COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 26/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S. Comitense Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 62 del 21/6/2013 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Juvenilia – Comitense del 19/6/2013; Inibizione di un mese Dirigente Milani Luca; ammenda € 52,00 – Finali Campionato 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 26/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S. Comitense Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 62 del 21/6/2013 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Juvenilia – Comitense del 19/6/2013; Inibizione di un mese Dirigente Milani Luca; ammenda € 52,00 – Finali Campionato 3^ Categoria La Società U.S. Comitense ha presentato ricorso avverso i provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicati nel C.U. n. 62 del 21/6/2013 indicati in oggetto, per aver effettuato nel corso della gara in epigrafe un numero di sostituzioni di giocatori (6) superiore a quello massimo consentito (5). La Commissione Disciplinare Territoriale constatato, preliminarmente, che il ricorso proposto dall’U.S. Comitense é viziato di forma in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver provveduto ad inviare copia dello stesso alla società controparte, come disposto dall’art. 46, punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva; vista la documentazione trasmessa per competenza dalla Delegazione Provinciale di Padova relativa all’incontro oggi preso in esame; considerato che l’arbitro che ha diretto la gara Juvenilia-Comitense del 19/6/2013 ha fatto pervenire in data 25/6/2013 un supplemento di rapporto con il quale ha precisato che la Società Juvenilia Buon Pastore e la Società Comitense hanno effettuato ciascuna la sostituzione di n. 5 giocatori nel rispetto del regolamento vigente; tenuto conto che alla luce di quanto emerso, la disputa dell’incontro oggi presa in esame risulta in ogni caso regolare P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera delibera - di omologare la gara con il risultato acquisito in campo c.s. : Juvenilia – Comitense 3 - 3; - di annullare il provvedimento della inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore Milani Luca; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 52,00 a carico della Società Comitense; - di respingere per vizio di forma il ricorso dell’U.S. Comitense, disponendo l’addebito della tassa reclamo non versata.
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