F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (260) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ALTIERI (all’epoca dei fatti Amministratore di fatto della Soc. SSD Fortis Trani Srl), ANTONIO FLORA (già Amministratore della Soc. SSD Fortis Trani Srl), PASQUALE ABRUZZESE (Presidente della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 5450/587pf11-12/AM/ma del 7.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (260) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ALTIERI (all’epoca dei fatti Amministratore di fatto della Soc. SSD Fortis Trani Srl), ANTONIO FLORA (già Amministratore della Soc. SSD Fortis Trani Srl), PASQUALE ABRUZZESE (Presidente della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 5450/587pf11-12/AM/ma del 7.3.2013). L’art. 94 ter comma 2 NOIF prevede che gli accordi economici sottoscritti da calciatori e calciatrici tesserati con società partecipanti a campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (comma 1 stesso articolo) devono essere depositati a cura della società presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda – aggiunge la norma – il deposito può essere effettuato dal calciatore stesso entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso che qui interessa, la Procura Federale, attivata da una nota datata 30 settembre 2011 e sottoscritta dai calciatori Cilli Daniele, Divincenzo Damiano, Lorito Savino e Rizzi Ruggiero, in forza alla Società SSD Fortis Trani Srl partecipante al Campionato Interregionale, con la quale si denunciava che detta Società non aveva depositato gli accordi economici di rispettiva competenza dei calciatori, che si erano accorti di ciò in quanto la Società si era rifiutata di erogare i rimborsi spese che erano stati pattuiti ed inseriti in ogni singolo accordo, con conseguente impossibilità di adire la Commissione Accordi Economici a causa della mancanza dei suddetti depositi, esperite le consequenziali indagini ed accertati i fatti, con atto datato 7 marzo 2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Alberto Altieri, amministratore di fatto della Società SSD Fortis Trani srl, il sig. Antonio Flora, già amministratore della stessa Società, il sig. Pasquale Abruzzese presidente della Società, nonché la stessa Società SSD Fortis Trani Srl, per rispondere della violazione il primo degli artt. 94 ter e 37 commi 1 NOIF, il secondo degli artt. 94 ter NOIF e 1 comma 3 CGS, il terzo dell’art. 1 comma 3 CGS, la Società ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto addebitato ai predetti. Il deferimento del sig. Abruzzese Pasquale era determinato per non aver egli risposto al pari del sig. Antonio Flora, alla convocazione della Procura Federale senza addurre validi motivi d’impedimento; il deferimento del sig. Altieri Alberto era motivato anche per non aver comunicato alla Lega di appartenenza la sua qualifica di socio unico ed amministratore unico della Società. All’inizio della riunione odierna il sig. Pasquale Abruzzese e la Soc. SSD Fortis Trani Srl tramite il proprio difensore di fiducia, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Pasquale Abruzzese e la Soc. SSD Fortis Trani Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pasquale Abruzzese sanzione della inibizione per giorni sessanta, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni quaranta; pena base per la Società SSD Fortis Trani Srl sanzione dell’ammenda di € 2.100,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.400,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Detto procedimento è proseguito nei confronti degli sigg. Alberto Altieri e Antonio Flora, i quali non hanno contro dedotto, né sono comparsi. La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti sanzioni: inibizione per il sig. Altieri Alberto per mesi tre, inibizione per il sig. Flora Antonio di mesi due. La Commissione osserva quanto segue. Occorre esaminare il deferimento del sig. Altieri Alberto, la cui incolpazione implica anche la violazione anche dell’art. 37, comma 1 NOIF, afferente l’obbligo delle Società di comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi, entro venti giorni dal verificarsi della nomina dei predetti. Nel caso in esame è risultato, attraverso la visura della Società SSD Fortis Trani Srl presso la Camera di Commercio di Bari, che l’Altieri aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Società nel periodo 7 dicembre 2010 – 17 luglio 2011, ma che tale carica, per stessa ammissione dell’Altieri, non era stata mai comunicata alla Lega di appartenenza, sicché l’incolpazione di che trattasi ha avuto il pieno riscontro probatorio e va sanzionata di conseguenza. L’Altieri, inoltre, all’epoca dei fatti Presidente ed amministratore unico della Società, ha altresì ammesso il mancato deposito presso la Lega degli accordi economici dei calciatori, asserendo di aver comunque puntualmente onorato l’obbligo di corrispondere loro i rimborsi pattuiti, senza sapersi tuttavia spiegare la ragione di tale mancato deposito; con il che la circostanza posta a base del deferimento può definirsi acclarata e suscettibile di sanzione. Risulta infine dagli atti di indagine che Flora Antonio, già Presidente della Società, per quanto convocato dalla Procura Federale per essere sentito come persona informata dei fatti, non ha risposto alla convocazione, incorrendo nella violazione dell’art. 1 comma 3 CGS. Al Flora va peraltro imputata anche la violazione dell’art. 94 ter NOIF per aver egli ricoperto nella stagione sportiva 2010/2011, interessata dai fatti, la carica di Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue e vanno applicate come da seguente dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Pasquale Abruzzese, inibizione di giorni 40 (quaranta); - SSD Fortis Trani Srl, ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00). Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione a carico di Altieri Alberto di mesi 3 (tre); inibizione a carico di Flora Antonio di mesi 2 (due).
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