilevante interesse a che fosse accertata una fattispecie di illecito in danno delle due squadre direttamente concorrenti con il Pignataro. Sorprende, inoltre, e, dunque, pesa sull’attendibilità delle testimonianze rese dai calciatori del Pignataro Grillo e Giurini, la curiosa simmetria che i richiamati tesserati provocano tra l’illecito di cui è procedimento, e quello, assai simile – proposta di impegno a conseguire la vittoria contro la Nuova Itri, a fronte dell’impegno del Pignataro di far vincere il Fontana Liri nella gara che si sarebbe svolta nella fase dei play-off – che essi ascrivono all’allenatore Caldaroni, pur facendo ben attenzione a precisare che le relative proposte non mancavano di toni scherzosi. Invero la proposta di un tale accordo appare implausibile per le stesse ragioni - più sopra esaminate in ordine all’accordo pretesamente proposto alla Nuova Itri, oggetto di questo procedimento - che risiedono nella obiettiva non convenienza, anche per il Pignataro, di accettare una proposta di accordo che le avrebbe imposto di soccombere nella eventuale fase dei play-off per accontentarsi del formale terzo posto. Pacifica tale Implausibilità, è, dunque, legittimo il dubbio che i tesserati del Pignataro abbiano, se pur con prudenza, riferito di una analoga proposta avanzata dall’allenatore Calderoni, probabilmente provocata e orientata nell’ambito di discorsi semiseri in ordine a ogni ipotesi di coincidenza e interessi di reciproca convenienza. In conclusione la sostanziale impossibilità logica della proposta di cui si è detto, la singolarità della simmetria così creata, i contrari interessi di cui erano portatori i calciatori del Pignataro, e, infine, le conseguenti perplessità in ordine alla effettiva credibilità delle dichiarazioni probabilmente influenzate minano in radice la credibilità di queste testimonianze. V. - La testimonianza del calciatore Mallardi 1. - La testimonianza resa - nelle due successive audizioni del 04.06.12 e del 16.06.2012 - dal calciatore Mallardi evidenzia numerosi elementi che ne revocano in dubbio, in radice, la credibilità. 1.1. - Già le circostanze che hanno condotto alla seconda audizione appaiono quantomeno insolite. Il Mallardi, infatti, riferisce che – proprio mentre erano in corso le audizioni della Procura federale - egli aveva raggiunto in spiaggia il suo amico Reale, calciatore del Pignataro, e che, in quella occasione, avrebbe ricevuto una telefonata del calciatore Auricchio (Nuova Itri) motivata non già dall’inchiesta in corso - che li vedeva tutti coinvolti - ma dalla necessità - evidentemente urgente da dovervi provvedere in spiaggia - di consegnare taluni disegni relativi a opere di arredamento curate dall’Auricchio per conto del Mallardi. I tre si sarebbero, dunque, incontrati solo fortuitamente; tuttavia la conversazione si sarebbe poi indirizzata allo sviluppo dell’inchiesta in corso, ma, almeno a stare a quanto riferito dallo stesso Mallardi, limitatamente ai contenuti degli interrogatori, e non già ai fatti avvenuti o altre circostanze di più incisivo rilievo. Diverso, però, risulta il referto dell’incontro che il Reale avrebbe subito offerto al proprio Presidente Evangelista - il cui successivo e immediato esposto ha provocato la convocazione del Reale e del Mallardi - il quale ultimo non ha nemmeno atteso di essere convocato per presentarsi spontaneamente il giorno dopo l’audizione del Reale (l’Auricchio, invece - la cui escussione circostanziata avrebbe forse consentito di raccogliere qualche ulteriore elemento anche in ordine alla effettiva casualità dell’incontro - non è stato, invece, mai ascoltato sul punto). L’incontro tra i tre tesserati, e la conversazione che poi ha originato - attraverso l’esposto del Presidente Evangelista - la seconda audizione del Mallardi, di contenuto ben diverso dalla prima e assai più grave – appaiono, invero, tutt’altro che casuali, come riferito dallo stesso Mallardi, ma strumentali proprio alla creazione di un’occasione volta alla raccolta di eventuali ammissioni (da parte dell’Auricchio), e, comunque, a giustificare l’acquisizione di tale seconda audizione “in rettifica”. 