F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (353) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Fortis Trani Srl), PAOLO ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Consigliere con delega di eventuale rappresentanza della Soc. SSD Fortis Trani Srl), GIOVANNI BATTISTA DE TOMA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. SSD Fortis Trani Srl, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASD Pro Italia Galatina) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 5450/587pf11-12/AM/ma del 7.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (353) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Fortis Trani Srl), PAOLO ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Consigliere con delega di eventuale rappresentanza della Soc. SSD Fortis Trani Srl), GIOVANNI BATTISTA DE TOMA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. SSD Fortis Trani Srl, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASD Pro Italia Galatina) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 5450/587pf11-12/AM/ma del 7.3.2013). L’art. 94 ter comma 2 NOIF prevede che gli accordi economici sottoscritti da calciatori e calciatrici tesserati con società partecipanti a campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (comma 1 stesso articolo) devono essere depositati a cura della società presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda – aggiunge la norma – il deposito può essere effettuato dal calciatore stesso entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso che qui interessa, la Procura Federale, attivata da una nota datata 30 settembre 2011 e sottoscritta dai calciatori Cilli Daniele, Divincenzo Damiano, Lorito Savino e Rizzi Ruggiero, in forza alla Società SSD Fortis Trani srl partecipante al Campionato Interregionale, con la quale si denunciava che detta Società non aveva depositato gli accordi economici di rispettiva competenza dei calciatori, che si erano accorti di ciò in quanto la Società si era rifiutata di erogare i rimborsi spese che erano stati pattuiti ed inseriti in ogni singolo accordo, con conseguente impossibilità di adire la Commissione Accordi Economici a causa della mancanza dei suddetti depositi, esperite le consequenziali indagini ed accertati i fatti, con atto datato 7 marzo 2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Alberto Altieri, amministratore di fatto della Società SSD Fortis Trani srl, il sig. Antonio Flora, già amministratore della stessa Società, il sig. Pasquale Abruzzese presidente della Società, nonché la stessa Società SSD Fortis Trani srl, per rispondere della violazione il primo degli artt. 94 ter e 37 commi 1 NOIF, il secondo degli artt. 94 ter NOIF e 1 comma 3 CGS, il terzo dell’art. 1 comma 3 CGS, la Società ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto addebitato ai predetti. Il deferimento del sig. Abruzzese Pasquale era determinato per non aver egli risposto al pari del sig. Antonio Flora, alla convocazione della Procura Federale senza addurre validi motivi d’impedimento; il deferimento del sig. Altieri Alberto era motivato anche per non aver comunicato alla Lega di appartenenza la sua qualifica di socio unico ed amministratore unico della Società. All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Pasquale Abruzzese, Paolo Abruzzese, Giovanni Battista De Toma e la Soc. SSD Fortis Trani Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pasquale Abruzzese sanzione della inibizione per mesi quattro e giorni quindici, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni novanta di inibizione; pena base per il Sig. Paolo Abruzzese sanzione della inibizione per mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni sessanta di inibizione; pena base per il Sig. Giovanni Battista De Toma sanzione della squalifica per giorni quarantacinque, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni trenta di squalifica; pena base per la Società SSD Fortis Trani sanzione dell’ammenda di € 2.250,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.500,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Pasquale Abruzzese inibizione per giorni 90 (novanta); - Paolo Abruzzese inibizione per giorni 60 (sessanta); - Giovanni Battista De Toma squalifica per giorni 30 (trenta); - la Società SSD Fortis Trani Srl ammenda di € 1.500,00 e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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