F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6787/158pf12-13/MS/vdb del 24.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6787/158pf12-13/MS/vdb del 24.4.2013). La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 6787/158 del 24 aprile 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della società “S.S. Lazio Calcio Femminile”, Cortani Elisabetta, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non avere ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 12 maggio 2012, emesso all' esito del contenzioso fra la predetta società e l’allenatore Piras Roberto. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società “S.S. Lazio Calcio Femminile”. In via preliminare, va precisato che detta società all’atto dell’ iscrizione ai campionati nazionali di Serie A-Divisione Calcio Femminile per le stagioni sportive 2011-2012 e 2012/2013 ha comunicato che la carica di presidente è ricoperta da Cortani Elisabetta, quelle di vice presidente e cassiere da Fabio Di Marziantonio, e quella di segretario da Maurizio Cortani. Nel merito, va osservato che l’allenatore Piras Roberto aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale in data 11 gennaio 2012 per il pagamento di quanto dovutogli come allenatore della “S.S. Lazio Calcio Femminile” per la stagione sportiva 2010/2011. Il Collegio Arbitrale aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 8.721,00 euro, oltre gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La decisione, immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società in data 21 maggio 2012. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. Né il presidente Cortani Elisabetta né la società sopraindicata hanno inviato note difensive. Fissata l’udienza dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 20 giugno 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Cortani Elisabetta e della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014 e dell’ammenda di € 4.000,00 nei confronti della società. Si è presentata l’incolpata assistita dal proprio difensore di fiducia eccependo la prescrizione del deferimento rispetto alla data della commissione del fatto chiedendo l’irrogazione di una sanzione minima. La Sig.ra Cortani ha anche chiesto di produrre copia di una lettera della LND Divisione Calcio Femminile datata 16.7.2012 da cui risultava il pagamento effettuato al sig. Piras, ma sull’opposizione della P.F.. La Commissione ha rigettato tale produzione perché tardiva rispetto al termine assegnato con l’avviso di convocazione. Ciò premesso, questa Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati . Risulta , invero, accertato che la società “S.S. Lazio Calcio Femminile” non ha corrisposto all’allenatore Piras Roberto quanto stabilito dal Collegio Arbitrale e che, informata del lodo arbitrale , non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Tale inadempimento costituisce la violazione disciplinare contestata . Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta. Tuttavia si ritiene di non applicare alla Società la sanzione dell’ammenda, tenuto conto della condotta adottata nel presente procedimento. Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dai deferiti, la Commissione rileva che l’infrazione disciplinare contestata risale alla stagione sportiva 2011/2012 e che per tale ragione alla data odierna, tenuto anche conto dell’interruzione derivante dall’apertura di una inchiesta da parte della Procura Federale, non è maturato alcun termine di prescrizione delle anzidette infrazioni disciplinari, a norma dell’articolo 25 n. 1 CGS. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - a Cortani Elisabetta l'inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società SS Lazio Calcio Femminile la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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