COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 22.06.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MANTIGNANA – PANTALLA 2012, DISPUTATA A MANTIGNANA IL 19.05.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 68 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 23.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI EURO 350,00 ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA A BAIOCCO DANIELE PER OTTO GARE; – SQUALIFICA A FARALLI MATTEO PER CINQUE GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 22.06.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA MANTIGNANA – PANTALLA 2012, DISPUTATA A MANTIGNANA IL 19.05.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 68 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL
23.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- AMMENDA DI EURO 350,00 ALLA SOCIETA’;
- SQUALIFICA A BAIOCCO DANIELE PER OTTO GARE;
- SQUALIFICA A FARALLI MATTEO PER CINQUE GARE;
HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 20.06.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle
ammende e della squalifica.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito
dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci; era altresì presente l’assistente dell’arbitro sig.
Andrea Sabbiotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e all’esito dell’audizione dell’arbitro e del suo assistente emerge la
condotta minacciosa posta in essere dal dirigente del Pantalla e dai due calciatori all’indirizzo
della terna arbitrale e del commissario di campo; non è invece possibile attribuire agli stessi la
paternità dei pugni sferrati alla porta dello spogliatoio della terna arbitrale, in quanto lo
stesso assistente ha precisato di non averne avuto una visione diretta e quindi la certezza
della riconducibilità dell’episodio ai suddetti tesserati del Pantalla.
Alla luce di quanto precede deve confermarsi l’ammenda irrogata dal G.S. alla società per il
comportamento tenuto in essere dai propri tesserati, mentre la squalifica ai calciatori può
essere contenuta in sette giornate per Baiocco Daniele e in quattro gare per Faralli Matteo.
P.Q.M.
La Commissione:
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Daniele Baiocco a sette giornate effettive di gara;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Matteo Faralli a quattro giornate effettive di gara;
- conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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