F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Angelo GALFANO / U.S.D. NOTO ( 101/23) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 22/06/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 303 del 27.06.2013. VERTENZA: all. Angelo GALFANO / U.S.D. NOTO ( 101/23) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 05/02/2013 l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore professionista - 2^ cat Angelo Galfano,iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. che ha sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla U.S.D. Noto al pagamento di € 6.900,00 a saldo dei ratei mensili maturati dal 30/09/2012 al 30/01/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. L'accordo economico sottoscritto tra le parti il 18/07/2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. il 27/08/2012 come da richiesta della Segreteria di questo Collegio, prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 14.000,00 da pagarsi in 10 rate di € 1.400,00 con scadenza alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013. Ii tecnico assunto in qualità di responsabile della 1 A squadra, per la stagione sportiva 2012 / 2013 della U.S.D. Noto partecipante al campionato nazionale Serie D gir. I, a stato esonerato il 23/10/2012 come da lettera agli atti. La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 25/03/2013 ha ritualmente invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Con raccomandata del 05/04/2013 1' U.S.D. Noto Calcio, a firma del vicepresidente Avv. Giovanni Monaca, chiedeva a questo Collegio l'inammissibilità del ricorso proposto dall'allenatore, perche nessun reclamo a stato inviato alla Società ne presso la sede legale C.da Zupparda a Noto, ne presso l'indirizzo Via Don Milani, 4, sempre a Noto c/o il Sig. Consales Antonino, solo con la raccomandata del Collegio a venuta a conoscenza del reclamo proposto, ed in via subordinata si rimetta in termini il procedimento al fine di un regolare contraddittorio e diritto di difesa della stessa Società. Con raccomandata del 10/04/2013 l'avv. Marco Sabato fa notare che le motivazione addotte sono infondate e devono essere rigettate perche il ricorso del tecnico a stato regolarmente spedito presso la sede sociale della U.S.D. Noto, la quale, sebbene avesse ricevuto avviso della relativa raccomandata, non si a curata di ritirare la stessa presso il competente ufficio postale. La medesima raccomandata compiuto il termine di giacenza il 20/03/2013, veniva restituita al mittente come da copia allegata. Il tecnico ribadisce le proprie richieste e chiede che il Collegio faccia obbligo alla Società al pagamento a proprio favore di € 6.900,00 per le rate mensili maturate dal 30/09/2012 a 30/01/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo. 11 Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti e visto che la Società a queste ultime osservazioni nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla U.S.D. Noto di corrispondere all'allenatore Angelo Galfano € 6.900,00 ( seimilanovecento / 00 ) a saldo del periodo 30/09/2012 al 30/01/2013 per la stagione sportiva 2012 / 2013, oltre ad € 52,54 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.952,54 ( seimilanovecentocinquantadue / 54 ) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it