F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Stefano FRANCIOSA / CALCIO LECCO 1912 S.p.A. (81/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA: all. Stefano FRANCIOSA / CALCIO LECCO 1912 S.p.A.
(81/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 12/12/2012 l'allenatore professionista "UEFA A" Stefano FRANCIOSA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche provveda ad attivare l'ingiunzione del pagamento di € 25.000,00,da parte della Società CALCIO LECCO 1912 S.p.A., oltre agli interessi legali, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Il ricorrente al ricorso ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 20/08/2012, con il legale rappresentante della società Calcio Lecco 1912, da cui si evince che la stessa si era
impegnata a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, organizzata dal Dipartimento Interregionale della L.N.D. - F.I.G.C., un compenso annuo di E. 25.000,00, da pagarsi in dieci rate mensile aventi
scadenze al 10 di ogni mese a partire da settembre 2012 e fino a giugno 2013, tutte di € 2.500,00 cadauna, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società, nonché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasioni di allenamenti partite amichevoli e ufficiali.
Il ricorrente, ha, altresì, allegato copia di Diploma Uefa A della "Che Irish Football Association", copia della comunicazione spedita in data 1/09/2012, dalla Segreteria della "Calcio Lecco 1912
S.p.A., con la quale nel comunicargli che "il suo nominativo non figurava tra i tesserati della società, lo esoneravano dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa con la stessa, fino a nuova comunicazione".
Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso i loro Uffici sono stati depositati il 22/08/2012 due contratti per la stagione sportiva 2011/2012, di cui allega copia, uno del 20/08/2012 per IF 25.000,00 ed di un'altro, privo data, di € 10.000,00 recante la firma dell'allenatore e con il solo timbro della società Calcio Lecco S.p.A. 1912, infine, copia di comunicazione a mezzo fax, indirizzata alla F.I.G.C., a firma del ricorrente in cui comunica che il contratto contenete la cifra di € 25.000,00 sostituisce quello contenente l'importo di E 10.000,00.
Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 30/01/2013, ha invitato la società Calcio Lecco S.p.A. 1912 a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse.
La società convenuta, con fax del 12/02/2013, ha contro dedotto fornendo una cronistoria di fatti societari che hanno visto, nei primi giorni di luglio 2012, la società Calcio Lecco 1912 passare, per il 79%, dalla Invernizzi S.p.A. al sig. Giuseppe Cala il quale, dopo aver illuso la tifoseria con
promesse di grandi ambiziosi traguardi da raggiungere, retrocesse le quote societarie alla precedente proprietà.
Successivamente, le funzioni di Amministratore Unico di Calcio Lecco 1912 S.p.A. furono assunte dal Rag. Paolo Cesana, già inserito nell'organigramma della società ed attuale legale rappresentante della stessa, il quale ha rappresentato la nullità del contratto sottoscritto dal ricorrente il 20/08/2012 poiché già prima della sottoscrizione del contratto era a conoscenza che il Cala avrebbe abbandonato la società. Vengono allegati copie di articoli di giornali riportanti il passaggio societario al Cala, dei suoi brevi trascorsi nella Società Salernitana Calcio, noché alcune dichiarazioni dell'allenatore Franciosa.
La Società, infine, ha chiesto a questo Collegio Arbitrate:
1- in via pregiudiziale di rigettare le richieste del sig. Franciosa Stefano perche non
sussiste giurisdizione e/o la sua competenza a conoscere e a decidere nel merito delle
stesse;
2- nel merito, in via principale, di rigettare le richieste del sopracitato ricorrente in
quanto infondate in fatto e in diritto;
3- nel merito, in via gradata, nella ipotesi di soccombenza di disporre per il pagamento
non già in unica soluzione ma bensì come indicato in contratto, cioé con le scadenze
mensili, come specificato nell'accordo del 22/08/2012;
4- in via istruttoria e senza ammissione dell'inversione dell'onere della prova, accertare
presso gli Organi Federali se 1'allenatore Franciosa Stefano sia stato o meno
tesserato per la stagione sportiva 2012/2013.
Il Collegio Arbitrale vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente e meritevole di parziale accoglimento.
Il Dipartimento Interregionale ha dato a questo Collegio Arbitrate la prova dell'esistenza di due contratti depositati, uno regolarmente sottoscritto dalle parti il 22/08/2012, indicante la cifra di €
25.000,00 come premio di tesseramento, da corrispondere all'allenatore Franciosa Stefano per la stagione sportiva 2012/2013, un altro, senza data, sottoscritto dal solo sopra citato allenatore e recante solo il timbro della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A.
Il contratto sottoscritto dalle sopracitate parti in data 22/08/2012 deve intendersi regolare e la nuova Società subentrata a quella precedente deve accettarlo ed onorarlo.
Da controllo effettuato dal Collegio Arbitrate presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. e emerso che 1'allenatore Franciosa Stefano a stato tesserato, per la stagione sportiva 2012/2013, con la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A.
Pertanto, al ricorrente vanno riconosciuti € 25.000,00 per ratei scaduti alla data del ricorso,
dicembre 2012, per premio di tesseramento concordati con Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. per l'attività di allenatore, stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 340,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 25.340,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrate accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di corrispondere all'allenatore sig. Franciosa Stefano l'importo di IF 25.000,00 a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, riferito a tutto dicembre 2012, oltre ad € 340,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 25.340,00.
Nessun rimborso spetta per spese viaggi.
Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.
Nulla e dovuto, infine, per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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