F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Claudio CECCHINI / A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT (91/23) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Claudio CECCHINI / A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT (91/23) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Claudio Cecchini, assunto dalla A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT, partecipante al campionato Nazionale Serie D, quale tecnico per la stagione 2011-2012, con decorrenza dal 16/02/2012, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 3.000,00. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra Società ed allenatori dilettanti), regolarmente depositate presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, come da nota inoltrata a questo Collegio. La A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT, ritualmente invitata dalla Segreteria di Codesto Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico e del suo deposito, entrambi documentalmente provati. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT, di pagare in favore del Sig. Cecchini Claudio, la somma di C. 3.000,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it