F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Sebastiano NERI / ACIREALE CALCIO 1946 sr] (83/23) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA: all. Sebastiano NERI / ACIREALE CALCIO 1946 sr]
(83/23)
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI
L'allenatore dilettante Sebastiano Neri, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data
20.12.2012, tramite 1' Avv. Giuseppina Neri , avverso 1'Acireale Calcio 1946 srl di Acireale (CT ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 2.400,00 come da contratto sottoscritto oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 Dipartimento Interregionale della L.N.D., interpellato dalla Segreteria del Collegio, ha comunicato che l'accordo economico tra le parti non a stato depositato. Tale contratto, prodotto solo dal ricorrente, previsto per un importo complessivo di € 2.400,00, e
senza data di sottoscrizione e senza durata . Figura un premio di tesseramento da pagarsi in otto rate per € 300,00 cadauna scadenti dal mese di ottobre 2011 al mese di maggio 2012.
L'Acireale Calcio 1946 s.r.l., ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto in data 06.02.2013 con le seguenti osservazioni e richieste:
- che il signor Sebastiano Neri non e mai stato tesserato della S.S.D. Acireale Calcio 1946 per la stagione sportiva 2011/2012;
- che il Dipartimento Interregionale confermava che il tecnico sig. Neri Sebastiano non risultava tesserato per la stagione 2011/2012;
- che il ricorso fosse dichiarato dal Collegio Arbitrale inammissibile e/o improcedibile in quanto viziato "ab origin" per carenza di sottoscrizione del ricorrente, non essendo sufficiente la sola firma del patrocinante legale, anche se munito di procura a margine; la mera sottoscrizione del mandato "ad litem", finanche in calce all'atto stesso, non avrebbe comunque sanato il superiore vizio;
- che, nel merito, il ricorso fosse rigettato per carenza di tesseramento con la Società per la stagione sportiva 2011/2012.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato che l'allenatore dilettante Sig.
Sebastiano Neri non ha effettuato ulteriori deduzioni alle controdeduzioni della Società; preso atto che le affermazioni della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. Sono pienamente legittime.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Neri contro 1'Acireale Calcio 1946 s.r.l., rigetta totalmente la stessa. Nel caso in esame trova
applicazione il principio, come da costante giurisprudenza di questo Collegio, che gli atti relativi alle domande possono ritenersi ammissibili solo se sottoscritti in calce dallo stesso ricorrente; non e quindi sufficiente la sottoscrizione del solo difensore, ancorchè munito di procura in tal senso;
quindi to stesso ricorso a da ritenersi inammissibile non essendo previsto innanzi a questa
giurisdizione 1'istituto della rappresentanza processuale, come già affermato con precedente delibera della Corte di Giustizia Federale. Ne consegue che la semplice apposizione della firma "ad litem", anche se in calce all'atto stesso, non sana tale inconveniente per cui il ricorso e da ritenersi comunque inammissibile. La presente delibera a inappellabile.
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