F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (399) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRAHIM DABZAT (calciatore tesserato per la Soc. ASD Zanè Vicenza Calcio a 5), MARIROSA DALLA POZZA (Presidente della Soc. ASD Newteam SS Trinità) E DELLE SOCIETA’ ASD NEWTEAM SS TRINITA’ E ASD ZANE’ VICENZA CALCIO A 5 (nota n. 7775/880pf11-

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 20 Giugno 2013 (399) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRAHIM DABZAT (calciatore tesserato per la Soc. ASD Zanè Vicenza Calcio a 5), MARIROSA DALLA POZZA (Presidente della Soc. ASD Newteam SS Trinità) E DELLE SOCIETA’ ASD NEWTEAM SS TRINITA’ E ASD ZANE’ VICENZA CALCIO A 5 (nota n. 7775/880pf11-12/AA/ac del 29.5.2013). Il deferimento Con provvedimento n. 7775/880 PF 12-13 del 29.5.2013, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - DABZAT BRAHIM, calciatore tesserato per la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5, della violazione di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.1.F e agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto in data 14.03.2013 una richiesta di tesseramento a favore della ASD Newteam SS Trinità nonostante fosse già tesserato dal 4.10.2012 con la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5; - MARIROSA DALLA POZZA, Presidente della ASD Newteam SS Trinità, della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F e degli art 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Dabzat Brahim e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di questo ultimo; - la ASD NEWTEAM SS. TRINITA' per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente Sig.ra Marirosa Dalla Pozza; - la ASD ZANE' VICENZA CALCIO a 5 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato Sig. Dabzat Brahim. Nel provvedimento veniva evidenziato che: - il procedimento era scaturito dalla segnalazione in data 8 aprile 2013 del Presidente del Comitato Regionale Veneto afferente pretesi comportamenti irregolari del calciatore Dabzat Brahim (nato il 20.04.1992 — matr. 3.992.695); - a seguito di ciò, veniva accertato (mediante la documentazione allegata all’atto di deferimento e prodotta in giudizio) che l'anzidetto calciatore in data 4.10.2012 sottoscriveva richiesta di tesseramento con la società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 e successivamente faceva pervenire all'Ufficio Tesseramenti, in data 14.03.2013, una ulteriore richiesta a favore della ASD Newteam SS Trinità (richiesta n.184464), la quale ultima veniva annullata dall'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Veneto in data 15.03.2013; - Marirosa Dalla Pozza, nella sua qualità di Presidente della ASD Newteam SS Trinità, non aveva posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore sopra indicato e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest'ultimo; - la condotta sopra descritta ha comportato la violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma, 2 del C.G.S. attribuibile a Dabzat Brahim e Marirosa Dalla Pozza, mentre la ASD Newteam SS Trinità deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del proprio Presidente, e la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del proprio tesserato. Il procedimento Nel corso del procedimento, Dabzat Brahim, ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 e ASD Newteam SS Trinità non hanno fatto pervenire memorie difensive. Marirosa Dalla Pozza, con memoria del 15 giugno 2013 ha rappresentato di aver agito in buona fede, evidenziando di non aver mai schierato il calciatore e che dall’accaduto la ASD Newteam SS Trinità non ha tratto alcun beneficio. Al riguardo il Collegio ritiene di non poter tenere conto di tale memoria in quanto la stessa è stata trasmessa via fax il 17 giugno 2013 e, quindi, a distanza di meno di cinque giorni dalla riunione della Commissione fissata per la data odierna, in violazione dell’art. 41, co. 2, C.G.S. (termine da considerare perentorio ai sensi di quanto stabilito dall’art. 38. co. 6, C.G.S.). Nel corso dell’odierna riunione, alla quale non ha partecipato nessuno dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Marirosa Dalla Pozza, la sanzione di 50 giorni di inibizione; - per il calciatore Dabzat Brahim, la sanzione di due giornate di qualifica di campionato; - per la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5, la sanzione di 200,00 (duecento/00) euro di ammenda; - per la ASD Newteam SS Trinità, la sanzione di 450,00 (quattrocento/50) euro di ammenda. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base del deferimento sono fondati e che i comportamenti dei deferiti sono censurabili. Dalla documentazione in atti emerge che il calciatore Dabzat Brahim, il 4 ottobre 2012, ha sottoscritto una richiesta di tesseramento con la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 e, circa cinque mesi dopo (il 14 marzo 2013), ha presentato una ulteriore richiesta di tesseramento con la ASD Newteam SS Trinità, pur permanendo valido ed efficace il primo rapporto. Il fatto che la seconda delle richieste di tesseramento indicate sia stata annullata dall'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Veneto in data 15.03.2013, non assume rilievo ai fini dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda. Analogamente, la buona fede addotta dagli odierni incolpati non può costituire argomento tale da esimere dalle loro specifiche responsabilità sia il calciatore Dabzat Brahim, che risulta aver scientemente avanzato (sostanzialmente in contemporanea), due richieste di tesseramento in favore di due distinte società, che il Presidente della ASD Newteam SS Trinità (Marirosa Dalla Pozza) la quale, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, ha assunto un atteggiamento negligente ed imprudente omettendo di verificare lo status del calciatore e l’assenza di cause ostative al tesseramento, quale, appunto, il fatto che il medesimo calciatore fosse già tesserato per altra società. Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto le condotte del citato calciatore e del dirigente indicato costituiscono una palese violazione dei principi di lealtà e correttezza (tutelati in ambito sportivo dall’art. 1, comma 1, del CGS) e delle regole inerenti al tesseramento dei calciatori che deve obbligatoriamente avvenire in conformità alle disposizioni federali (cfr. artt. 10, comma 2, del CGS), le quali stabiliscono, tra l’altro, che “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. … Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.” (cfr. art. 40. co. 4, NOIF). In relazione alle condotte ed ai fatti indicati, risulta, altresì, censurabile la posizione della ASD Newteam SS Trinità, tenuta a rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del proprio Presidente (ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.) e della ASD Zanè Vicenza Calcio a 5, chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte del proprio calciatore tesserato (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.). Il fatto che il calciatore Dabzat Brahim non abbia disputato gare con la ASD Newteam SS Trinità, nulla toglie in ordine alle descritte responsabilità, ma rileva ai fini della individuazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie le quali, a parere della Commissione, vanno individuate diversificandole in considerazione di quanto sopra rappresentato, della natura e della gravità delle distinte condotte dei soggetti coinvolti nella vicenda, del diverso contributo e delle diverse qualità dei deferiti, e delle conseguenti responsabilità. Alla luce di tali considerazioni, appaiono eque e proporzionate ai fatti contestati le sanzione indicate nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - 50 (cinquanta) giorni di inibizione per Marirosa Dalla Pozza; - 2 (due) giornate di qualifica da scontarsi in Campionato per il calciatore Dabzat Brahim; - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la Società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5; - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la Società ASD Newteam SS Trinità.
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