F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Andrea PICCARRETA / A.S.D. CASTIADAS SOCIO CULTURALE (93/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Andrea PICCARRETA / A.S.D. CASTIADAS SOCIO CULTURALE (93/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso dell'l 1/01/2013 l'allenatore di Base UEFA B Andrea PICCARRETTA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della A.S.D. CASTIADAS SOCIO CULTURALE il pagamento di E. 6.400,00, a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2012/2013, € 320,00 per rimborso spese benzina per n. 6 trasferte, indennita chilometrica per viaggi periodo di preparazione precampionato trasferte per partite amichevoli e partite ufficiali sino all'esonero, oltre agli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante la svalutazione monetaria. Il ricorrente ha, altresì,comunicato di aver percepito € 1.600,00, € 1.00,00 per il mese di settembre ed € 600,00 per il mese di ottobre e di essere stato esonerato dal Presidente sig. Padiglia Angelo, in data 11/12/2012. Il ricorrente ha, ancora, allegato copia di scrittura privata, priva di data, sottoscritta con il legale rappresentante della Società A.S.D. Castiadas Socio Culturale, da cui si evince che la stessa si era impegnata a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^ squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. - F.I.G.C., un compenso annuo di E. 8.000,00, da pagarsi in unica soluzione oppure alle scadenze di otto rate mensile con scadenze il giorno 22 di ogni mese, a partire da settembre 2012 e fino ad aprile 2013, tutte di € 1.000,00 cadauna, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, noché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasion di allenamenti partite amichevoli e ufficiali. Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo sottoscritto dalle parti in oggetto a stato depositato presso i loro Uffici in data 19/12/2012. Con raccomandata dell' 11/02/2013, il Segretario del Collegio Arbitrale ha invitato la Società A.S.D. Castiadas Socio Culturale a presentare, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico a replicare alle stesse. La Società convenuta, per il tramite del Presidente pro-tempore sig. Giuseppe Onano, ha fatto pervenire osservazioni in ordine a quanto scritto dal ricorrente, in particolare, ha sostenuto che lo stesso ad inizio stagione si era accordato per svolgere le mansion di responsabile della 1^ squadra senza percepire alcun rimborso, firmando un contratto a titolo gratuito considerato che era stato responsabile della 1^ squadra per quattro stagioni, contratto che venue inviato presso il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., unitamente alla lista di tesseramento in data 31/08/2012. Inoltre, ha comunicato che all'epoca il legale rappresentante della Società era il sig. Onano Giuseppe. Successivamente, il 28/09/2012, durante una riunione del Direttivo Societàrio, anche in considerazione che il sig. Onano Saverio aveva manifestato la volonty di non ricoprire più la carica di Presidente, il sig. Padiglia Angelo venne nominato Presidente con ratifica del verbale presso il Comitato Regionale Sardegna il 28/09/2012. Ancora, il 9/12/2012, dopo la gara con il Porto Corallo il ricorrente avrebbe confidato ad alcuni giocatori che quella sarebbe stata la sua ultima gara, confermando le sue dimissioni all'Unione Sarda, in data 12/12/2012. Anche il sig. Padiglia Angelo, dopo la gara sopra citata, annuncio le sue dimissioni via facebook, che confermo a mezzo stampa, all'Unione Sarda, sempre il 12/12/2012. Dopo un tentativo di mediazione da parte del sig. Onano Saverio con il tecnico e il Presidente Padiglia, non andato a buon fine e in considerazione che nei giorni successivi il tecnico non si presento agli allenamenti, il giorno 13/12/2012, il direttivo societàrio decise di esonerarlo per assumere altro allenatore per dare alla squadra un regolare svolgimento degli allenamenti, inoltre,si decise di espellere dal direttivo della Società, ai sensi dell'art. 12 , comma B dello statuto sociale il Presidente sig. Padiglia. Ancora, a stato comunicato che in Società sorsero dubbi circa il contratto stipulato tra il ricorrente Piccarretta e il sig. Padiglia, protocollato