F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Francesco CHIAFFARATO /G.S. GIOVINAZZO Calcio a 5 (18/90) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Francesco CHIAFFARATO /G.S. GIOVINAZZO Calcio a 5 (18/90) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 21 luglio 2009 l'allenatore dilettante signor Francesco Chiaffarato ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per il G.S. Giovinazzo Calcio a 5 nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Calcio a 5 - Serie A/2 Girone B. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 17 settembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, entro il 30 giugno 2009, un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00). Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla G.S. Giovinazzo Calcio a 5 di corrispondergli la somma di € 6.000,00 (seimila/00) quale saldo di quanto concordato nell'accordo economico oltre gli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con raccomandata del 5 ottobre 2009, ricevuta 1'8 successivo, il Segretario del Collegio ha invitato la G.S. Giovinazzo Calcio a 5 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della Società. Il Segretario del Collegio inoltre, con raccomandata del 13 novembre 2009, ha richiesto alla Divisione Calcio a 5 di confermare l'avvenuto deposito dell'accordo economico sottoscritto dalle parti ed in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. La Divisione Calcio a 5 ha risposto con lettera del 13 gennaio 2010 confermando il regolare deposito del documento e ne ha trasmesso la relativa copia. La Società G.S. Giovinazzo Calcio a 5, con lettera raccomandata del 14 ottobre 2009 precisa di aver provveduto all'integrale corresponsione al sig. Chiaffarato di quanto a lui dovuto relativamente all'accordo economico del 17 settembre 2008 ed al riguardo allega l'originale di una ricevuta per € 7.500,00 sottoscritta dall'allenatore in data 28 gennaio 2009 per l'attività svolta e da svolgere nella stagione sportiva 2008/2009. Con raccomandata del 23 ottobre 2009 il signor Francesco Chiaffarato contesta integralmente quanto affermato dalla Società ed al riguardo precisa che " la succitata ricevuta a stata visibilmente contraffatta, come si evince facilmente da un semplice confronto fra gli elementi esterni ed interni della stessa. Il sottoscritto riconosce che la firma apposta su tale ricevuta a la propria, ma sostiene senza alcun timore di smentita che tale documento di ricevuta, NELLA SUA VERSIONE ORIGINALE NON CONTRAFFATTA, si riferiva al pagamento di una somma percepita nella stagione sportiva 2006-2007, avendo il sottoscritto allenato la prima squadra della Società in indirizzo anche nel corso di quella stagione sportiva". A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio in data 20 novembre 2012 ha trasmesso, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Procura Federale con lettera del 17 aprile 2013, Prot. 6590/689 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare una accertamento in ordine alla contraffazione di una ricevuta la cui sottoscrizione viene riconosciuta autentica dall'allenatore ma il documento sulla quale a stata apposta risulterebbe modificato. Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato le audizioni sia dell'allenatore sig. Francesco Chiaffarato sia del Presidente della G.S. Giovinazzo Calcio a 5 sig. Antonio Carlucci. A conclusione della predetta attività il collaboratore della Procura Federale ha redatto il predetto documento in cui, tra l'altro, precisa che non risulta credibile la contraffazione invocata dal Chiaffarato ed inoltre "risulta plausibile (per quanto l'ammontare porterebbe ad escluderlo) la versione sostenuta dal presidente CARLUCCI circa la forma di pagamento per contanti adottata per pagare le spettanze al Chiaffarato (confermata da entrambi) in quanto effettivamente i limiti imposti dall'uso del contante all'epoca dei fatti (2006/2007 e 2008/09) erano di €uro 12500 ridotti, oggi, ad € 1000". Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale, non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio rigetta il ricorso. La presente delibera è inappellabile. Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale cosi come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 17 aprile 2013.
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