F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 20 Giugno 2013 (185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 3649/1403pf09-10 SP/blp dell’11.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 20 Giugno 2013
(185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 3649/1403pf09-10 SP/blp dell’11.12.2012).
Con atto del 14 dicembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare, tra gli altri, a) il Sig. Massimo Cellino, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cagliari Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed avere corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 gennaio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Alessandro Budel, così peraltro retribuendo l’agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’agente ancora in essere per il compenso pattuito nonché per avere stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la predetta Commissione; b) la Società Cagliari Calcio Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino. All’udienza del 18 marzo 2013 il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa hanno presentato istanza di stralcio delle loro posizioni dal procedimento, ovvero di rinvio, attesa la persistenza di misura restrittiva della libertà personale del predetto Cellino; ottenuto il rinvio, successivamente, all’udienza del 15 aprile 2013, la disamina della loro posizione è stata nuovamente rinviata al 9 maggio 2013, mentre sono state definite le posizioni degli altri deferiti. Prima dell’udienza del 9 maggio 2013 la Società Cagliari Calcio Spa, anche nell’interesse del Sig. Massimo Cellino, ha reiterato con apposita istanza la richiesta di rinvio del giudizio deducendo l’impossibilità del legale rappresentante della Società sarda ad incontrare il proprio difensore e, conseguentemente, ad esercitare appieno il diritto di difesa, con conseguenze anche sulla difesa della Società istante. La Commissione Disciplinare ha ritenuto di dover rigettare la richiesta di cui sopra, atteso che l’istanza non era corredata dalla copia del provvedimento restrittivo del Giudice penale attestante la persistente impossibilità del Sig. Massimo Cellino ad incontrare altri soggetti al di fuori degli stretti parenti e dei suoi difensori nel giudizio penale; peraltro non era dato accertare la circostanza per cui il Sig. Massimo Cellino avesse presentato al Giudice penale una istanza per ottenere l’autorizzazione a partecipare al procedimento disciplinare. All’udienza del 9 maggio 2013 la Procura federale, dopo essersi opposta all’istanza di rinvio di cui sopra ha chiesto l’irrogazione per il Sig. Massimo Cellino di mesi 2 (due) di inibizione e per la Società Cagliari Calcio Spa di euro 15.000,00 (quindicimila) di ammenda. La Commissione disciplinare, pronunciandosi nel merito del deferimento, ha accolto le richieste formulate dalla Procura federale, con conseguente applicazione delle sanzioni come richieste. Avverso la delibera della Commissione disciplinare di cui al C.U. n. 87 del 10 maggio 2013 ha proposto ricorso la Società Cagliari Calcio Spa. Detto ricorso, con C.U. n. 286 del 4 giugno 2013, è stato accolto dalla Corte di Giustizia Federale la quale ha annullato la delibera impugnata ed ha rinviato glia atti alla Commissione disciplinare per l’esame del merito. Nei termini consentiti dalla normativa nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23
CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Massimo Cellino, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); pena base per la Società Cagliari Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di giorni 25 (venticinque) per il Sig. Massimo Cellino, che ad oggi tenendo conto del periodo di presofferto, é da considerarsi totalmente scontata;
- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Cagliari Calcio Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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