F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. (Avv. Tito Lucrezio MILELLA ) VERTENZA: all. Giovanni DI BARTOLA / A.S.D CIAPPAZZI (143/89) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA ) VERTENZA: all.
Giovanni DI BARTOLA / A.S.D CIAPPAZZI
(143/89)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 1° giugno 2009 l'allenatore dilettante signor Giovanni Di Bartola ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per 1'A.S.D. Ciappazzi nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di 1 ^ categoria Girone C del Comitato Regionale Sicilia. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 18 dicembre 2008, (di cui allega copia non sottoscritta dalla Società) la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, un premio annuale di tesseramento di € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) da pagarsi in quattro rate. Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Ciappazzi di corrispondergli la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) quale saldo di quanto concordato nell'accordo economico accusando ricevuta esclusivamente di € 2.000,00 (duemila/00). Il signor Di Bartola richiede inoltre sulla cifra in
argomento gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. 11 presidente della l'A.S.D. Ciappazzi con lettera dell' 11 giugno 2009 richiede copia dell'accordo
economico prodotto dal ricorrente "non avendo mai firmato scrittura privata ne delegato alcuna persona a farlo in propria sostituzione". Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata dell' 8 luglio ricevuta dalla Società il 13 luglio successivo trasmette il documento richiesto.
In data 15 luglio 2009 il presidente della l'A.S.D. Ciappazzi contro deduce confermando di non aver mai sottoscritto un accordo cosi oneroso (€ 3.500,00 per quattro mesi) ammettendo pero che per due mesi di "lavoro ha pagato all'allenatore € 2.000,00 e che lo stesso si era dichiarato soddisfatto.
Con lettera del 18 luglio 2009 l'allenatore contro deduce a sua volta reiterando esclusivamente la richiesta e non entrando minimamente nel merito di quanto affermato dalla Società sulla mancata sottoscrizione di un accordo.
In risposta alla richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale il Comitato Regionale Sicilia con fax del 28 settembre 2009 trasmette copia dei documenti in suo possesso e più precisamente copia:
a) della richiesta di tesseramento datata 18/12/08 sottoscritta sia dalla Società sia dall'allenatore e
depositata dalla Società il 19 dicembre 2008;
b) dell'accordo sottoscritto dalla Società e non dall'allenatore, senza alcuna data e privo di qualsiasi
importo relativo al premio di tesseramento depositato dalla Società il 19 dicembre 2008;
c) della lettera del Comitato stesso con la quale aveva trasmesso la tessera al tecnico con
decorrenza 03/02/09 non essendo stato possibile tesserare l'allenatore in data 19/12/08 per
"mancato pagamento della quota";
d) della lettera 24 febbraio 2009 del Presidente della Società con la quale riassume un precedente
allenatore (Salvatore Cambria) avendo esonerato il Giovanni Di Bartola;
e) della lettera del 23 marzo 2009 dell'allenatore con la quale lo stesso deposito l'accordo
economico identico a quello allegato al ricorso e cioé completo in ogni sua parte ma carente
della sottoscrizione della Società.
Il Collegio, considerata la particolare gravità di quanto asserito dalla Società A.S.D. Ciappazzi e rilevato che:
• i due accordi depositati rispettivamente dalla Società in data 19 dicembre 2008 e quello
depositato dall'allenatore in data 23 marzo 2009 sono diversi oltre che nelle sottoscrizioni e nell'indicazione degli importi da corrispondere a titolo di premio di tesseramento anche nel contenuto e nella grafia di altre parti del documento; differenza che farebbe presupporre che ci siano state due diverse stesure dell'accordo.
• le firme apposte dal Presidente della Società (sulle due controdeduzioni, sulla richiesta di
tesseramento, sull'accordo depositato dalla Società e sulla lettera di esonero e riassunzione di altro allenatore) sono tutte diverse.
in data 9 dicembre 2009, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Con un plico del 27 marzo 2013 il Settore Tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio ha trasmesso alla segreteria di questo Collegio copia:
a) del deferimento del Vice Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare c/o il Settore
Tecnico FIGC dell'allenatore Giovanni Di Bartola affinché quest'ultimo risponda "della
violazione dell'art. 1 C.G.S., per aver redatto ed utilizzato dinanzi al Collegio Arbitrale presso la
L.N.D. il documento indicato quale "accordo economico" con la Società A.S.D. CIAPPAZZI
unilateralmente dallo stesso firmato e privo della sottoscrizione del legate rappresentante della
stessa, violando cosi i principi di correttezza e probità";
b) del Comunicato Ufficiale n. 2/C.T.D. 1 del Comitato Regionale Sicilia del 6 luglio 2010 relativo
alla stagione sportiva 2010/2011 nel quale viene deliberata "la inibizione ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei) da scontare nella prossima stagione
2010 2011" del presidente della A.S.D. Ciappazzi, sig. Giuseppe La Spada nonché l'ammenda
di (3 2.000,00 (duemila) alla Società A.S.D. Ciappazzi "a titolo di responsabilità diretta";
c) del comunicato Ufficiale n. 092 del Settore Tecnico F.I.G.C. del 24 febbraio 2011 relativo alla
stagione sportiva 2010/2011 in cui viene riportata, tra le altre, la decisione, assunta nella riunione
del 24 febbraio 2011, dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di squalificare il sig.
Giovanni Di Bartola fino al 24/04/2011 essendo risultato comprovato che l'allenatore "ha
predisposto unilateralmente, per presentarlo al Collegio Arbitrale, l'accordo economico senza la sottoscrizione della Società".
11 Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato dai predetti organi giudicanti che hanno evidenziato l'anomalo comportamento della Società A.S.D. Ciappazzi, ma in particolare lo scorretto modo di agire dell'allenatore sig. Giovanni Di Bartola non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio rigetta il ricorso.
La presente delibera e inappellabile.
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