F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all.Maurizio CADDEO / CUS CAGLIARI ASD (99/23) ARBITRI: sigg.Sergio FINCATTI e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all.Maurizio CADDEO / CUS CAGLIARI ASD (99/23) ARBITRI: sigg.Sergio FINCATTI e Roberto SANTANIELLO L'allenatore dilettante Maurizio CADDEO, in data 9 gennaio 2013, ha presentato un ricorso nei confronti del CUS CAGLIARI ASD, con il quale richiede il pagamento di quanto concordato originariamente, con l'accordo economico stipulato con la predetta Società in data 24 settembre 2010 e relativo alla stagione sportiva 2010/2011. Va preliminarmente osservato, e cio precluderà ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che la domanda non a stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti, inoltrato il 9 gennaio 2013 e relativo a controversia inerente la stagione 2010/2011, supera il previsto termine perentorio del completamento della stagione successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura economica, che nella fattispecie corrisponde at 30 giugno 2012. E cio come a noto, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del C.G.S. Il ricorso andava pertanto proposto non oltre la scadenza del termine della stagione sportiva successiva. La domanda pertanto, ai sensi della richiamata previsione normativa, va dichiarata inammissibile perche tardivamente proposta e come tale prescritta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore, la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione. La presente decisione a inappellabile.
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