COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 19/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Salese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 92 del 31/5/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gallo Andrea, Squalifica per cinque giornate giocatore Fasolato Giuliano; Squalifica sino al 31/12/2013 giocatore Bernardi Mauro; ammenda di € 250,00 a Società – Play-off Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 19/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Salese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 92 del 31/5/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gallo Andrea, Squalifica per cinque giornate giocatore Fasolato Giuliano; Squalifica sino al 31/12/2013 giocatore Bernardi Mauro; ammenda di € 250,00 a Società – Play-off Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Salese ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 92 del 31/05/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore GALLO Andrea : (due per espulsione e due per il fatto a fine partita) - Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore FASOLATO Giuliano : (una giornata per espulsione, due giornate per comportamento mantenuto alla notifica del provvedimento di espulsione e due giornate per i fatti di cui a fine gara : alla notifica del provvedimento si rivolgeva all'Arbitro con fare minaccioso e frase irriguardosa); - Squalifica sino al 31/12/2013 a carico del giocatore BERNARDI MAURO : il quale colpiva l'Arbitro con un calcio alla caviglia, senza procurargli particolare dolore, ma facendogli perdere l'equilibrio; - Ammenda di € 250,00 a carico della Società : al termine dell'incontro i suddetti tesserati della Società Salese assieme ad altri tesserati insultavano l'Arbitro e impedivano alla Terna il rientro negli spogliatoi. Tra questi vi era il giocatore della Società Salese, Bernardi Mauro. All'uscita della Terna dall'impianto, scortata dai carabinieri, sopraggiunti nel frangente su richiesta della società ospitante (Loreggia), una decisa rappresentanza di tifosi della Società Salese insisteva rivolgendo frasi offensive e irriguardose all'Arbitro; al temine dell'incontro, il direttore di gara riscontrava danni alla recinzione causati dai tifosi della società Gregorense, in occasione dell'esultanza per la rete segnata; esaminato il ricorso presentato dalla Società Salese; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il contenuto del rapporto di gara e del relativo supplemento, fornendo ulteriori dettagli relativi agli accadimenti ed in particolare ha ribadito di aver identificato, con certezza, nel giocatore Bernardi Mauro la persona che gli ha sferrato un calcio alla caviglia; ritenuto, che in questo quadro di riferimento, i provvedimenti irrogati dall’Organo di Giustizia di primo grado, in relazione ai riferiti episodi oggetto del giudizio, risultano congrui per cui devono essere confermati; considerato, infine, il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata , ai sensi dell’art. 25, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Salese; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2013 a carico del calciatore Bernardi Mauro; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Fasolato Giuliano; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Gallo Andrea; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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