F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA:all.Luigi CASTIELLO / ASD GINNASTICA e CALCIO SORA (84/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013.
VERTENZA:all.Luigi CASTIELLO / ASD GINNASTICA e CALCIO SORA
(84/23)
ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS
Con ricorso del 29 dicembre 2012 l'allenatore professionista Luigi Castiello, iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della Società ASD GINNASTICA e CALCIO SORA, partecipante al Campionato di Serie "D" Interregionale Girone "G" ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto da parte della
suddetta Società il pagamento di € 22.000,00 quale premio di tesseramento per l'attività svolta a decorrere dal 05/12/2011 a! 30/6/2012. A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata regolarmente depositata redatta il
05/12/2011 con la quale la Società resistente si impegnava a corrispondere al sig.Castiello la somma di € 22.000,00 da pagarsi in sette rate mensili di € 3.142,00 cadauna scadenti alla fine di ogni mese. Con raccomandata del 30 gennaio 2013 il Segretario di questo Collegio chiedeva alla Società
resistente di produrre proprie controdeduzioni scritte ed alla controparte di ribattere con eventuali osservazioni.
Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la Società ASD GINNASTICA e CALCIO SORA regolarmente invitata non ha presentato alcuna nota difensiva per controbattere alla richiesta del sig. Castiello.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società ASD GINNASTICA e CALCIO SORA di corrispondere all'allenatore Luigi
CASTIELLO la somma di ,6 22.000,00, oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati pari ad € 217,00 per un totale di € 22.217,00
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno come da costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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