F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 20 Giugno 2013 (396) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota n. 7725/1020 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013). (397) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota n. 7726/1021 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 20 Giugno 2013 (396) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota n. 7725/1020 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013). (397) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota n. 7726/1021 pf12-13 SP/blp del 27.5.2013). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione, nei confronti di Francesco Vinella della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, per la Società AS Bari Spa; osserva 1. Riunione dei deferimenti In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 397 del 2013 al presente deferimento n. 396 del 2013 per connessione soggettiva ed oggettiva. 2. Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco Vinella, Amministratore Unico e Legale rappresentante della AS Bari Spa (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Bari”) e la Società, per rispondere, rispettivamente: - Il Sig. Francesco Vinella, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafi VI) e VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. 3. Motivazione 3.1. Preliminarmente, va respinta l’istanza di differimento della riunione odierna, avanzata dal Sig. Vinella, perché non documentata, anche in considerazione dell’opposizione del rappresentante della Procura federale. 3.2. Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dal Report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, allegato alla nota Co.Vi.So.C. del 10 maggio 2013, da cui risulta che la Società non ha provveduto, entro il termine del 16 aprile 2013, al pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013. 3.3. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richiesta dalla Procura. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge al Sig. Francesco Vinella l’inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla AS Bari Spa la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella Stagione sportiva 2013/14.
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