presso il Comitato Regionale Sardegna della L.N. D. il 19/12/2012, tenuto conto che il direttivo societàrio, riunitosi il 13/12/2012, decise 1'espulsione dell' ex Presidente con valide motivazioni, sei giorni prima che il ricorrente Piccarreta depositasse il contratto a titolo oneroso, cosa che non fece all'atto del tesseramento. Per quanto in narrativa la Società ha chiesto che il ricorso presentato dall'allenatore ricorrente venga respinto. Vengono allegati i verbali di nomina del Presidente Padiglia, verbale di riunione straordinaria, statuto della Società, dimissioni di Padiglia, noché quelle annunciate per tramite facebook. L'allenatore, con raccomandata del 13/03/2013, ha prodotto osservazioni a quanto dedotto dalla Società e più precisamente: 1- che nel mese di agosto 2012 contattato dal sig. Padiglia Angelo appena nominato Presidente pro-tempore della A.S.D. Castiadas Socio Culturale al posto del sig. Onano Saverio, dimissionario, in tale circostanza mi fu proposto la responsabilità della 1/1 squadra, incarico che accettai volentieri anche perche ero in quella Società da nove anni, firmando un contratto economico; 2 - che la posizione giuridica del Presidente in seno alla F.I.G.C. non lo ha mai interessato in quanto non competenza, mentre notb che tutti, stampa, dirigenti, calciatori e tifosi, parlavano del sig. Padiglia quale Presidente della Società, a conferma di cib notai che tutte le liste di trasferimento e tesseramento dei calciatori, nel mese di agosto e settembre, vennero firmate nella segreteria ed in mia presenza dal Presidente Padiglia; 3 - che l'attuale Presidente sig. Giuseppe Onano, non poteva conoscere gli accordi stipulati con la Società in quanto nel mese di settembre aveva presentato le dimissione da dirigente per poi dare il suo contributo solo per la scuola calcio, disinteressandosi delle vicende societàrie; 4 - che le dimissioni del Presidente Padiglia su facebook non furono di mia conoscenza ma credo che furono fatte nelle sedi opportune, posto affermare di essere stato a conoscenza del problema in quanto mi aveva informato di pressione fatte da alcuni dirigenti e di persone estranee alla Società. All'atto della consegna della letters di esonero mi disse di essere dispiaciuto e che non poteva opporsi in quanto erano state decise a maggioranza. Mi consigli6, ancora, di non presentarmi all'allenamento del martedi successivo in quanto la seduta sarebbe stata condotta da un giocatore in attesa dell'assunzione del nuovo tecnico; Tanto premesso chiede il pagamento del dovuto cosi come indicato il ricorso. Il Collegio Arbitrale vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente e meritevole di parziale accoglimento. Non spettano al ricorrente le spese di viaggio da lui invocate in quanto non documentate con la elencazione dei viaggi sostenuti e dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco della Società dalla data dell'incarico ricevuto alla data dell'esonero. Invece, non pub essere accolta la tesi della convenuta circa un accordo sottoscritto a titolo gratuito avendo il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. dato comunicazione a questo Collegio Arbitrale dell'avvenuto deposito presso i loro Uffici di un accordo a titolo oneroso. Pertanto, considerato che nella stagione sportiva 2012/2013, il premio tesseramento per i campionati di Promozione e stato fissato in € 7.000,00 per i campionati di Promozione ed avendo il ricorrente percepito già € 1.920,00, come dichiarato in ricorso (€ 1.000,00 per mese di settembre, € 600,00 in acconto mese di ottobre, € 320,00 per numero 6 viaggi) al ricorrente, a saldo delle sue spettanze, spettano ancora € 5.080,00, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Castiadas Socio Culturale di corrispondere all'allenatore Piccarreta Andrea l'importo di € 5.080,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, ed € 50,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 5.130,00. Nulla e dovuto per le spese di viaggi,poiche non documentate. Il Collegio decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell'accordo economico un massimale superiore a quello stabilito dalle norme Federali. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it