F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Gianni SIMONETTI / POL. D.CALDARI (89/23) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Gianni SIMONETTI / POL. D.CALDARI (89/23) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sebastiano SCARFATO L'allenatore di base Gianni Simonetti, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data 10.01.2013 avverso la Polisportiva Caldari di Ortona ( CH ). Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 6.000,00 come da contratto sottoscritto, il rimborso spese previsto al punto 2b) del contratto per € 3.330,00 oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto solo un acconto nel mese di novembre 2011 per un importo di € 1.000,00. Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto a stato sottoscritto in data 29 ottobre 2011 e reca la durata dal 27.10.2011 al 30.06.2012. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate: le prime tre scadenti al 31 ottobre 2011, al 31 dicembre 2011 ed al 31 marzo 2012 per € 2.000,000 ciascuna ed infine l'ultima rata scadente il 31 maggio 2012 per € 1.000,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 7.000,00. La Polisportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. II Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante sig. Gianni Simonetti la Pol. D. Caldari nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Simonetti contro la Polisportiva, accoglie parzialmente la stessa. Fa obbligo alla Polisportiva D.Caldari di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 6.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012. Sull'importo di € 6.000,00 vengono equitativamente calcolati IF 228,00 per accessori. Per quel che concerne il rimborso spese il Collegio ridetermina l'importo sulla base della effettiva distanza chilometrica tra i due indirizzi: Km 22,2 pari ad € 2.922,00.Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 9.150,00. Tale importo verrà maggiorato al tasso legate fino alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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