F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (351) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENATO TRAVERSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Novese Srl), EMANUELA GIACOMELLO (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. USD Novese Srl con delega di rappresentanza), MARCO DINO TAVERNA (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. USD Novese Srl con delega di rappresentanza) E DELLA SOCIETA’ USD NOVESE Srl (nota n. 7189/566pf12-13/AM/ma del 10.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (351) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENATO TRAVERSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Novese Srl), EMANUELA GIACOMELLO (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. USD Novese Srl con delega di rappresentanza), MARCO DINO TAVERNA (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. USD Novese Srl con delega di rappresentanza) E DELLA SOCIETA’ USD NOVESE Srl (nota n. 7189/566pf12-13/AM/ma del 10.5.2013). La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 10.5.2013 nei confronti di: il signor Renato Traverso, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S.D. Novese Srl; la signora Emanuela Giacomello, all'epoca dei fatti Dirigente della Società U.S.D. Novese Srl con delega di rappresentanza; il signor Marco Dino Taverna, all'epoca dei fatti Dirigente della Società U.S.D. Novese Srl con delega di rappresentanza; la Società U.S.D. Novese Srl, per rispondere: Traverso Renato, Giacomello Emanuela e Taverna Marco Dino, della violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S., concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità ed in particolare per avere posto in essere una condotta diretta a far rendere ai calciatori Ruvio Alessandro e Di Giuseppe Piercarlo, di fronte agli organi inquirenti della Procura Federale nell'ambito delle indagini di un procedimento disciplinare, una dichiarazione di comodo e comunque non veritiera; la società U.S.D. Novese Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi Dirigenti con delega di rappresentanza. All’inizio della riunione odierna i sigg.ri Emanuela Giacomello, Renato Traverso, Marco Dino Taverno e la Soc. USD Novese Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Emanuela Giacomello, Renato Traverso, Marco Dino Taverna e la Soc. USD Novese Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Emanuela Giacomello, sanzione della inibizione per giorni 225, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 150; pena base per il Sig. Renato Traverso, sanzione della inibizione per giorni 120, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 80; pena base per il Sig. Marco Dino Taverna, sanzione della inibizione per giorni 90, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 60; pena base per la Società USD Novese Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: -Emanuela Giacomello, inibizione per giorni 150 (centocinquanta); -Renato Traverso, inibizione per giorni 80 (ottanta); -Marco Dino Taverna, inibizione per giorni 60 (sessanta); Società USD Novese Srl, ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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