1.2. - La assoluta contraddizione tra i contenuti della prima audizione - nella quale il Mallardi ha unicamente riferito la “percezione” di un “calo di tensione” nella squadra avversaria, e, al tempo stesso, escluso di avere acquisito conoscenza, anche solo indiretta, della esistenza di eventuali intenzioni dei giocatori del Fontana Liri di concordare l’andamento della gara - e quella della seconda audizione, nella quale, invece, smentendo se stesso, egli dà espresso conto di un “capannello” di propri compagni di squadra che discutevano in ordine alla illecita offerta ricevuta dal Fontana Liri, rende generalmente meno attendibile il Mallardi il quale – almeno in una delle due occasioni – ha per certo riferito il falso. Né, onde far prevalere la seconda testimonianza rispetto alla prima, si può contare (come talvolta accade) in una autoincolpazione che – consideratene le conseguenze - avrebbe reso più credibile la chiamata di correo. Il Mallardi, anzi, come vedremo, costruisce la propria deposizione proprio in modo tale da (tentare di) evitare la propria incolpazione per omessa denuncia (anche se le cautele all’uopo adottate non sono risultate sufficienti). Né – sempre a far prevalere la credibilità della seconda versione – può concorrere la circostanza di una previa contestazione di specifici e comprovati fatti nuovi – per solito generalmente idoneo a persuadere il testimone reticente a maggiori ammissioni – atteso che nessun rilievo risulta avanzato, in quella sede alla veridicità e completezza della prima audizione In realtà, in sede di seconda audizione, il Mallardi - presentatosi spontaneamente - lascia in secondo piano il contenuto dell’insolito colloquio balneare - che costituiva il motivo della seconda convocazione - per procedere, invece, senza alcuna specifica contestazione, a sovvertire radicalmente quanto testimoniato solo quindici giorni prima. 1.3. - A minare la testimonianza del Mallardi intervengono, poi, taluni specifici contenuti della sua audizione. Il calciatore precisa, ad esempio, di essere tornato a giocare in promozione, dopo un’assenza di quindici anni, e sottolinea la propria decennale esperienza in campo. La prima circostanza risulta assolutamente inveritiera considerato che il Mallardi - come risulta dagli atti – aveva, all’epoca dei fatti, poco più di 23 anni; la seconda quantomeno opinabile, a meno che il Mallardi intendesse annoverare tra le esperienze anche quelle maturate nei campionati degli allievi. Le modalità con le quali narra di aver preso conoscenza della indebita offerta avanzata dal Fontana Liri e rigettata, all’esito di una breve discussione - dai propri compagni di squadra appaiono, invero, poco attendibili, quantomeno perché apparentemente costruite proprio per evitare di essere personalmente coinvolto nella vicenda (e, quindi, nell’addebito di omessa denuncia) e di fornire dettagli maggiori. Mallardi infatti – che, nella prima audizione, aveva dichiarato di non aver visto o parlato con nessuno, avendo subito lasciato gli spogliatori per recarsi in campo per il riscaldamento – non muta impostazione sostanziale nemmeno nella seconda audizione, assumendo, però, questa volta, di aver lasciato lo spogliatoio per una urgente necessità fisiologica, e di avervi fatto ritorno solo allorché “capannello” dei propri compagni si accingeva a rigettare la indebita richiesta del Fontana Liri. In questo modo, insomma, il Mallardi sembra aver disegnato una situazione giusta la quale egli non avrebbe partecipato nemmeno all’attività propedeutiche dell’eventuale accordo illecito, e, cioè alla ricezione della indebita proposta, e alla relativa iniziale discussione, così da poter mantenere ferma la notizia del fatto, senza però fornirne alcuna specifica informazione di dettaglio, nemmeno in ordine all’identità dei proponenti, che lo avrebbe messo in difficoltà nei confronti di altri calciatori, e, comunque, consolidato la originaria omissione dell’ obbligo di denunzia. Anche questa circostanza – soprattutto con riferimento alla dedotta non conoscenza dei latori materiali della pretesa proposta di illecito, la cui identità costituiva un elemento fondamentale della medesima, anche ai fini della sua credibilità, e che, raramente, in simili circostanze, può, di fatto, restare ignota (arduo ritenere di non averne avuto notizia nemmeno dopo) - appare davvero poco plausibile. 