COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COCCIA STEFANO TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FLACCO, AVVERSO LA QUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CALDARI / ATLETICO FLACCO, DISPUTATA IL 26.5.2013 PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. N°40 del 30.5.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COCCIA STEFANO TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FLACCO, AVVERSO LA QUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CALDARI / ATLETICO FLACCO, DISPUTATA IL 26.5.2013 PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. N°40 del 30.5.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Coccia Stefano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver pesantemente minacciato e ingiuriato l'arbitro. Ha dedotto l’appellante – scusandosi preventivamente con l’arbitro per avergli rivolto insulti dovuti allo stato di frustrazione conseguente ad un infortunio che non gli aveva consentito di prendere parte alla gara, se non con le funzioni di assistente dell’arbitro – l’eccessività della sanzione, in quanto il medesimo non ha assunto un comportamento violento nei confronti del direttore di gara. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti ufficiali in possesso del Comitato, la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta, in quanto non proporzionata a un comportamento che, seppure biasimevole, resta pur sempre una protesta smodata, corredata di frasi minacciose. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al Sig. Coccia Stefano fino al 30.09.2013, disponendo restituirsi la tassa di appello.
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