F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELIANE DALLA VILLA (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. FC Real Statte) E DELLA SOCIETA’ ASD PORTOS C/5 FEMMINILE (nota n. 7165/1090pf11-12/AM/ma del 9.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELIANE DALLA VILLA (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. FC Real Statte) E DELLA SOCIETA’ ASD PORTOS C/5 FEMMINILE (nota n. 7165/1090pf11-12/AM/ma del 9.5.2013). La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 9.5.2013 nei confronti di: 1. Eliane DALLA VILLA, calciatrice attualmente tesserata per la società F.C. Real Statte; 2. la società A.S.D. PORTOS C5 FEMMINILE per rispondere: 1) la calciatrice Eliane Dalla Villa delle violazioni di cui: - agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di dichiarare di essere stata tesserata per Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la società ASD Portos C5 Femminile; - all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al deposito dell’obbligatorio accordo economico da stipulare con la società ASD Portos C5 Femminile in ordine alla stagione sportiva 2010/2011; - dell’art. 1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentata alla audizione programmata dal rappresentante della Procura Federale in data 12.10.2012 il tutto come descritto nella parte motiva; 2) la società ASD Portos C5 Femminile della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al deposito dell’obbligatorio accordo economico da stipulare con la calciatrice Eliane Dalla Villa in ordine alla stagione sportiva 2010/2011, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per i comportamenti ascritti alla calciatrice Eliane Dalla Villa per essa tesserata all’epoca dei fatti, il tutto così come descritto nella parte motiva. All’inizio della riunione odierna i deferiti in proprio e tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Sig.ra Eliane Dalla Villa di persona e la Soc. ASD Portos C5 Femminile tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Eliane Dalla Villa, sanzione della squalifica per giorni 157 (centocinquantasette), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 105 (centocinque); pena base per la Società ASD Portos C5 Femminile, sanzione dell’ammenda di € 1.800,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.200,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Eliane Dalla Villa, giorni 105 (centocinque) di squalifica; - ASD Portos C5 Femminile, ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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