1.4. - Poco convincente risulta, inoltre, in via generale, la circostanza che l’eventuale accordo sia stato proposto e discusso in campo, nell’imminenza dell’inizio della gara. E’ difficile, infatti, dar credito alla circostanza che tecnici e calciatori – che, come ricordato in premessa, si conoscono e si frequentano da anni - non ritengano e non siano in grado di organizzare – al fine di concordare e mettere a punto un illecito disegno – circostanze più cautelative e tempestive. 1.5. - Infine, la stessa precisazione relativa alla natura insolita del fallo di mano compiuto dal calciatore Lasconi desta qualche autonoma perplessità: Mallardi, infatti, dichiara di aver battuto “malissimo” la punizione, così rendendo apparentemente incomprensibile, e, dunque, sospetto il volontario fallo di mano commesso dal calciatore avversario. Gli è, però, che la sanzione della espulsione diretta a esso inflitta dall’arbitro deve far ritenere come – almeno ad avviso del direttore di gara - il fallo di mano abbia interrotto una “chiara azione da rete”, e, dunque, poco attendibile la narrazione del Mallardi anche con riferimento alla qualità balistica, e, dunque, alla innocuità del proprio calcio di punizione. VI. - Conclusioni 1. - Da quanto precede emerge come - già sul piano logico – il tentativo di illecito accertato dalla Commissione di I grado avrebbe avuto a oggetto un “accordo impossibile”: inaccettabile per chi riceveva la proposta, e, quindi, e ancor prima, logicamente improponibile. Altrettanto illogica, e, conseguentemente, implausibile appare – in difetto dell’”accordo impossibile” di cui sopra - la spontanea alterazione del risultato, a proprio danno, da parte dei tesserati del Fontana Liri. L’andamento della gara, inoltre, risulta sostanzialmente regolare. Le testimonianze indirette rese dagli altri testi, peraltro portatori di interessi contrapposti, sono prive di contenuto effettivamente conclusivo, e conseguono a iniziative e attività non prive di contenuti e finalità evidentemente provocatori, che ne minano l’attendibilità. La testimonianza del Mallardi, è - sotto più profili, intrinseci ed estrinseci - poco attendibile e contraddittoria. Ne consegue che – considerato anche quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva in ordine alla necessità che l’accertamento di un illecito sia supportato “da un grado di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire la ragionevolezza certezza…” (T.N.A.S. Signori 16.04.2012; CDN 06.08.2010 De Vecchis) - non risultano commessi in questa vicenda né un tentativo di illecito – che costituisce di per sé, e a ogni effetto, illecito - né un illecito consumato, né altri comportamenti indebiti di rilevanza disciplinare. Tutti gli appellanti condannati dalla Commissione di primo grado a titolo di illecito – o per titoli (omessa denuncia; responsabilità oggettiva) a essi comunque connessi - devono essere prosciolti. 2. - Per quanto concerne le altre posizioni oggetto di condanna ex art. 1 CGS, devesi osservare come i rispettivi comportamenti – per quanto non del tutto opportuni – non superino la soglia della punibilità. In particolare, per quanto riguarda l’Evangelista e il Giurini, e, quindi, il Pignataro devesi osservare come i contatti contestati con i tesserati di un’altra Società non avvennero nell’imminenza di un confronto diretto sul campo, ma con riferimento ad altra gara rispetto alla quale – per i motivi di cui si è detto in premessa – era anche comprensibile la preoccupazione circa il ridotto impegno agonistico di una squadra che aveva già conseguito l’obiettivo play-off, e non particolarmente censurabile l’intento di raccomandare un comportamento di assoluta lealtà sportiva e ricevere conseguenti rassicurazioni. Per quanto concerne l’Auricchio – a prescindere da ogni considerazione in ordine alla effettiva punibilità di chi, non avendo comunque commesso attività illecite ed essendo chiamato unicamente a rendere testimonianza, scambia, con altri tesserati, altrettanto insuscettibili di censura disciplinare, notizie in ordine al contenuto dei rispettivi interrogatori - non risulta sufficientemente provato che lo stesso abbia richiesto notizie dell’andamento degli interrogatori. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale: respinge il ricorso proposto dalla Procura federale. Accoglie tutti i ricorsi proposti dalle altre parti e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Nulla per le tasse non versate dalle Società. Dispone restituirsi le tasse versate.
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