F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Francesco RUSCIANI / AC ARSENAL TREBISACCE (87/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Francesco RUSCIANI / AC ARSENAL TREBISACCE (87/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL'AGLIO L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Francesco Rusciani,con ricorso presentato il 7/01/2013,dichiara di aver prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la Società A.C. Arsenal Trebisacce, militante nel campionato di la categoria calabra girone A per la stagione 2011/2012. Con scrittura privata redatta in data 18.08.2011, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di ,6 6.000,00 da pagarsi in sei rate di € 1.000, netti alla fine dei mesi di settembre, novembre, dicembre 2011 e gennaio, marzo ed aprile 2012. L'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 2.500,00 come da accordo sottoscritto, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria della somma. La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto. La stessa riconosce di aver rinegoziato l'accordo e di aver corrisposto all'allenatore € 1.000,00 con assegno incassato in data 21 ottobre 2011 e di aver pattuito otto rimborsi spese da € 625,00. Esibisce le copie di n. sei rimborsi spese relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012. Il rimborso di marzo non 6 quietanzato dall'allenatore. L'allenatore signor Francesco Rusciani ha controdedotto in data 28 febbraio 2013. Lo stesso conferma di aver incassato l'assegno di € 1.000,00 e di avere percepito solo quattro rimborsi mensili per un totale di € 2.500,00. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; precisa quanto segue: la Società A.C. Arsenal Trebisacce ha documentato n. 5 rimborsi spese quietanzati dall'allenatore, mentre lo stesso dichiara di averne incassato solo quattro. P.Q.M. II Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società A.C. Arsenal Trebisacce di corrispondere per intero i restanti tre rimborsi spese pari ad € 1.875,00. Si liquidano interessi equitativamente calcolati in € 88,00 per un totale complessivo dovuto di € 1.963,00. Nulla 6 dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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