COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 24/6/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 E DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 31.1.2013 (Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 255/LND del 24/6/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 E DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 31.1.2013 (Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 - Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, come già verbalizzato, ha aperto la discussione, con la presenza del rappresentante dell’AIA, esaminando tutti gli atti a partire dal referto di gara con il relativo ampio e dettagliato allegato; l’originario reclamo, con allegati, della FC PEGASO ASD del 5 febbraio 2013, nonché le controdeduzioni della ASD FUTBOL MONTESACRO del 18 giugno 2013. In merito al richiamo fatto dal rappresentante dell’A.I.A. alla Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, si ricorda che la Guida Pratica dell’AIA, con riferimento alla Regola 5 (Regolamento del 2011) chiarisce che l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori e/o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l’arbitro – se le circostanze lo consentono – deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere. Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l’arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, se impossibile, continuarne la direzione pro-forma esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, agli assistenti, se ufficiali, e dovrà essere segnalata nel rapporto di gara, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara non è stata ritenuta più regolare. Orbene, è proprio dall’attento esame dell’allegato di referto alla gara del 6 gennaio 2013 redatto dall’arbitro, che abbiamo già definito ampio e dettagliato, che si ricava la convinzione della fondatezza del reclamo. Si legge testualmente infatti: “ … un numero di 4 tifosi della società Pegaso si era accalcato sul cancelletto che delimitava gli spogliatoi delle tribune, iniziando ad inveire contro la mia persona offese e minacce …”; “… nel fare ciò sbattevano con le mani sul cancelletto”; riferendosi poi ad un calciatore ritenuto espulso, “… non gli notificavo alcun cartellino in quel momento, ma era mia intenzione comunicare successivamente al capitano l’avvenuta espulsione …” ; ed inoltre “… dopo circa 4 o 5 minuti, durante i quali ero costretto a rimanere sul terreno di gioco interveniva il dirigente addetto all’arbitro della società Pegaso, che faceva rientrare i propri giocatori nello spogliatoio consentendomi solo allora di far rientro nel mio spogliatoio …”; “… mentre io ero chiuso nel mio spogliatoio, a quel punto comunicavo al Sig. Italia la mia intenzione di chiamare le forze dell’ordine e lui mi diceva che potevamo chiamarle subito. Difatti … nel mio spogliatoio, insieme a me chiamava alle ore 15.23 il 112 …”; “… alle ore 15.58 il Sig. Italia bussava nuovamente alla mia porta comunicandomi che aveva richiamato i Carabinieri ….”; “… Ovviamente, durante il tempo di attesa dell’arrivo dei Carabinieri, non comunicavo ancor alle società la mia decisione di aver sospeso la gara …”; “… solo dopo l’arrivo dei Carabinieri comunicavo alle società il fatto che la gara era da considerarsi sospesa spiegando loro le dovute motivazioni …”. Ora, a parte la valutazione dei fatti che non può che essere soggettiva e legata agli stati d’animo del momento sia da parte dell’arbitro che dei giocatori o dirigenti e dei tifosi, la Società Pegaso ha lamentato nel reclamo che l’arbitro non aveva adottato alcun provvedimento atto a ristabilire l’ordine, non aveva convocato i capitani, non aveva sollecitato i dirigenti ed aveva poi rifiutato di riprendere il gioco, dopo aver adottato i provvedimenti disciplinari, benché fosse intervenuta sul campo la forza pubblica. Ebbene, dalla lettura integrale del rapporto arbitrale si può verificare come le intemperanze dei calciatori, adeguatamente sanzionate in sede disciplinare (con provvedimenti che sono stati oggetto di separato procedimento) e del pubblico, si sono limitate a minacce verbali, delle quali solo quelle del calciatore Saracino sono state gravi e reiterate, mentre non vi sono stati gesti che abbiano potuto concretamente mettere a repentaglio l’incolumità dell’Arbitro. Il direttore di gara, guadagnati gli spogliatoi, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare comunicandolo al capitano della squadra, né ha convocato il capitano pretendendo che i calciatori da considerare espulsi venissero allontanati dal recinto degli spogliatoi, non ha chiamato la forza pubblica, e non ha altresì adottato i predetti provvedimenti nemmeno quando è giunta la forza pubblica la cui presenza, come riportato nel referto stesso, aveva riportato la calma assoluta sul campo. Non vi erano quindi gli estremi per sospendere la gara, soprattutto perché l’Arbitro, pur essendo al riparo da qualsiasi conseguenza fisica in quanto al sicuro negli spogliatoi, non ha ritenuto di adottare alcun concreto provvedimento per ristabilire l’ordine e portare a termine l’incontro. Va quindi disposta la ripetizione della gara. Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale all’unanimità DELIBERA di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata limitatamente all’irrogazione della sanzione della punizione della perdita della gara a carico della Pegaso ASD; dispone di conseguenza la ripetizione della gara mandando alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di conseguenza; conferma la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 a carico della società Pegaso ASD per le intemperanze verbali messe in atto dai sostenitori. Nulla sulla tassa reclamo.
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